Accertamento “redditi black list”: allungati i termini

1. Allungamento degli ordinari termini di decadenza

La Legge di Stabilità 2016 allunga i termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e IVA, con chiari effetti anche per l’attività di accertamento dei redditi sottratti a tassazione nascosti nei Paesi black list.

In passato l’Agenzia delle Entrate era tenuta a notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione e, in caso di omessa presentazione o nullità della dichiarazione fiscale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Inoltre, qualora fossero stati rilevati dei reati tributari (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), detti termini ordinari risultavano raddoppiati, salendo a 8 anni per l’ipotesi di dichiarazione infedele e a 10 anni per l’omessa dichiarazione.

Attualmente, invece, ad opera della richiamata novella legislativa i termini di accertamento ordinari salgono a 5 anni per il caso di dichiarazione infedele e a ben 7 anni per l’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione (art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e  art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

D’altra parte viene eliminato il raddoppio dei termini quando l’evasione fiscale configuri uno dei reati tributari.

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2. I termini di accertamento dei “redditi black list”

Per comprendere l’effetto che dette modifiche producono sull‘accertamento dei redditi sottratti all’imposizione e detenuti nei Paesi black list, sotto forma di attività o investimenti, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (Quadro RW), è sufficiente ricordare che in questi casi la normativa fiscale prevede il raddoppio degli ordinari termini di accertamento (art. 12 D.L. 1 luglio 2009, n. 78).

In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per l’accertamento dei “redditi black list” l’Agenzia delle Entrate avrà a disposizione 10 anni nell’ipotesi di dichiarazione infedele e 14 anni in caso di omessa dichiarazione fiscale.

Considerato che il legislatore fiscale, da un lato, ha ritenuto di eliminare il raddoppio degli ordinari termini di decadenza dell’azione erariale in presenza di reati fiscali e, dall’altro, pur prolungando i termini di accertamento, non ha modificato il loro raddoppio ai fini dell’accertamento dei “redditi black list”, sembra che si sia dichiarata aperta guerra ai paradisi fiscali e a tutti coloro che non hanno ancora fatto emergere le proprie ricchezze ivi nascoste, forse per la necessità primaria di battere cassa.

Dati i lunghi tempi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per recuperare le imposte evase, con l’attuale implementazione dello scambio di informazioni fiscali a livello internazionale la possibilità di sfuggire all’azione impositiva sulle ricchezze detenute nei paradisi fiscali è diventata un miraggio.

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3. Consulenza fiscale internazionale per il caso concreto

Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.

La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.

Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.

Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.

Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.

D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.

Quindi la verifica da parte di un professionista specializzato in fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso caso concreto costituisce un passaggio essenziale.

Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza nell’analisi delle questioni di fiscalità internazionale.

Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale allo Studio ITAXA per il tuo preciso caso concreto, scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.