Agevolazioni fiscali per calciatori e sportivi professionisti

Il Decreto Crescita 2019 ha modificato la disciplina sul “rientro dei cervelli” e sui “lavoratori impatriati” in Italia, estendendone l’applicazione oltre i limiti precedentemente previsti e offrendo nuove opportunità per l’ampliamento del periodo di fruizione del beneficio fiscale e riducendo fino al 10% le imposte dovute, nonché prevedendo, con la sua conversione in legge, un particolare regime per gli sportivi professionisti (es. calciatori).

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1. Rientro dei cervelli: condizioni generali

Con l’art. 5 del Decreto Crescita il Governo procede alla modifica delle disposizioni previste in materia di “rientro dei cervelli”, di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/2010, e di quelle relative ai “lavoratori rimpatriati”, prevista dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, allargando la platea di contribuenti che possono usufruire dell’agevolazione fiscale.

In linea generale, i requisiti da rispettare per accedere all’agevolazione da parte del contribuente che abbia avuto un’esperienza lavorativa all’estero sono:

  • non essere risultato residente in Italia per i 2 periodi d’imposta precedenti al rientro in Italia;
  • l’impegno a rimanere residente in Italia per almeno 2 periodi d’imposta;
  • svolgere la futura attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Ne deriva che non è più richiesto che il lavoro svolto all’estero sia caratterizzato da una posizione direttiva, elevata qualificazione o specializzazione. Così come viene generalizzato per tutte le fattispecie il requisito della permanenza in Italia per almeno 2 anni.

Inoltre, l’applicazione dei benefici per il “rientro dei cervelli” non necessita più che il lavoratore, una volta rientrato in Italia, debba prestare la propria attività lavorativa a favore di un’impresa residente o della relativa controllata.

Le attività lavorative, svolte dal contribuente una volta rientrato in Italia e coperte dall’agevolazione per il “rientro dei cervelli” sono, oltre a quella di lavoro dipendente, anche quelle assimilate al lavoro dipendente, di lavoro autonomo, nonché le attività d’impresa avviate dal periodo successivo al 31 dicembre 2019.

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2. Rientro dei cervelli: durata generale del beneficio e riduzione delle imposte

La durata del beneficio fiscale per il “rientro dei cervelli” è di 5 anni, per il quale opera un abbattimento dell’imponibile del 70%, cosicché le imposte restano dovute sono sul 30% dei redditi percepiti.

In alcuni casi il beneficio fiscale viene esteso per ulteriori 5 anni, vale a dire quando:

  • il lavoratore rientrato diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (la quale può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);
  • per il lavoratore che abbia almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.

In questi casi, negli ulteriori cinque periodi di imposta i redditi prodotti concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 % del loro ammontare. Altresì, per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi agevolati prodotti, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito imponibile solo per il 10%, cosicché risultano detassati del 90%.

Infine, viene previsto che la tassazione risulterà del 10% per i lavoratori che trasferiscano la residenza fiscale nelle Regioni del Sud d’Italia (quali Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).

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3. Agevolazioni fiscali per calciatori e sportivi professionisti: regole speciali

3.1 Prima della modifica normativa

Prima della riforma intervenuta nell’anno 2022, in sede di conversione del Decreto Crescita 2019 in legge il Parlamento aveva ritenuto di integrarne il contenuto al fine di prevedere una disciplina particolare da dedicare alle agevolazioni per gli sportivi professionisti (es. calciatori).

Qualora non fosse stata apportata alcuna modifica al Decreto Crescita in sede di conversione, gli sportivi professionisti sarebbero stati assoggettati al regime di agevolazione generale sopra esposto dedicato al rientro dei lavoratori in Italia.

Invece, con la Legge di n. 58/2019 sono stati aggiunti i commi 5-quater e 5-quinquies all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, i quali hanno limitato le agevolazioni applicabili agli sportivi professionisti, forse al fine di evitare che atleti facoltosi usufruissero a pieno di un’agevolazione fiscale pensata per una platea di normali contribuenti.

Il regime speciale in questione, nella versione ante-riforma, era dedicato agli sportivi professionisti (es. i calciatori) che rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 91/1981, vale a dire, ai sensi del relativo art. 2: gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.

Ai fini dell’applicabilità dell’opzione per l’agevolazione fiscale, era necessario che lo sportivo professionista:

  • non fosse risultato residente in Italia per i 2 periodi d’imposta precedenti al rientro in Italia;
  • si impegnasse a rimanere residente in Italia per almeno 2 periodi d’imposta;
  • svolgesse la futura attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Per tali contribuenti l’agevolazione fiscale consisteva nella non imponibilità del 50% dei redditi tassabili ai fini IRPEF (con l’imponibilità della restante parte del 50%), che fossero qualificabili come redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in luogo della detassazione del 70% applicabile secondo il regime generale dei lavoratori impatriati.

Altresì, ancor prima della riforma, agli sportivi professionisti non trovavano applicazione le riduzioni dell’imponibile al 10% del reddito complessivo previste dal regime generale per:

  • i lavoratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico (anche in affido preadottivo);
  • coloro che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Gli sportivi professionisti che optavano per l’agevolazione fiscale in commento erano anche tenuti al pagamento di un contributo dello 0,5% calcolato sul reddito assoggettato a tassazione. Le entrate derivanti da questo contributo erano destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che li impiegava per il potenziamento dei settori giovanili dello sport.

Alcuni atleti che erano apparentemente colpiti dalla riduzione del beneficio fiscale, quale non imponibilità al 50%, in realtà potevano possedere i requisiti per il riconoscimento della non imponibilità al 70%. Altre volte, invece, era necessario comprendere la reale natura del reddito percepito dall’atleta professionista oppure altri elementi particolari del caso al fine di confermare l’applicabilità dell’agevolazione fiscale in commento.

La mancata considerazione di questi aspetti può portare a sottovalutare i maggiori benefici applicabili oppure ad usufruire benefici di cui non si ha diritto.

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3.2. Dopo la riforma del 2022

Il regime fiscale di vantaggio per gli sportivi professionisti ha formato oggetto di modifica ad opera dell’art. 12-quater del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51), che è intervenuto a sostituire i commi 5-quater e 5- quinquies dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

La nuova disciplina degli incentivi fiscali per gli sportivi professionisti esclude dal beneficio i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla Legge n. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) e dal D.Lgs. n. 36/2021 (Disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).

Al contrario il vantaggio fiscale trova adesso applicazione solamente:

a. Ai redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo che siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le   singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica ENTRO l’anno 1990, se:

  • il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età;
  • il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000.

b. Ai redditi prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica DOPO l’anno 1990, se:

  • il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età;
  • il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000.

Così come avveniva ante-riforma, ai fini dell’applicabilità dell’opzione per l’agevolazione fiscale, è necessario che lo sportivo professionista:

  • non sia risultato residente in Italia per i 2 periodi d’imposta precedenti al rientro in Italia;
  • si impegni a rimanere residente in Italia per almeno 2 periodi d’imposta;
  • svolga la futura attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Ebbene, solo in questi casi, i redditi prodotti dallo sportivo professionista in relazione alle relative attività concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del loro ammontare.

Inoltre, la riforma prevede che agli sportivi professionisti non si applichi l’ulteriore riduzione di imponibilità dei redditi nella misura del 10% del loro ammontare, già previsto per i lavoratori impatriati:

  • che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
  • che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Gli sportivi professionisti che rientrino nelle predette categorie contemplate della riforma possono accedere al regime fiscale agevolato esercitandone la relativa opzione, con il versamento di un contributo pari allo 0,5% della relativa base imponibile, secondo criteri e modalità individuati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sul punto, non è possibile sottacere che la riforma degli incentivi fiscali per gli sportivi professionisti, più che chiarire la portata della relativa disciplina, ne ha ristretto la portata e ne ha reso per certi versi incerti i margini di applicazione.

Per quanto il legislatore fiscale abbia voluto negare agli sportivi professionisti i più ampi benefici di cui godono i normali lavoratori impatriati, non può essere negato che la riduzione della base imponibile del 50% continui a costituire un’agevolazione fiscale fortemente appetibile, soprattutto se valutata in relazione a compensi milionari a cui si assiste nel settore del calcio.

Ciò non esclude che ogni situazione deve essere analizzata con cautela al fine di definire con precisione nello specifico caso in esame l’applicabilità dell’agevolazione fiscale e la sua misura.

Da questo ne deriva che lo sportivo professionista che voglia giovare del vantaggio fiscale in commento è tenuto a compiere un approfondimento tecnico della propria posizione fiscale al fine di definire la spettanza, le condizioni e i limiti dell’agevolazione fiscale.

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4. Consulenza fiscale internazionale per il caso concreto

Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.

La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.

Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.

Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.

Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.

D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.

Quindi la verifica da parte di un professionista specializzato in fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso caso concreto costituisce un passaggio essenziale.

Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza nell’analisi delle questioni di fiscalità internazionale.  

Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale allo Studio ITAXA per il tuo preciso caso concreto, scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.