La Suprema Corte fa luce sulla possibilità per l’Agenzia delle Entrate di disconoscere con avviso di accertamento la detraibilità dell’IVA pagata sugli acquisti dal contribuente, in ragione del suo comportamento antieconomico.
Il caso: avviso di accertamento per recupero dell’IVA su vendita sottocosto
La vicenda approdata davanti alla Corte di Cassazione riguarda il caso di una società, detta Alfa, che aveva acquistato un immobile al valore di € 32.900.000,00, ne aveva rideterminato in bilancio il valore ad € 30.400.000,00, con una svalutazione di € 2.500.000,00, per poi rivenderlo successivamente ad € 30.891.304,00, dopo aver riscosso i relativi canoni di locazione.
La società Alfa aveva, quindi, detratto l’IVA assolta in relazione all’acquisto dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento procedeva a disconoscere la detrazione dell’IVA pagata dalla società Alfa all’atto dell’acquisto dell’immobile per la parte corrispondente all’importo della svalutazione di € 2.500.000,00, recuperando a tassazione l’IVA per l’importo di € 500.000,00.
Infatti, l’Ufficio riteneva che detta IVA non poteva essere detratta dalla società Alfa perché l’operazione di acquisto dell’immobile e della sua rivendita ad un prezzo inferiore fosse contraria alle logiche di mercato.
In sostanza l’Amministrazione finanziaria imputava alla contribuente di aver tenuto un comportamento antieconomico, il quale non poteva giustificarsi in una logica imprenditoriale tesa alla massimizzazione degli utili e all’attenuazione delle perdite.
La società Alfa impugnava l’avviso di accertamento, sostenendo che, avendo effettivamente pagato l’IVA all’atto dell’acquisto dell’immobile, anche sull’importo di € 2.500.000,00, corrispondente alla svalutazione operata, non vi erano ragioni per negarne la detraibilità, atteso il principio di neutralità valido ai fini IVA.
Le ragioni della contribuente venivano respinte sia dalla Commissione Tributaria Provinciale che dalla Commissione Tributaria Regionale, per cui la società Alfa si vedeva costretta ad adire la Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione: l’avviso di accertamento è nullo sulla base dei principi dell’Unione europea
Intervenendo a dirimere la questione, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza 3 febbraio 2017, n. 2875, affermava che in materia IVA vige il principio della neutralità dell’imposizione tributaria, in virtù del quale l’imprenditore non deve essere inciso dal tributo, ma deve avere la possibilità di traslarne il carico sul consumatore finale, il solo a doverne essere gravato economicamente.
La neutralità dell’IVA viene garantita attraverso il meccanismo della detrazione, da parte dell’imprenditore, dell’imposta assolta “a monte” sugli acquisti, sulla base delle regole dettate dall’Unione europea, contenute nella Direttiva 2006/112/CEE, recepite nel nostro ordinamento interno.
Per cui, la Suprema Corte ha sostenuto che, a prescindere dall’andamento positivo o negativo delle attività economiche, se queste ultime rientrano nell’ambito di applicazione del tributo, non può essere negato il diritto dell’imprenditore alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, perché diversamente ne risulterebbe violato il citato principio di neutralità dell’imposta.
Da ciò è stato fatto derivare che, nell’ambito delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di disconoscere la deducibilità dei costi nella misura in cui siano sproporzionati rispetto ai ricavi che hanno contribuito a conseguire, sulla base della teoria del comportamento antieconomico del contribuente.
Tale ragionamento, tuttavia, non potrebbe essere applicato, in maniera automatica, all’IVA per recuperare l’imposta indebitamente detratta sugli acquisti in ragione della sproporzione tra il prezzo di acquisto e quello di vendita, essendo l’IVA un tributo “armonizzato” alla predetta normativa dell’Unione europea, la quale non può essere derogata dalla normativa interna.
Gli Ermellini, altresì, hanno precisato che il comportamento antieconomico può autorizzare alla negazione del diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti, solo in presenza di un comportamento fraudolento oppure abusivo del contribuente (di cui l’antieconomicità costituisce solo un indizio), comprovato dalla inesistenza dell’operazione o del prezzo oppure, ancora, per l’insussistenza della inerenza dell’acquisto rispetto all’attività svolta.
Spetta, quindi, all’Agenzia delle Entrate dimostrare che l’antieconomicità del comportamento del contribuente è così manifesta e macroscopica da escludere ogni ragionevole dubbio circa la effettività e l’inerenza delle operazioni oggetto di contestazione. Solo in presenza di tale dimostrazione da parte dell’Ufficio, grava sul contribuente l’onere di fornire la relativa prova contraria.
Ebbene, nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate non avesse fornito la prova della antieconomicità macroscopica e manifesta dell’operazione di acquisto dell’immobile al prezzo di € 32.900.000,00, la sua svalutazione ad € 30.400.000,00 e la successiva rivendita, dopo aver riscosso i relativi canoni di locazione, ad € 30.891.304,00, per cui, mancando la prova del carattere abusivo o elusivo della manovra, non poteva disconoscersi la detraibilità dell’IVA assolta dalla contribuente sugli acquisti.
Per l’effetto, la Suprema Corte ha disposto l’accoglimento del ricorso della società Alfa, dichiarando la nullità dell’impugnato avviso di accertamento e condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della contribuente delle spese di giudizio per € 10.000,00 di compensi, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori di legge.
La pronuncia di legittimità deve accogliersi positivamente, dal momento che spesso l’Agenzia delle Entrate formalizza avvisi di accertamento per il contestuale recupero sia delle imposte dirette sia dell’IVA, adoperando i medesimi criteri valutativi, senza tener conto del fatto che trattasi di imposte con presupposti e criteri applicativi differenti le quali, pertanto, necessitano di appositi strumenti di accertamento che non si pongano in contrasto con i principi e le norme dell’Unione europea.
Per richiedere una consulenza fiscale in materia di avvisi di accertamento scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA