I dividendi da Paesi Black List

1. La tassazione dei dividendi Black List

L’attuale disciplina della tassazione degli utili, ovvero dei proventi derivanti dal possesso di un titolo partecipativo (dividendi; rientrano tra i redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUIR) si declina diversamente secondo la natura giuridica del percipiente e, in particolare, dipende dalla circostanza che il soggetto percipiente agisca o meno nell’esercizio dell’attività di impresa. La tassazione degli utili, in linea generale, avviene al momento dell’effettiva percezione dell’utile medesimo (principio di cassa).

Il regime fiscale è diverso tra utili percepiti:

  • al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, dai soggetti passivi IRPEF;
  • nell’esercizio di imprese commerciali, dai soggetti passivi IRPEF;
  • da società ed enti soggetti IRES.

Le norme di riferimento contenute negli artt. 44, 47, 59, e 89 del TUIR, che qualificano tali redditi e individuano l’imponibile; negli articoli 27 e 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, che disciplinano le ritenute da applicare alla distribuzione degli utili.

Si ricorda, infatti, che:

  • con le modifiche recate dalla Legge di Bilancio 2018 è stata equiparata la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate a quelle non qualificate, detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa; a decorrere dal 1° gennaio 2018, su tali utili è prevista la tassazione, per l’intero ammontare, con aliquota del 26% (ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973); tale equiparazione si applica anche agli utili e ai proventi equiparati di fonte estera derivanti da soggetti residenti in Paesi che non sono considerati a regime fiscale privilegiato: per le persone fisiche, essi sono sottratti al reddito imponibile e sull’intero ammontare è applicata la tassazione al 26%;
  • per le imprese individuali e le società di persone, il dividendo concorre alla base imponibile nella misura del 58,14% su cui si applica la tassazione progressiva Irpef (art. 59 TUIR, che rinvia a sua volta all’articolo 47 TUIR, e decreti ministeriali di attuazione), anche nel caso di dividendi di fonte estera, salvo che per i Paesi Black List;
  • se il socio che percepisce degli utili è una società di capitali, il dividendo concorre alla formazione del reddito del percipiente (concorre a formare la base imponibile IRES) nella misura del 5%, mentre per il restante 95% il socio deve effettuare in dichiarazione una variazione in diminuzione per l’importo corrispondente (art. 89 TUIR); questa disciplina è applicabile anche nel caso in cui la società che distribuisce utili non risieda nel territorio dello Stato, salvo il caso di Paesi Black List.

L’articolo 47 del TUIR prevede un regime di tassazione differente dei dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia in relazione a partecipazioni detenute in società non residenti, a seconda che essi provengano o meno da Paesi Black List (Stati a fiscalità privilegiata).

In particolare, il comma 4 di tale disposizione stabilisce, relativamente agli utili percepiti da persone fisiche residenti, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa (nonché agli utili percepiti da persone fisiche titolari di imprese commerciali, in virtù del rinvio contenuto nell’articolo 59 del TUIR), il concorso integrale alla formazione del reddito imponibile del socio residente degli utili provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, qualora non abbiano già concorso a formare il reddito imputato ai soci per trasparenza

Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti, o di partecipazioni di controllo in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili;

L’imponibilità totale non si applica (esimente) se detti utili sono stati già imputati al socio ai sensi della disciplina specifica per le controllate estere (articolo 167 TUIR), ovvero se è dimostrato che, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione nel soggetto estero (ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), del TUIR) non è stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 e dell’articolo 47 TUIR, la medesima regola si applica al caso di persona fisica imprenditore.

L’articolo 89, comma 3 del TUIR stabilisce che, a fini IRES, gli utili provenienti da società ed enti non residenti scontano il medesimo regime fiscale degli utili distribuiti dalle società italiane, a condizione che gli utili siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente e che detti soggetti non siano stabiliti in Paesi Black List (a fiscalità privilegiata).

Se ivi residenti o localizzati, per l’applicazione dell’esenzione al 95%, deve essere dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, di specifiche condizioni di legge.

Quindi, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del TUIR vengono assoggettati a tassazione integrale degli utili provenienti da società o enti residenti o localizzati in Paesi Black List (Stati o territori a fiscalità privilegiata), ferma restando la possibilità di dimostrare (esimente), sin dal primo periodo di possesso della partecipazione nel soggetto estero, la sussistenza della condizione (indicata nell’art. 47-bis, comma 2, lettera b), del TUIR), cioè che non è stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

2. Imposta sostitutiva sulle riserve di utili di società in Paesi Black List (Legge di Bilancio 2023).

La Legge di Bilancio 2023 consente ai contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Paesi Black List (Stati o territori a regime fiscale privilegiato), di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (ovvero, antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).

Per effetto dell’esercizio dell’opzione sono esclusi da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati provenienti dalle suddette partecipate estere.

Nello specifico, a tali contribuenti è consentito di optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva (al 9% o al 30%, a seconda che si tratti di soggetti IRES o IRPEF, o con aliquote ulteriormente ridotte per i proventi accantonati per almeno due esercizi) degli utili e delle riserve di utile non distribuiti, relativi all’esercizio chiuso nel periodo di imposta 2021 (vale a dire, antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).

Questa opzione è esercitabile anche per gli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano la cd. branch exemption, ovvero l’opzione che consente di esentare da imposizione in Italia i proventi prodotti all’estero dalla stabile organizzazione dell’impresa residente nello Stato.

Ai fini della disciplina della tassazione degli utili di fonte estera, in particolare provenienti da Paesi Black List (Stati e territori a regime fiscale privilegiato), percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche (rispettivamente ai fini dei menzionati artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR) gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, risultanti dal bilancio di società o enti, direttamente o indirettamente partecipati, non residenti nel territorio dello stato (soggetti IRES di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR), relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata una specifica opzione per l’assoggettamento di tali proventi a imposta sostitutiva, secondo il comma 88.

In tale contesto, la Legge di Bilancio 2023 consente ai contribuenti che detengono le partecipazioni in società estere nell’ambito dell’attività di impresa, di affrancare o rimpatriare con pagamento di imposta sostitutiva – al 9% o al 30% – gli utili e le riserve di utile di fonte estera non distribuiti, risultanti dal bilancio delle partecipate estere relative all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Tale opzione è esercitabile, come anticipato, a condizione che le partecipazioni siano detenute nell’ambito dell’attività di impresa.

Dall’esercizio dell’opzione consegue:

  • l’esclusione di tali utili dalle imposte sui redditi, che per utili di fonte estera, come anticipato, sono tassati integralmente con le ordinarie aliquote IRPEF e IRES;
  • l’assoggettamento di tali proventi a imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:

– 9% per i soggetti IRES;

– 30% per i soggetti IRPEF.

L’opzione è di tipo cherry-picking, nel senso che può essere esercitata in relazione a tutte o soltanto ad alcune (o una sola) delle partecipate estere.

Inoltre, viene disposto che la riduzione di tali aliquote di 3 punti percentuali (dunque l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 6% per i soggetti IRES e al 27% per i soggetti IRPEF) in relazione agli utili percepiti, dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023 (più precisamente, quello successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022; 30 giugno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). L’applicazione dell’aliquota ridotta avviene a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui al periodo precedente, entro i successivi 30 giorni, che decorrono dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata secondo l’aliquota ordinaria e l’imposta sostitutiva decurtata.

L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nell’ente estero, e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso, in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate (ai sensi dell’art. 167, comma 2, del TUIR).

Quanto alle modalità di esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva sugli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e del relativo versamento, si precisa che l’opzione è esercitabile distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile. L’opzione si perfeziona mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e non è ammessa compensazione in F24 (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997).

Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive di cui ai commi precedenti.

La presunzione di distribuzione appare diretta ad assicurare un’omogeneità di tassazione in capo ai soci in relazione ai dividendi distribuiti (rispetto al livello impositivo degli utili in capo alla società) che produce, pertanto, sul piano fiscale una “stratificazione” temporale degli utili conseguiti dalla società, in ragione della diversa aliquota d’imposta applicata nel corso del tempo.

Per evitare fenomeni di doppia imposizione e di limitare l’impatto di eventuali cessioni di partecipazioni, il costo fiscalmente riconosciuto (ai fini della determinazione dell’imponibile) della partecipazione nella entità estera detenuta dal soggetto residente è incrementato, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva ed è diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

Viene permesso di applicare l’opzione per l’imposta sostitutiva anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano la cd. branch exemption, ovvero il regime fiscale disciplinato dall’art. 168-ter del TUIR. Nello specifico, l’art. 168-ter attribuisce alle imprese residenti nel territorio dello Stato la facoltà di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (cd. branch exemption). Per cui, in virtù dell’esercizio dell’opzione, che è irrevocabile, il regime della branch exemption prevede che i proventi prodotti all’estero dalla stabile organizzazione siano esenti da imposta, in deroga al principio per cui devono essere tassati in Italia i redditi ovunque prodotti. L’opzione è esercitata da qualunque soggetto residente in Italia titolare di reddito di impresa, a condizione che svolga la propria attività commerciale anche all’estero, tramite una o più stabili organizzazioni. Essa va esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal medesimo periodo: per effetto dell’opzione esercitata dalla casa madre italiana sono irrilevanti, ai fini fiscali, gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all’estero. Il reddito viene indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi dell’impresa.

3. Consulenza fiscale internazionale per il caso concreto

Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.

La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.

Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.

Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.

Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.

D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.

Quindi la verifica da parte di un professionista specializzato in fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso caso concreto costituisce un passaggio essenziale.

Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza nell’analisi delle questioni di fiscalità internazionale.

Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale allo Studio ITAXA per il tuo preciso caso concreto, scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.