Conto estero non dichiarato: sanzioni e accertamento

L’implementazione dello scambio di informazioni fiscali a livello internazionale permette al Fisco italiano di individuare con maggiore facilità un conto estero non dichiarato da parte di un contribuente residente in Italia.

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1. Obblighi di dichiarazione del conto estero

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici (e assimilati) fiscalmente residenti in Italia sono tenuti a compilare un prospetto della dichiarazione del redditi, il Quadro RW, nel quale devono essere indicati gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

L’obbligo di compilare il Quadro RW scatta anche in caso di detenzione di un conto estero, tuttavia esso viene escluso per i depositi e conti correnti bancari il cui valore massimo complessivo, raggiunto nel periodo d’imposta, non sia superiore a euro 15.000.

La segnalazione del conto estero nel Quadro RW non riguarda solo coloro che ne sono possessori diretti (formali intestatari), ma anche i soggetti che hanno la disponibilità del conto estero o che possono eseguire le relative movimentazioni, così come affermato più volte dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 9320 del 2003, 17051 e 17052 del 2010 e 16404 del 2015).

Quindi la compilazione del Quadro RW è obbligatoria anche per il contribuente che ha l’effettiva disponibilità del conto estero, sebbene non direttamente ma tramite interposta persona che funga da semplice schermo formale.

Ciò si verifica, ad esempio, quando il conto estero è solo formalmente intestato ad un trust, una fiduciaria o una fondazione e le somme in esso depositate sono nella piena disponibilità del contribuente residente in Italia.

La logica di obbligare alla dichiarazione del conto estero, non solo i possessori formali delle relative somme, ma anche coloro che ne possono disporre o nel cui interesse vengono gestite, è alla base dell’estensione dell’adempimento in questione al contribuente qualificabile come “titolare effettivo” del conto estero, intesi come beneficiari ultimi delle relative somme, nonostante il conto estero risulti formalmente intestato a società o soggetti diversi dalle società (es. fondazioni o trust).

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2. Conto estero non dichiarato e scambio di informazioni tra gli Stati

Il Fisco italiano ha la possibilità di individuare un conto estero non dichiarato e di ricondurre le relative somme al suo titolare attraverso l’utilizzo degli strumenti per lo scambio di informazioni fiscali con lo Stato estero di riferimento.

Nel nuovo scenario globale gli Stati sono impegnati a incrementare il livello di trasparenza fiscale internazionale, attraverso il reciproco scambio di informazioni finalizzato alla lotta all’evasione fiscale internazionale.

Nei rapporti con gli altri Stati dell’Unione europea opera lo scambio automatico delle informazioni fiscali, previsto dalla Direttiva 2011/16/UE, che ha sostituito la Direttiva 2003/48/CE, da ultimo integrata dalla Direttiva 2014/107/UE.

Particolare attenzione desta la questione della compatibilità tra il segreto bancario, ancora presente in alcuni Paesi, e la normativa dell’Unione europea. A tal riguardo la normativa dell’Unione europea, pur non imponendo agli Stati di modificare le proprie disposizioni interne, prevede che questi non possono opporsi allo scambio di informazioni fiscali con gli altri Stati eccependo il segreto bancario interno.

Ne deriva che gli Stati esteri UE devono trasmettere al nostro Paese anche le informazioni fiscali necessarie ad identificare i contribuenti italiani che detengono conti esteri non dichiarati al Fisco italiano, che potranno essere utilizzate da quest’ultimo, nei confronti dei propri contribuenti, per accertare le eventuali imposte evase e comminare le sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all’estero.

Lo scambio automatico di informazioni non è limitato all’Unione europea, ma opera anche tra l’Italia e gli Stati Uniti, per effetto dell’accordo FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act), in base al quale l’Italia riceve dagli Stati Uniti, e viceversa, le informazioni di rilevanza fiscale riguardanti le movimentazioni eseguite dai propri contribuenti negli Stati Uniti, tra le quali rientrano quelle relative ai conti esteri non dichiarati al Fisco italiano.

Nei rapporti con gli altri Stati l’Italia scambia le informazioni fiscali sulla base di accordi bilaterali che, negli ultimi anni, hanno interessato anche Paesi precedentemente riluttanti alla collaborazione, caratterizzati dal segreto bancario e, per questo, considerati come paradisi fiscali, come Svizzera, Principato di Monaco, San Marino e Liechtenstein.

Infine, il sistema di scambio di informazioni è destinato a diventare pressoché globale, per effetto dell’entrata in vigore della Convenzione multilaterale MCAA (Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) elaborata dall’OCSE, per la cui sottoscrizione da parte degli Stati è stato fissato il termine di fine anno 2016, secondo la quale già a partire dall’anno 2017 gli Stati firmatari si scambieranno automaticamente le informazioni necessarie per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale internazionale.

Il compiuto sviluppo di quest’ultimo strumento di scambio internazionale di informazioni darà piena attuazione al processo di trasparenza fiscale internazionale e, pertanto, presto si dovrà dire addio ai paradisi fiscali, con l’effetto che il Fisco italiano avrà piena contezza delle movimentazioni fiscali estere che interessano i propri contribuenti, compresa la titolarità di un conto estero non dichiarato al Fisco italiano.

Con la Circolare 7 maggio 2021, n. 4/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiare indicazioni in merito alle strategie di lotta all’evasione fiscale internazionale per i prossimi anni, le quali appaiono incentrate anche sull’utilizzo dei dati derivanti dallo scambio di informazioni fiscali a livello internazionale, le cui indicazioni di seguito si riportano.

Al fine di mantenere un presidio di legalità nell’ambito dell’economia globalizzata, preservando gli interessi erariali del Paese, l’Agenzia – ed in particolare il Settore contrasto illeciti – promuove, sul fronte internazionale, il contrasto ai fenomeni di illecito fiscale più diffusi, ad oggi realizzati prevalentemente mediante:

  1. l’allocazione fittizia all’estero della residenza fiscale;
  2.  l’illecito trasferimento e/o la detenzione all’estero di attività produttive di reddito (anche per il tramite di altri soggetti esteri, interposti o esterovestiti).

L’Agenzia delle Entrate osserva come nell’attuale contesto, l’attività di contrasto agli illeciti fiscali, sia di matrice domestica, sia a connotazione transnazionale, non ha comunque subìto rallentamenti,  continuando ad assicurare un efficace presidio rispetto alle fattispecie maggiormente lesive degli interessi della collettività, ancora più necessario nell’attuale scenario socio-economico.

L’operatività si svolge, principalmente, attraverso il Settore Contrasto illeciti, su due principali macro-aree: il contrasto alle frodi fiscali e il contrasto agli illeciti fiscali internazionali, e deve muoversi, con sempre maggiore tempestività rispetto al perpetrarsi delle condotte fraudolente, su due piani distinti, ma interconnessi reciprocamente:

  • individuazione delle fattispecie più ricorrenti, ai fini della definizione e della pianificazione delle più efficienti strategie di prevenzione e di contrasto;
  • esecuzione dei controlli a maggiore complessità ed aventi ad oggetto gli illeciti di maggiore rilevanza e connotati da elementi di novità.

Le predette attività, condotte a livello centrale, forniscono impulso alle Direzioni regionali per operare un capillare presidio sul territorio, in attuazione delle direttive e dei percorsi investigativi proposti, e sottintendono, in continuità con il più recente passato, l’interlocuzione strategica e la stretta collaborazione tra l’Agenzia e gli altri attori istituzionali impegnati nelle attività di contrasto degli illeciti fiscali, anche in coordinamento con le Autorità giudiziarie coinvolte in ragione dei profili penali connessi ai controlli fiscali.

A tale ultimo proposito, fermo il carattere implicito di indifferibilità ed urgenza delle attività connesse ai procedimenti penali e a tutte le ipotesi di contrasto a rilevanti fattispecie di frode, continueranno – anche nel perdurare dell’emergenza sanitaria in corso – ad essere assicurate le attività esterne di controllo, nel rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza previsti.

Per cui, l’Agenzia delle Entrate ha intenzione di rafforzare la propria attività di presidio finalizzata al contrasto agli illeciti fiscali internazionali maggiormente riscontrati sul territorio e mirata, nel contempo, ad individuare nuove forme di pianificazione fiscale, così da contemperare le già richiamate esigenze, sia di repressione che di prevenzione.

Il Settore Contrasto Illeciti procede con l’attività di controllo relativamente alle violazioni di maggiore rilevanza alla normativa del «monitoraggio fiscale», sia nei confronti degli intermediari tenuti alla trasmissione delle comunicazioni all’uopo previste, sia nei confronti dei contribuenti assoggettati all’obbligo dichiarativo.

L’attività di controllo inerente al monitoraggio fiscale, in particolare, mira al raggiungimento di un duplice scopo:

  • da una parte, l’attività di contrasto tende alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, attraverso un’apposita attività selettiva orientata ad individuare le posizioni che, anche sulla base delle informazioni acquisite per il tramite dei dati trasmessi degli intermediari finanziari, risultano aver omesso totalmente o parzialmente gli adempimenti dichiarativi in merito alle attività estere di natura finanziaria;
  • dall’altra, le attività di controllo sono orientate ad approfondire l’origine delle provviste oggetto di trasferimento e/o detenzione all’estero, così da far emergere situazioni di illecita provenienza e/o di indebita sottrazione al prelievo fiscale domestico.

Per cui l’Agenzia delle Entrate appare intenzionata a voler reprimere le seguenti irregolarità:

  • violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale;
  • omessa indicazione in dichiarazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera.

A tali fini, in linea con le disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, Prot. n. 268208 del 21 luglio 2020 (di attuazione dell’articolo 2 del Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), la Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali (in qualità di unità speciale costituita in attuazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), procederà a formulare richieste, anche per masse di contribuenti, ai soggetti individuati dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, anche in merito alle informazioni relative ai titolari effettivi, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegati.

Le attività in argomento saranno svolte sia dalla struttura centrale dedicata, sia dalle Direzioni regionali, che potranno avvalersi degli applicativi già in uso, nonché dei percorsi investigativi già esistenti e che saranno sviluppati a livello centrale.

Anche con riferimento alle attività investigative rivolte a soggetti diversi dalle persone fisiche, proseguono e si intensificano i riscontri mirati ad intercettare situazioni connotate da schemi di pianificazione fiscale illecita, consolidati ovvero innovativi, perpetrati allo scopo di veicolare flussi finanziari e materia imponibile oltre i confini nazionali, con particolare riguardo anche agli intermediari finanziari e agli altri soggetti coinvolti, in violazione degli obblighi correlati agli adempimenti del monitoraggio fiscale e all’imposizione diretta ed indiretta.

A tal fine, sfruttando le informazioni acquisite, anche per il tramite della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni su richiesta, vengono approfondite situazioni di fittizia interposizione nella titolarità di beni e redditi, allo scopo di intercettare le forme più complesse e articolate di evasione fiscale internazionale.

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3. Lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento n. 40601 del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito di continuare l’invio di comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei riguardi di contribuenti che non hanno dichiarato (in tutto o in parte) le attività finanziaria (es. conto corrente) detenute all’estero, così come richiesto dalla normativa sul monitoraggio fiscale (Quadro RW), e gli eventuali redditi derivanti da dette attività estere.

Le comunicazioni vengono inviate ai contribuenti che riscontrano delle “anomalie” fiscali più evidenti, ovvero selezionati in base a criteri che permettano di identificare solo i soggetti ad alto rischio di evasione fiscale, con l’esclusione di coloro che, invece, non tenuti ai predetti adempimenti fiscali o per i quali le irregolarità sussistano sul piano prettamente formale.

Queste comunicazioni contengono le seguenti informazioni:

a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

c) codice atto;

d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;

e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;

f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;

g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o che abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;

h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo
contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Qualora il contribuente, ricevuta la comunicazione, si rendesse conto di non poter adeguatamente giustificare o difendere le anomalie riscontrate a proprio carico, ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale presentando una dichiarazione integrativa, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, versando le imposte dovute e le sanzioni ridotte (oltre interessi).

4. Le sanzioni per il conto estero non dichiarato

La mancata o l’infedele segnalazione del conto estero nel Quadro RW è punita con la sanzione dal 3% al 15% dell’ammontare non dichiarato, anche in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Qualora il conto estero non dichiarato sia detenuto in un Paese black list, la sanzione è raddoppiata, variando dal 6% al 30%.

Inoltre, in quest’ultimo caso, ai fini fiscali, opera anche la presunzione, salvo prova contraria, che le somme detenute nel conto estero non dichiarato siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia, quindi, oltre alle predette sanzioni, il Fisco può recuperare anche le imposte che si presumono evase (art. 12 del D.L. 78/2009).

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5. Valutazione dei rischi

Alla luce del nuovo contesto globale di trasparenza fiscale tra gli Stati, il contribuente che detiene un conto estero non dichiarato è tenuto a considerare che il Fisco italiano dispone di strumenti idonei a “rintracciarne” le somme.

Vanno, quindi, analizzate le conseguenze di un eventuale accertamento delle violazioni da parte del Fisco sia in termini sanzionatori sia, in caso di conto estero acceso in un Paese black list, in termini di recupero delle imposte presuntivamente evase e valutare l’opportunità di regolarizzare la propria posizione fiscale.

6. Consulenza fiscale internazionale per il caso concreto

Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.

La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.

Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.

Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.

Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.

D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.

Quindi la verifica da parte di un professionista specializzato in fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso caso concreto costituisce un passaggio essenziale.

Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza nell’analisi delle questioni di fiscalità internazionale.

Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale allo Studio ITAXA per il tuo preciso caso concreto, scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.