Decreto “pace fiscale”: definizioni, condono e rottamazione

Il Decreto fiscale 2019, c.d della “pace fiscale” (Decreto n. 119 del 23 ottobre 2018), prevede diverse modalità attraverso le quali il contribuente può chiudere la partita con il Fisco rispetto alle irregolarità riscontrante per gli anni pregressi.

Le misure sono di diversa portata, riguardando sia la definizione dei processi verbali, degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e delle liti pendenti sia la rottamazione delle cartelle di pagamento pregresse nonché la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per le violazioni precedentemente commesse.

Pace fiscale con la definizione dei processi verbali di constatazione

I processi verbali di constatazione, notificati dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate entro la data di entrata in vigore del Decreto fiscale 2019, possono essere definiti dal contribuente, presentando una dichiarazione integrativa concernente le relative imposte.

In particolare, formano oggetto di tale regolarizzazione le seguenti imposte:

  • IRPEF e addizionali;
  • IVA, IRAP e imposte sostitutive;
  • contributi previdenziali e ritenute;
  • IVIE e IVAFE.

La dichiarazione per la regolarizzazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019, con le modalità che si appresta ad individuare il direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Le imposte così liquidate relative alle violazioni riguardanti ciascun periodo d’imposta devono essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2019, oppure con venti rate trimestrali di pari importo.

Pace fiscale con la definizione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e avvisi di liquidazione

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e gli avvisi di liquidazione sono definibili ai sensi del Decreto “Pace fiscale” qualora siano stati notificati prima della sua entrata in vigore e, inoltre, siano non impugnati e siano ancora impugnabili.

Lo stesso viene previsto per gli inviti al contraddittorio, relativamente alle somme in essi contenute, o agli accertamenti con adesione, rispettivamente ricevuti e perfezionati prima dell’entrata in vigore del Decreto “Pace fiscale”.

La definizione prevede il pagamento delle sole imposte. Quindi, il contribuente risparmia sanzioni, interessi e accessori.

La procedura di definizione si perfeziona con il pagamento delle somme in un’unica soluzione o con la prima rata (8 rate trimestrali oppure 20 rate in caso di importo superiore a euro 50.000,00), da corrispondersi, per i suddetti avvisi e gli inviti al contraddittorio, entro 30 giorni dall’entrata in vigore, e entro 20 giorni per gli accertamenti con adesione. In sede di pagamento non è prevista la compensazione dei crediti.

Pace fiscale con la rottamazione delle cartelle di pagamento

Il Decreto fiscale 2019 introduce una terza procedura di “rottamazione” delle cartelle di pagamento, rivolta

  • sia ai contribuenti che hanno già aderito alla precedente versione della rottamazione, i quali hanno la possibilità di versare le rate residue entro il 7 dicembre;
  •  sia ai contribuenti che desiderano aderire alla rottamazione in prima istanza per le cartelle di pagamento relative agli anni dal 2000 al 2017.

Il contribuente che aderisce alla rottamazione paga solo le imposte, risparmiando sanzioni e interessi di mora.

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, oppure in un numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo, con un interesse del 2%, da corrispondersi a decorrere dal 2019, per 5 anni, con scadenze al 31 luglio e al 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Pace fiscale con lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

Viene previsto lo stralcio dei debiti relativamente alle cartelle di pagamento fino ad euro 1.000, riguardanti i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (es. multe, bollo auto, ICI, tassa sui rifiuti e tributi locali).

Pace fiscale con la dichiarazione integrativa per i periodi d’imposta precedenti

I contribuenti che nei precedenti periodi d’imposta hanno commesso errori o omissioni nelle dichiarazioni fiscali presentate fino al 31 ottobre 2017, possono provvedere a correggerli presentando una dichiarazione integrativa entro il termine del 31 maggio 2019.

Possono formare oggetto dell’integrativa le seguenti imposte:

  • IRPEF e relative;
  • imposte sostitutive sui redditi;
  • ritenute e contributi previdenziali;
  • IRAP e IVA.

La dichiarazione integrativa può essere presentata fino ad un limite di euro 100.000,00 di imponibile annuo e non oltre il 30% di quanto già dichiarato, con un limite massimo di euro 100.000,00 per il quale è possibile presentare le integrative.

In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite (artt. 8 e 84 del TUIR), l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa fino a euro 30.000,00.

Tra i principali vantaggi che derivano da questa procedura è la possibilità per il contribuente di non pagare né sanzioni né interessi su quanto nuovamente dichiarato nonché di pagare un’imposta sostitutiva di quella dovuta pari al 20%.

Il versamento del dovuto deve avvenire in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (senza avvalersi della compensazione) oppure in 10 rate semestrali di pari importo con pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2019.

Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

Non possono accedere alla procedura i contribuenti che:

  • essendovi obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;
  • ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della dichiarazione da integrare;
  • vogliano far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia.

Pace fiscale con la definizione delle liti pendenti

Il Decreto fiscale offre al contribuente anche la possibilità di chiudere la partita con il Fisco nell’ambito dei procedimenti di impugnazione degli atti impositivi.

In particolare, viene previsto che i giudizi instaurati contro l’Agenzia delle Entrate, pendenti davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali nonché dinanzi alla Corte di Cassazione, possono essere definite, ad istanza del contribuente, con il pagamento del solo valore della controversia. Vale a dire che il contribuente può porre fine al contenzioso col pagamento delle sole imposte, risparmiando sanzioni e interessi.

Qualora, invece, l’ultima pronuncia intervenuta nella controversia tra contribuente e Agenzia delle Entrate (non cautelare), depositata alla data di entrata in vigore del Decreto fiscale 2019, abbia visto quest’ultima soccombente, il contenzioso può essere definito attraverso il pagamento del:

  • 50% del valore della imposte in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • 20% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Se la controversia riguarda solo le sanzioni (non collegate al tributo), queste possono essere definite con il pagamento del:

  • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate (nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio);
  • 40% negli altri casi.

Infine, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non sono dovute le sanzioni quando il rapporto relativo ai tributi sia stato definito (anche con modalità diverse da questa definizione).

La definizione, invece, non opera per i processi che si siano già conclusi con pronuncia definitiva.

La definizione della lite si perfeziona con la presentazione della relativa domanda entro il 31 maggio 2019 e il pagamento, entro la stessa data, dei relativi importi in un’unica soluzione oppure della prima rata. Il pagamento dilazionato può avvenire con 20 rate trimestrali.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

I termini d’impugnazione relativamente alle controversie definibili sono sospesi per 9 mesi.

L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato al contribuente entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. L’interessato può impugnare il diniego entro 60 giorni davanti all’organo giurisdizionale di fronte al quale pende la controversia o a quello competente per l’impugnazione della decisione già pronunciata.

In assenza dell’istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Ai suddetti provvedimenti, infine, si aggiunge il condono previsto per gli operatori dell’industria delle sigarette elettroniche e i prodotti succedanei del tabacco, i quali hanno la possibilità di definire i controlli e gli accertamenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonchè i relativi contenziosi, attraverso il pagamento del 5% delle imposte dovute, senza sanzioni e interessi.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.