La recente riforma del sistema dei reati fiscali, introdotta con il D.L. n. 124/2019 convertito in legge n. 157/2019, oltre ad inasprire le pene per una serie di reati fiscali, ha anche affiancato alle precedenti ipotesi di “confisca diretta” e “confisca per equivalente” la nuova forma di “confisca allargata” a carico di coloro che commettono alcune tipologie di reati fiscali.
La novità è di grande rilievo, atteso che il legislatore italiano si muove sempre più verso la direzione di non punire semplicemente il condannato per i reati fiscali con la privazione della libertà personale, data dall’applicazione delle pene di reclusione, ma di disporre anche la confisca di quei beni costituenti il vantaggio diretto o indiretto di dette condotte dannose.
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1. La “confisca diretta” e la “confisca per equivalente” nei reati tributari
L’istituto della confisca per equivalente, in un primo momento prevista per i reati fiscali dall’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso il rinvio all’art. 322-ter c.p., è attualmente previsto dall’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di reati fiscali, disposizione introdotta con la riforma della sanzioni tributarie prevista dal D.Lgs. n. 158/2015.
Ai sensi di tale norma, deve essere ordinata la “confisca diretta” dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei citati reati tributari nei confronti dei soggetti che vengono condannati o i quali raggiungono il patteggiamento (art. 444 c.p.c.) per uno dei reati fiscali previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, a meno che i beni appartengono ad una persona estranea al reato.
Qualora, invece, non fosse possibile la confisca diretta dei beni, si procede alla “confisca per equivalente” avente ad oggetto i beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.
La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.
La confisca può essere evitata oppure ad essa non ne seguono gli effetti, qualora il contribuente si impegni a versare le somme dovute al Fisco. Chiaramente in questo caso la confisca torna operativa qualora il contribuente non abbia dato seguito alla promessa di pagare il dovuto.
2. La “confisca allargata” o “confisca per sproporzione” nei reati tributari
A fianco alle misure di “confisca diretta” e “confisca per equivalente”, da ultimo il legislatore ha aggiunto anche la “confisca allargata” che, per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 124/2019 convertito in legge n. 157/2019, è adesso prevista dall’art. 12-ter del D.Lgs. n. 74/2000.
In pratica, la citata norma estende anche ai reati tributari la “confisca allargata” prevista dall’art. 240-bis c.p., con particolare riferimento ai contribuenti che commettono i seguenti reati fiscali:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000), se l’ammontare degli elementi passivi fittizi supera l’importo di euro 200.000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000), se l’imposta evasa è superiore a euro 100.000;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000), se l’importo fittizio indicato nelle fatture è superiore a euro 200.000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000), se l’ammontare delle imposte, sommato alle sanzioni e agli interessi, risulta superiore a euro 100.000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000), se l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 100.000.
La “confisca allargata” o “confisca per sproporzione” consiste nella confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
Qualora non sia possibile confiscare detti beni, si procede alla confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il contribuente ha la disponibilità, anche per interposta persona.
Bisogna notare che, sebbene la riforma ha previsto che questo nuovo tipo di confisca si applichi esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data del 25 dicembre 2019, trattandosi di una “misura di sicurezza”, quindi regolata dalla legge in vigore al momento della sua applicazione, essa può avere ad oggetto i beni entrati nel patrimonio del reo in un momento precedente all’entrata in vigore della riforma.
A differenza delle sopra viste ipotesi della “confisca diretta” o “confisca per equivalente”, nel caso di “confisca allargata” per escludere la confisca il reo deve necessariamente pagare il proprio debito in maniera integrale, non essendo sufficiente che proceda al pagamento solo di una parte delle somme dovute al Fisco.
Alla luce di quanto esposto sopra, il contribuente che dovesse trovarsi accusato della commissione di reati fiscali dovrà tenere conto, non solo delle conseguenze che potrebbero derivare sotto il profilo della sua libertà personale per effetto delle pene della reclusione, ma anche degli aspetti patrimoniali connessi alla possibilità della confisca del denaro o dei beni connessi direttamente o indirettamente al reato contestato, anche se le ricchezze sono intestate ad altre persone (interposte).
A ciò si aggiunge che, nel caso in cui dalle verifiche dell’Amministrazione finanziaria emergano dei fatti costituenti reati, la valutazione delle conseguenze per il contribuente deve essere operata sempre su doppio fronte, ovvero dal punto di vista sia prettamente fiscale sia meramente penale, al fine di trovare la migliore soluzione che, oltre a preservare l’interessato dalla pena detentiva, riesca anche a proteggerne il patrimonio.
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