Compliance: nuovo rapporto tra Fisco e contribuente

Una parola molto diffusa anche in ambito tributario ma di cui ancora oggi molti ignorano il significato è “compliance“. Dal punto di vista fiscale con tale termine si intende l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente.

Il cuore della compliance fiscale va individuato nella recente Legge 11 marzo 2014, n. 23, contenente la delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Questa legge, infatti, ha introdotto una vera e propria rivoluzione in materia fiscale, già a partire dal suo obiettivo, ovverosia quello di modernizzare il rapporto Fisco-contribuente, rendendolo più semplice e cercando di stimolare un rapporto di cooperazione e collaborazione reciproca, incentivando in tal modo l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e favorendo l’emersione spontanea delle basi imponibili.

La riforma della compliance fiscale, nelle intenzioni del Legislatore, dovrebbe infatti portare ad una serie di vantaggi, primo tra tutti la riduzione del contenzioso tributario.

In questo modo, infatti, l’Amministrazione Finanziaria può concentrare la propria azione di contrasto all’evasione nei confronti dei fenomeni più gravi (come le frodi fiscali) e dei soggetti connotati da più elevato profilo di rischio, puntando su un più efficace ricorso alle banche dati e su più intense sinergie tra le Istituzioni coinvolte, nazionali e internazionali.

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1. Compliance fiscale: le novità

Come dicevamo, le novità introdotte dalle citata Legge in materia di compliance fiscale sono numerose, ma, schematizzando, può dirsi che esse si snodano su tre diversi livelli. 

Più nello specifico il legislatore ha previsto:

  • l’introduzione di nuove forme di comunicazione tra Fisco e contribuente;
  • la previsione di più ampie possibilità di correzione spontanea degli errori e delle omissioni da parte del contribuente. Ciò, in particolare, è divenuto possibile grazie alla revisione dell’istituto del cosiddetto ravvedimento operoso;
  • la riforma di alcuni istituti deflattivi del contenzioso.

2. Compliance fiscale e nuove forme di comunicazione tra Fisco e contribuente

La prima novità introdotta dalla Legge n. 23/2014 che ha semplificato i rapporti tra il Fisco ed il contribuente è stata aver previsto l’introduzione della possibilità, per quest’ultimo, di redigere le cosiddette lettere di invito alla compliance. Queste ultime consistono in quelle comunicazioni finalizzate a semplificare le procedure e stimolare l’adempimento dei contribuenti.

Più nello specifico, la suddetta Legge:

  • ha previsto che l’Agenzia delle Entrate debba mettere a disposizione dei contribuenti gli elementi di cui è in possesso nei loro confronti, in modo da consentire un corretto adempimento degli obblighi dichiarativi o per porre rimedio a eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso;
  • ha stabilito che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, vengano individuate le modalità con cui le predette informazioni sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, così da evitare duplicazioni o sovrapposizioni operative, conferendo maggiore efficacia ed efficienza all’azione dell’Amministrazione finanziaria.

La finalità di queste nuove forme di comunicazione, quindi, è quella di assicurare a ciascun cittadino la possibilità di adempiere in maniera corretta e completa ai propri obblighi fiscali, non soltanto con riferimento agli aspetti oggetto di segnalazione, ma anche con riguardo alle eventuali ed ulteriori irregolarità commesse nel tempo.

È stato stimato come, negli ultimi anni, siano state inoltrate migliaia di comunicazioni che hanno consentito a numerosi contribuenti di accogliere l’invito del Fisco a rimediare ad un errore o ad una dimenticanza in tempi brevi e con sanzioni ridotte, versando spontaneamente quanto dovuto.

3. Compliance fiscale e ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è un istituto di recente introduzione che consente al contribuente di sanare il proprio debito tributario nei confronti del Fisco, versando a quest’ultimo il tributo maggiorato di una sanzione ridotta rispetto a quella che gli sarebbe invece stata inflitta nel caso in cui fosse stata contestata dall’Amministrazione finanziaria, unitamente agli interessi.

Con il ravvedimento operoso, quindi, il contribuente può rimediare volontariamente a proprie eventuali dimenticanze (in particolar modo a quelle riguardanti la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali, come quella dei redditi o quella IVA) o ad errori di calcolo compiuti nella determinazione del pagamento del tributo da egli dovuto al Fisco.

Sino alla riforma del 2014, il contribuente non poteva avvalersi del rimedio del ravvedimento operoso qualora la violazione gli fosse stata già contestata o, comunque, qualora la Guardia di Finanza avesse già iniziato le sue attività di accertamento (ad esempio mediante accessi o verifiche) e il contribuente ne fosse già venuto a conoscenza.

Con la legge di stabilità 2015, invece, è stato stabilito che, a partire dal 1 gennaio 2015, il contribuente non ha più tali limiti per usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, pertanto egli potrà ricorrere a questo rimedio persino nel caso in cui fosse stata già iniziata una procedura di accertamento, anche se limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Permane ancora oggi, però, il limite di utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso nel caso in cui al contribuente sia stato notificato un atto di liquidazione e di avviso di accertamento, tra i quali sono compresi anche gli avvisi di irrogazione delle sanzioni e gli atti di recupero dei crediti d’imposta.

Infine, la legge di stabilità ha modificato anche l’articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1972, prevedendo la possibilità di sfruttare l’istituto del ravvedimento operoso entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, con l’applicazione di sanzioni ridotte, il cui ammontare aumenterà man mano che ci si avvicinerà al termine di decadenza.

4. Compliance fiscale e istituti deflattivi del contenzioso: l’adempimento collaborativo

Il terzo livello su cui il legislatore ha strutturato la modifica del rapporto di compliance fiscale tra contribuente e Fisco riguarda l’introduzione di una serie di importanti novità in relazione ad alcuni istituti deflattivi del contenzioso, in particolar modo riguardanti l’adempimento collaborativo, la voluntary discosure e la procedura di collaborazione internazionale.

La caratteristica principale che accomuna tutti questi istituti è quella di consentire al contribuente di regolarizzare la propria situazione fiscale senza che l’Amministrazione Finanziaria debba instaurare un giudizio tributario nei suoi confronti.

Più nello specifico, la prima novità della Legge in materia di compliance fiscale è stata quella di introdurre nel nostro ordinamento l’istituto dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance), grazie al quale i contribuenti hanno la possibilità di pervenire con l’Agenzia delle Entrate “ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione della dichiarazione, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto.

Attualmente, essendosi in una fase di prima applicazione del regime (che durerà sino al 31 dicembre 2019), il legislatore ha stabilito che tale istituto sia accessibile unicamente:

  • ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
  • ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo;
  • alle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.

Il contribuente che vuole usufruire di tale istituto dovrà inoltrare una apposita domanda in via telematica all’Agenzia delle Entrate mediante il modello reso disponibile da quest’ultima sul proprio sito. A seguito dell’inoltro di tale comunicazione, il contribuente, in presenza dei citati requisiti, riceverà dall’Ufficio finanziario la comunicazione di ammissione entro i successivi centoventi giorni.

5. Compliance fiscale e istituti deflattivi del contenzioso: la voluntary disclosure

Il secondo istituto deflattivo del contenzioso che il legislatore ha rivisto in ottica di attuare una migliore compliance fiscale è la collaborazione volontaria (voluntary disclosure), introdotta dalla Legge n. 186/2014, e che prevedeva, per i contribuenti che avesseso presentato apposita istanza, la possibilità di regolarizzare le violazioni fiscali commesse, a fronte del pagamento delle imposte evase.

La riforma fiscale stabiliva che i soggetti che avessero aderito alla procedura di collaborazione volontaria fossero esclusi dalla punibilità per una serie di reati, come quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti oppure mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesse dichiarazioni certificate e di omesso versamento di IVA.

Restava inoltre esclusa la punibilità delle condotte di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), commesse in relazione ad una serie di delitti tributari indicati dalla legge stessa.

Tali esclusioni operavano, ovviamente, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

Restavano, invece, punibili i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione delle scritture contabili, di indebita compensazione, di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

6. Compliance fiscale e istituti deflattivi del contenzioso: la procedura di collaborazione internazionale

Infine, dal punto di vista della fiscalità internazionale, è stata introdotta la possibilità, per le imprese con “attività internazionale”, di pervenire, in via preventiva, ad accordi con l’Amministrazione finanziaria su determinati aspetti rilevanti per la loro posizione fiscale.

Più nello specifico, tali accordi potranno avere ad oggetto:

  • i criteri ed i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento e dei valori patrimoniali di ingresso e uscita in caso di trasferimento della residenza;
  • l’applicazione di norme, anche convenzionali, concernenti l’attribuzione di utili o perdite ad una stabile organizzazione;
  • la valutazione preventiva dei requisiti che configurano o meno una stabile organizzazione sul territorio dello Stato;
  • l’applicazione di norme, anche convenzionali, riguardanti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

Salvo mutamenti delle circostanze di fatto e di diritto, gli accordi in esame vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro successivi.

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