Elaborato nell’ambito del Progetto BEPS dell’OCSE e recepito dall’Unione europea, lo strumento del Country by Country Reporting impone ai gruppi di imprese multinazionali la massima trasparenza in merito alla allocazione delle rispettive risorse sul piano globale, attraverso l’obbligo di rendicontazione delle relative informazioni Paese per Paese, le quali formano oggetto di scambio tra gli Stati interessati.
Il Country by Country Reporting aiuterà le Amministrazioni finanziarie degli Stati coinvolti a comprendere approfonditamente i meccanismi di creazione del valore delle imprese a livello internazionale e a combattere più efficacemente i fenomeni di elusione fiscale fondati sul transfer pricing e, più in generale, derivanti dalla erosione delle basi imponibili attraverso il trasferimento dei profitti.
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1. Country by Country Reporting: i soggetti obbligati alla rendicontazione
Il meccanismo del Country by Country Reporting è il risultato del lavoro svolto dall’OCSE e dal G20 nell’ambito del Progetto BEPS, finalizzato alla lotta ai fenomeni di elusione fiscale internazionale di erosione della base imponibile attraverso il trasferimento dei profitti.
In particolare, nell’Action 13 del Rapporto Finale BEPS, pubblicato il 5 ottobre 2015, che ha introdotto alcune modifiche al Capitolo V delle Linee Guida dell’OCSE in materia di transfer princing, sono stati previsti degli specifici obblighi a carico delle imprese multinazionali in merito alla rendicontazione dei dati relativi alla allocazione delle rispettive risorse nei Paesi in cui operano.
Dette misure sono state recepite anche dall’Unione europea, che le ha rese vincolanti per i Paesi membri attraverso l’adozione della Direttiva del Consiglio 2016/881 (c.d. DAC 4) del 25 maggio 2016, con la quale viene richiesto agli Stati di introdurre il meccanismo del Country by Country Reporting nei propri ordinamenti e, inoltre, sono disciplinate le modalità per lo scambio tra i Paesi membri delle informazioni raccolte con riferimento ai gruppi di imprese multinazionali.
L’Italia ha prontamente recepito le regole in materia di Country by Country Reporting con la Legge di Stabilità per il 2016 (art. 1, commi 145 e 146, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), le cui modalità operative sono state specificate con il Decreto 23 febbraio 2017.
Sulla base di quest’ultima normativa, si desume che obbligata alla rendicontazione Paese per Paese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, prevista dal meccanismo del Country by Country Reporting, è ciascuna società fiscalmente residente in Italia che controlli un gruppo di imprese multinazionale, qualora quest’ultimo presenti un ammontare di ricavi complessivi, risultanti dal bilancio consolidato del gruppo, superiore a 750 milioni di euro (c.d. meccanismo primario).
D’altra parte, l’obbligo di rendicontazione grava in capo ad una società controllata residente in Italia, facente parte del gruppo di imprese multinazionale, qualora il funzionamento del c.d. meccanismo primario non possa essere assicurato, ovvero quando sussista una delle seguenti condizioni:
- la controllate non è tenuta a rispettare gli obblighi di Country by Country Reporting nel Paese della rispettiva residenza fiscale;
- tra lo Stato della residenza della società controllante e l’Italia vige un accordo per lo scambio di informazioni al momento della scadenza del termine per presentare la rendicontazione, ma non sussiste un accordo che consenta lo scambio automatico dei dati derivanti dal Country by Country Reporting;
- il Paese della residenza fiscale della società controllante non rispetta gli accordi per lo scambio delle informazioni raccolte sulla base del Country by Country Reporting, quando si tratta di un’inadempienza sistematica e tale circostanza sia stata notificata dall’Agenzia delle Entrate alla società controllata fiscalmente residente in Italia.
In questi casi, quindi, gli obblighi di Country by Country Reporting gravano sulla società controllata residente in Italia, la quale deve preoccuparsi di reperire le informazioni oggetto di rendicontazione dalla propria capogruppo (c.d. meccanismo secondario).
Tuttavia può accadere che la società capogruppo rifiuti di fornire le informazioni del gruppo di imprese multinazionale alla propria società controllata.
In questi casi la società controllata è tenuta comunque a rispettare gli obblighi di Country by Country Reporting, trasmettendo solo le informazioni di cui dispone e specificando all’Agenzia delle Entrate che la propria capogruppo non dispone degli ulteriori dati che avrebbero dovuto formare oggetto di rendicontazione.
Viene, inoltre, previsto che, qualora non funzioni il c.d. meccanismo primario, gli obblighi di Country by Country Reporting non gravano sulla società controllata residente in Italia, qualora una delle entità del gruppo multinazionale venga designata per lo svolgimento di detti adempimenti.
Infine, viene previsto che, nelle predette ipotesi in cui non funzioni il c.d. meccanismo primario, gli obblighi di Country by Country Reporting possono essere assolti anche da una società “supplente” (nel Paese della rispettiva residenza), appositamente designata come unica società del gruppo incaricata di sostituire la società capogruppo nello svolgimento dei predetti adempimenti (c.d. meccanismo intermedio)
2. Le informazioni oggetto del Country by Country Reporting
Per effetto dell’introduzione del meccanismo del Country by Country Reporting, vengono previsti ulteriori adempimenti a carico delle imprese multinazionali in materia di documentazione relativa al transfer princing.
Infatti, precedentemente la documentazione da predisporre ai fini del transfer pricing consisteva nel “master file”, contenente i dati globali riguardanti l’intero gruppo nonché i rapporti contrattuali e le politiche di transfer princing delle relative società, e nel “local file”, riguardante le singole operazioni infragruppo compiute in determinati Paesi.
Con l’introduzione degli obblighi di Country by Country Reporting, formano oggetto di rendicontazione anche i dati aggregati relativi al gruppo di imprese multinazionale distinti, non rispetto alle entità che hanno concorso a determinarli, bensì Paese per Paese, quali:
- i ricavi;
- gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito;
- le imposte sul reddito pagate e maturate;
- il capitale dichiarato;
- gli utili non distribuiti;
- il numero di dipendenti;
- le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti.
Ancora, per ogni Paese in cui opera il gruppo di imprese multinazionale, bisogna identificare:
- ogni entità appartenente al gruppo multinazionale ivi residente;
- la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale;
- la natura dell’attività o delle principali attività svolte.
Infine, le stabili organizzazioni devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l’entità giuridica a cui fanno capo.
3. Country by Country Reporting e termini per gli adempimenti
Quanto ai termini da rispettare ai fini degli obblighi in materia di Country by Country Reporting:
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta oggetto di rendicontazione, le società del gruppo tenute alla rendicontazione, fiscalmente residenti in Italia, devono darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Nello stesso termine, le altre società del gruppo, fiscalmente residenti in Italia, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la residenza fiscale della società tenuta alla presentazione della rendicontazione;
- le società tenute al Country by Country Reporting devono presentare la rendicontazione all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.
4. Lo scambio delle informazioni derivanti dal Country by Country Reporting
Una volta ricevute le informazioni derivanti dal Country by Country Reporting, l’Agenzia delle Entrate provvede a trasmetterle ad ogni altro Stato membro dell’Unione europea e ad ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo per lo scambio di tali specifiche informazioni, relative alle società del gruppo residenti o aventi una stabile organizzazione nell’altro Stato.
La trasmissione dei dati deve avvenire entro quindici mesi dall’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione.
Tuttavia, la prima rendicontazione Paese per Paese, relativa al periodo di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, deve essere trasmessa entro diciotto mesi dall’ultimo giorno di tale periodo.
Particolari obblighi sono, inoltre, previsti a carico dell’Agenzia delle Entrate per assicurare la riservatezza delle informazioni derivanti dal Country by Country Reporting.
5. Country by Country Reporting e utilizzo dei dati da parte del Fisco
L’Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati derivanti dal Country by Country Reporting per la valutazione dei rischi fiscali associati a determinati prezzi di trasferimento, per valutare quelli collegati ai fenomeni di erosione della base imponibile e di trasferimento dei profitti, oltre che per compiere analisi economiche e statistiche.
Le informazioni ricavate dal Country by Country Reporting, tuttavia, non possono essere utilizzate dal Fisco per le rettifiche dei prezzi di trasferimento relativi ai gruppi di imprese multinazionali, ma possono costituire degli elementi per compiere ulteriori indagini, solo a seguito delle quali è possibile rettificare le basi imponibili.
I gruppi di imprese multinazionali, sempre più caratterizzati dall’autonomia della relativa organizzazione economica rispetto all’inquadramento giuridico delle singole entità che operano nei diversi Paesi, al fine di adempiere adeguatamente ai nuovi obblighi in materia di Country by Country Reporting, sono tenuti a:
- elaborare nuovi sistemi di gestione e di controllo dei rischi fiscali;
- predisporre nuovi modelli organizzativi per documentare le funzioni svolte dalle singole entità del gruppo;
- individuare i processi decisionali che li contraddistinguono e i centri di imputazione delle responsabilità delle scelte adottate.
6. La pubblicazione dei dati
Da ultimo, in data 13 ottobre 2021, il Consiglio UE ha approvato la proposta di modifica della predetta Direttiva relativa alla pubblicazione dei dati afferenti al Country by Country Reporting, approvata in via definitiva dal Parlamento UE in data 11 November 2021.
In pratica, con le nuove regole le imprese multinazionali europee ed extra-UE, aventi un fatturato superiore a 750 milioni, saranno obbligate a pubblicare le informazioni relative agli utili prodotti e alle imposte sui redditi pagate nei diversi Paesi in cui operano.
Per ulteriori informazioni in materia di Country by Country Reporting scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.
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