Indice dei contenuti
La procedura di accertamento con adesione assume particolare rilevanza per i contribuenti che abbiano ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate e che vogliano ridurre le imposte e le sanzioni con questo applicate.
In particolare, l’accertamento con adesione risulta particolarmente indicato nelle ipotesi in cui l’avviso di accertamento scaturisca da un’attività di ricostruzione della base imponibile del contribuente fondata su elementi presuntivi che l’interessato abbia la possibilità di contestare sulla scorta di documentazione in suo possesso.
In questi casi, quindi, invece di impugnare direttamente l’avviso di accertamento davanti alle Commissioni Tributarie, il contribuente può cercare di definire la questione in via amministrativa con l’Agenzia delle Entrate, grazie all’esibizione di documentazione che, ad esempio, l’Ufficio non aveva esaminato al momento dello svolgimento delle attività di controllo fiscale.
Leggi anche: Fiscalità internazionale: errori da evitare per tutelarsi.
1. Quando si applica l’accertamento con adesione
La procedura di accertamento con adesione si applica per i contribuenti che ricevono un atto impositivo (inclusi i sostituti d’imposta) quali persone fisiche, società di persone e società di capitali.
Le imposte che possono formate oggetto di accertamento con adesione sono: IRPEF, IRES, IRAP, IVA e le imposte sostitutive delle imposte dirette, a prescindere dalla metodologia utilizzata dall’Ufficio per il loro accertamento (es. determinazione induttiva o sintetica del reddito).
Dal momento che molto spesso l’Agenzia delle Entrate con lo stesso avviso di accertamento recupera a tassazione diverse imposte, come ad esempio le imposte dirette e l’IVA, l’accertamento con adesione che abbia effetto sulla base imponibile da tassare ai fini delle imposte sui redditi, esplicherà i propri effetti anche ai fini IVA se questa è stata rideterminata dall’Ufficio sulla base degli stessi maggior ricavi accertati dall’Ufficio ai fini delle imposte dirette.
Ancora, particolarmente utile può risultare l’accertamento con adesione quando l’Ufficio proceda ad utilizzare la particolare tipologia di accertamento fondato sulla presunzione della c.d. società di capitale a ristretta base di partecipanti. In questi casi, infatti, l’Agenzia delle Entrate una volta determinati i maggiori redditi in capo alla società di capitali accertati, procede ad “imputarli” per trasparenza, con un separato avviso di accertamento, direttamente ai soci della società, senza la necessità che i redditi vengano loro distribuiti sotto forma di dividendi.
Ebbene, in questa evenienza, è interesse dei soci mettere in discussione gli avvisi di accertamento elevati sia in capo a loro sia per la società. Ciò accade perché, qualora l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società divenisse definitivo, in via generale, i soci non potrebbero più mettere in discussione il fatto che i maggiori redditi loro imputati siano effettivamente stati prodotti dalla società di capitali partecipata. Proprio in tale contesto si inserisce la procedura di accertamento con adesione, attraverso la quale è possibile provare davanti all’Agenzia delle Entrate l’insussistenza dei maggiori redditi accertati con riferimento alla società, così da ridurre anche la componente di maggiori redditi imputati ai soci con i rispettivi avvisi di accertamento.
2. Il procedimento di accertamento con adesione
L’istanza di accertamento con adesione può essere proposta sia dal contribuente sia dall’Ufficio, qualora essi ritengono che, per qualche ragione, l’avviso di accertamento emesso abbia delle carenze di ordine sostanziale.
La procedura di accertamento con adesione deve essere attivata entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell’atto impositivo, altrimenti quest’ultimo diviene definitivo e non può essere messo più in discussione.
La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione determina la sospensione per 90 giorni del termine di presentazione del ricorso avverso l’atto impositivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente.
Una volta attivato l’accertamento con adesione, la rideterminazione delle maggiori imposte accertate viene effettuata attraverso l’instaurazione del contraddittorio in sede di appuntamento tra l’Ufficio e il contribuente (rappresentato da un difensore), anche sulla base della nuova documentazione da quest’ultimo esibita.
La suddetta sospensione dei termini per presentare ricorso non vengono meno se il contraddittorio con l’Ufficio ha esito negativo, mentre si ritiene che la sospensione termini se il contribuente rinuncia ufficialmente al contraddittorio o alla procedura di accertamento con adesione.
Il perfezionamento positivo della procedura di accertamento con adesione avviene attraverso la redazione dell’atto di adesione da parte dell’Ufficio nonché la sottoscrizione di tale atto da parte del contribuente il quale deve anche provvedere, entro 20 giorni, al versamento dell’intero dovuto o della prima rata del piano di dilazione applicabile, esibendone entro 10 giorni la relativa quietanza di pagamento. Il pagamento può avvenire con 16 rate trimestrali di pari importo, per importi a debito superiori a euro 50.000, e con 8 rate trimestrali per importi inferiori, alle quali andranno applicati anche gli interessi legali.
In linea generale, il pagamento del dovuto viene effettuato mediante utilizzo del Modello F24 per imposte, sanzioni e interessi. Il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione può avvenire anche in compensazione con i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, per il cui caso sono previsti particolari adempimenti.
L’accertamento con adesione, tuttavia, non preclude che l’Agenzia delle Entrate possa emettere altri avvisi di accertamenti in particolari ipotesi come, ad esempio, nel caso in cui sopravvengano ulteriori elementi che giustificano il recupero a tassazione di maggiori redditi oppure per redditi diversi da quelli che hanno formato oggetto dell’avviso di accertamento definito in adesione.
Proprio in ragione di tale ultimo aspetto è necessario che, prima di avviare o concludere l’accertamento con adesione, il contribuente comprenda attentamente tutte le implicazioni che da questa procedura possono derivare per il suo preciso caso, onde escludere spiacevoli sorprese future.
3. I vantaggi dell’accertamento con adesione
Come già anticipato, attraverso la procedura di accertamento con adesione il contribuente ha la possibilità di ridurre le imposte accertate dall’Ufficio, con la conseguenziale riduzione proporzionale delle relative sanzioni applicate, senza essere costretto ad impugnare l’atto impositivo davanti alla Giustizia tributaria, così da evitare un procedimento giudiziario che possa durare diversi anni.
L’aspetto più interessante dell’accertamento con adesione riguarda le sanzioni applicate in sede di avviso di accertamento, le quali per effetto dell’esito positivo della procedura vengono ridotte ad 1/3 del loro importo minimo previsto dalla legge.
L’accertamento con adesione ha particolari effetti premiali anche rispetto alla commissione dei reati tributari rilevati dall’Agenzia delle Entrate in sede di emissione dell’avviso di accertamento, per i quali il contribuente ha la possibilità di beneficiare, a seconda dei casi, dell’esclusione della punibilità o delle attenuati (artt. 13 e 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000).
Per richiedere la difesa tributaria o una consulenza fiscale internazionale scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA