1. Allungamento degli ordinari termini di decadenza
La Legge di Stabilità 2016 allunga i termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e IVA, con chiari effetti anche per l’attività di accertamento dei redditi sottratti a tassazione nascosti nei Paesi black list.
In passato l’Agenzia delle Entrate era tenuta a notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione e, in caso di omessa presentazione o nullità della dichiarazione fiscale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Inoltre, qualora fossero stati rilevati dei reati tributari (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), detti termini ordinari risultavano raddoppiati, salendo a 8 anni per l’ipotesi di dichiarazione infedele e a 10 anni per l’omessa dichiarazione.
Attualmente, invece, ad opera della richiamata novella legislativa i termini di accertamento ordinari salgono a 5 anni per il caso di dichiarazione infedele e a ben 7 anni per l’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione (art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
D’altra parte viene eliminato il raddoppio dei termini quando l’evasione fiscale configuri uno dei reati tributari.
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2. I termini di accertamento dei “redditi black list”
Per comprendere l’effetto che dette modifiche producono sull‘accertamento dei redditi sottratti all’imposizione e detenuti nei Paesi black list, sotto forma di attività o investimenti, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (Quadro RW), è sufficiente ricordare che in questi casi la normativa fiscale prevede il raddoppio degli ordinari termini di accertamento (art. 12 D.L. 1 luglio 2009, n. 78).
In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per l’accertamento dei “redditi black list” l’Agenzia delle Entrate avrà a disposizione 10 anni nell’ipotesi di dichiarazione infedele e 14 anni in caso di omessa dichiarazione fiscale.
Considerato che il legislatore fiscale, da un lato, ha ritenuto di eliminare il raddoppio degli ordinari termini di decadenza dell’azione erariale in presenza di reati fiscali e, dall’altro, pur prolungando i termini di accertamento, non ha modificato il loro raddoppio ai fini dell’accertamento dei “redditi black list”, sembra che si sia dichiarata aperta guerra ai paradisi fiscali e a tutti coloro che non hanno ancora fatto emergere le proprie ricchezze ivi nascoste, forse per la necessità primaria di battere cassa.
Dati i lunghi tempi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per recuperare le imposte evase, con l’attuale implementazione dello scambio di informazioni fiscali a livello internazionale la possibilità di sfuggire all’azione impositiva sulle ricchezze detenute nei paradisi fiscali è diventata un miraggio.
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