Bitcoin: tassazione delle negoziazioni

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, chiarisce il regime di tassazione applicabile alle negoziazioni di bitcoin.

Scambio di bitcoin con valute tradizionali

Il bitcoin costituisce una moneta digitale il cui utilizzo è fondato essenzialmente sulla fiducia degli utenti, a differenza delle monete tradizionali, il cui valore di scambio è stabilito dalla legge.

Attraverso la moneta virtuale è possibile acquistare beni e servizi oppure operare online nelle transazioni speculative di compravendita delle valute tradizionali.

In queste ultime operazioni intervengono degli operatori che svolgono l’attività di intermediazione nell’acquisto e nella vendita di bitcoin, ricavandone delle commissioni che remunerano l’attività di negoziazione.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato il trattamento fiscale, ai fini IVA e delle imposte dirette, da riservare all’attività di scambio dei bitcoin con le monete tradizionali.

Operazioni con bitcoin e profili IVA

La questione della imponibilità ai fini IVA delle operazioni di intermediazione nello scambio di bitcoin con valute tradizionali, a fronte del pagamento di una commissione pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita, ha formato oggetto della sentenza della Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2015, causa C-264/14, la quale ha stabilito che commercializzazione di moneta virtuale costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso.

Dette prestazioni, pur non riguardando le monete tradizionali, rientrano nel novero delle operazioni finanziarie relative a valute, quindi sono da considerarsi esenti, perché la moneta digitale, così come la moneta tradizionale, viene accettata dagli operatori come mezzo di pagamento.

Ne deriva che tali transazioni nel nostro ordinamento sono esenti ai fini IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 3), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Transazioni con bitcoin e imposte dirette

Ai fini delle imposte dirette, le società che svolgono attività di intermediazione nelle operazioni di acquisto e di vendita di moneta virtuale vengono assoggettate ad imposizione con riferimento alle commissioni percepite, al netto dei costi sostenuti.

Dette commissioni sono costituite, in caso di acquisto, dalla differenza tra quanto anticipato al cliente e quanto sostenuto dall’intermediario per l’acquisto e, in caso di vendita, dalla differenza tra quanto incassato dalla vendita e quanto accreditato al cliente.

Questi elementi reddituali concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP.

Inoltre, la stima del valore dei bitcoin che rientrano nella disponibilità della società intermediaria deve essere operata sulla base del loro “valore normale”, ai sensi dell’art. 9 del TUIR (D.P.R. 917/1986), in vigore alla chiusura dell’esercizio di riferimento.

In questo caso, trattandosi di moneta virtuale non avente valore legale, il “valore normale” andrà calcolato rispetto alla media delle quotazioni ufficiali rilevabili sulle piattaforme online su cui avvengono le negoziazioni di bitcoin.

Diverso trattamento fiscale viene riservato ai clienti (persone fisiche) delle società intermediarie, che non detengono i bitcoin in regime d’impresa, i cui scambi di moneta digitale con valuta tradizionale non sono tassabili, non avendo tali operazioni fine speculativo.

Negoziazione di bitcoin e obblighi di antiriciclaggio

Le società intermediarie che esercitano professionalmente l’attività di negoziazione di bitcoin sono assimilabili ai soggetti tenuti ad adempiere agli obblighi in materia di antiriciclaggio e, pertanto, devono procedere alla adeguata verifica della clientela, alla registrazione nonché alla segnalazione ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

Per ulteriori informazioni e assistenza scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.

One Reply to “Bitcoin: tassazione delle negoziazioni”

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