Criptovalute: tassazione e Quadro RW secondo l’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi delle criptovalute, fornendo ulteriori dettagli in merito alla loro tassazione e indicazione nel Quadro RW in occasione della risposta fornita all’interpello di un contribuente che, dopo aver acquistato delle criptovalute, le aveva convertite in oro.

Il caso: l’acquisto delle criptovalute e la loro conversione in oro

L’ipotesi portata all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate attraverso l’interpello n. 956-39/2018, è quello di un contribuente che:

  • nell’anno 2013 aveva acquistato dei “bitcoin” presso il sito web di un “exchanger”, depositandoli su un proprio “wallet” (portafoglio elettronico), di cui però non riusciva più a documentare il prezzo di acquisto, disponendo solo dell’importo del bonifico disposto per l’acquisto della criptovaluta;
  • nell’anno 2017, aveva utilizzato una parte dei predetti “bitcoin” per acquistare 3 kg di oro che veniva detenuto in Svizzera presso il deposito di un intermediario estero, prima a nome di quest’ultimo e, successivamente, a nome dell’interessato.

Il contribuente riteneva che, sotto il profilo fiscale:

  • il cambio dei “bitcoin” in oro non dovesse essere assoggettato a tassazione, sulla base delle indicazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E;
  • l’oro detenuto presso il deposito in Svizzera dovesse essere indicato nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Agenzia delle Entrate: criptovalute tassate e indicate nel Quadro RW

L’Agenzia delle Entrate, esprimendosi sui quesiti ad essa sottoposti, si discosta parzialmente dalla soluzione proposta dal contribuente, giungendo finanche ad allontanarsi dalle conclusioni a cui era precedentemente giunta con la Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E.

Preliminarmente l’Amministrazione finanziaria ripercorre l’inquadramento normativo delle criptovalute già espresso con la sopra citata Risoluzione, sostenendo che:

Nel citato documento di prassi è stato precisato che il bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati.

Le valute virtuali hanno due fondamentali caratteristiche.

In primo luogo, esse non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio, pc e smartphone) e vengono conservate in “portafogli elettronici” (c.d. wallet).

Inoltre, le stesse sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento senza bisogno dell’intervento di terzi.

Più nello specifico, il wallet, in essenza, è una coppia di chiavi crittografiche di cui:

(i) la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;

(ii) la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.

Esistono differenti tipologie di wallet, classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell’ambiente in cui sono archiviate le chiavi (i.e. hot wallet e cold wallet) e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell’utente (custodial/non custodial wallet).

In secondo luogo, le valute virtuali sono emesse e funzionano grazie a dei codici crittografici ed a complessi calcoli algoritmici. In particolare, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner.

Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di un’applicazione software.

Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso: – estraendoli; – acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale; – accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.

Gli user utilizzano le valute virtuali, in alternativa alle valute tradizionali, principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme di negoziazione on line (c.d. “exchanger”) che consentono lo scambio di bitcoin (o altre valute virtuali) con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso di cambio (ad esempio, è possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO).

Tuttavia, la conclusione a cui perviene l’Agenzia delle Entrate sembra differire da quella sostenuta in precedenza.

Infatti, con la Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E, il Fisco affermava che le operazioni di conversione delle criptovalute, detenute da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, possono essere assoggettate a tassazione solo qualora abbiano funzione speculativa.

Adesso, invece, l’Agenzia delle Entrate sostiene che, anche quando le operazioni di conversione di criptovalute, detenute da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, che non abbiano alcuna finalità speculativa, queste devono essere assoggettate a tassazione quando le criptovalute cedute provengano da “wallet” (portafoglio elettronico) per i quali la giacenza media superi un controvalore di € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.

Per cui, in tale caso, la cessione delle criptovalute darebbe luogo, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c- ter), del TUIR, alla produzione di “redditi diversi”, da indicare nel quadro RT del Modello Redditi – Persone Fisiche, destinati a scontare l’imposta sostitutiva del 26%.

In definitiva, l’Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso di specie, qualora le criptovalute detenute dal contribuente abbiano superato il valore di € 51.645,69 per almeno 7 giorni consecutivi nell’anno precedente, l’operazione di acquisto di oro comporterebbe il realizzo di una plusvalenza – data dalla differenza tra il controvalore in euro dell’oro acquistato e il costo delle criptovalute (secondo il criterio L.I.F.O.) – tassabile con l’imposta sostitutiva del 26%.

L’Amministrazione finanziaria ammette di essere giunta ad una soluzione non coerente con quella in precedenza fornita, riconoscendo al contribuente la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, per sanare l’eventuale mancata dichiarazione dei redditi da cessione di criptovalute per l’anno precedente, senza applicare le relative sanzioni, in applicazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 212/2000, il quale stabilisce che le sanzioni non vengono applicate qualora il contribuente “si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima”.

Rispetto invece agli obblighi di monitoraggio fiscale, l’Amministrazione finanziaria conferma la tesi del contribuente, ritenendo che sia le criptovalute sia l’oro acquistato debbano essere indicati nel Quadro RW allegato alla dichiarazione dei redditi, indicandole alla colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 (“Altre attività estere di natura finanziaria”).

Infine, viene esclusa l’applicazione dell’IVAFE sulle criptovalute, applicandosi questa solo ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria.

Critica alla posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate individua il suesposto regime di tassazione per la cessione delle criptomonete, partendo dal presupposto che queste ultime possano essere trattate come delle “valute estere”.

In realtà tale assimilazione non può essere data per scontata. Infatti, a differenza delle “valute estere” le cripotmonete non hanno una “convertibilità” garantita per legge, per cui, intanto possono essere utilizzate come mezzo di pagamento, in quanto vi siano dei privati che le accettino come tali.

In altri termini, non essendovi alcuna legge che ne imponga l’accettazione da parte degli operatori, le criptovalute non possono essere assimilate alle valute estere e, quindi, nemmeno può esservi applicato il medesimo regime di tassazione.

Tale soluzione si rafforza, se solo si pensa che, in realtà, le criptovalute non possono ricondursi ad un preciso Paese, dal momento che esse non sono presenti né in Italia né all’estero, quanto, invece, appartengono alla “rete”, per cui a maggior ragione non possono assimilarsi alle valute estere.

Per richiedere una consulenza fiscale internazionale  scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.