E-commerce diretto: semplificati gli adempimenti IVA

Di recente sono stati semplificati gli adempimenti IVA a carico dei soggetti che svolgono e-commerce cd. diretto a livello internazionale, in particolar modo per le prestazioni di servizi digitali rese a privati consumatori (D.Lgs. 42/2015 e D.M. 27.10.2015).

E-commerce diretto B2C: prestazioni di servizi digitali a privati consumatori

Sotto il profilo della territorialità dell’operazione, la normativa UE, recepita dal nostro ordinamento, prevede che per l’e-commerce cd. diretto B2C (business to consumer), vale dire per le prestazioni di servizi digitali erogate per il tramite di rete elettronica a privati consumatori (committenti non soggetti passivi), il luogo della prestazione è costituito da quello in cui è stabilito il committente destinatario del servizio, derogandosi alla regola generale del luogo di stabilimento del prestatore (art. 7-sexies, comma 1, lett. f), del D.P.R. 633/1972).

Quanto agli adempimenti IVA, il D.Lgs. 42/2015 e il D.M. 27.10.2015 per tali operazioni hanno disposto l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura, salvo che non sia richiesta dal cliente, e da quello di certificazione dei corrispettivi attraverso lo scontrino o la ricevuta fiscale (art. 22, comma 1, n. 6-bis, del D.P.R. 633/1972), sussistendo solo il dovere di annotare i corrispettivi giornalieri (art. 24 del D.P.R. 633/1972).

Inoltre, onde evitare che il fornitore di servizi e-commerce a livello internazionale sia costretto, al fine di svolgere gli adempimenti IVA, a identificarsi in ogni Paese dell’Unione Europea in cui commercializza i propri prodotti, la normativa italiana prevede, in alternativa al regime ordinario, una procedura semplificata e facoltativa per svolgere gli adempimenti IVA relativi ai Paesi esteri, vale a dire il regime “MOSS” – Mini One Stop Shop – o “mini sportello unico” (artt. da 74-quinquies a 74- octies del D.P.R. 633/1972).

Detto regime, a partire dal 1° gennaio 2015, permette ai fornitori di servizi digitali di non doversi necessariamente identificare ai fini IVA in ciascun Paese UE al quale appartengono i propri consumatori finali, ma di poter concentrare nel solo Paese di stabilimento gli adempimenti IVA relativi alle prestazioni effettuate in tutti i Paesi UE e, quindi, di interfacciarsi con una sola autorità fiscale. Le operazioni svolte nel Paese di stabilimento continuano, invece, a seguite il regime ordinario.

Ne deriva che, ad esempio, attraverso il regime MOSS un’impresa italiana può dichiarare e versare in Italia l’IVA dovuta ai diversi Paesi UE per le prestazioni di e-commerce rese ai rispettivi privati consumatori. In particolare, essa è tenuta a trasmettere telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali e a versare direttamente al Fisco italiano l’IVA dovuta agli altri Paesi UE secondo le relative aliquote.

Tuttavia l’impresa dovrà preoccuparsi di emettere fattura nei riguardi del consumatore finale straniero qualora lo richiedesse la normativa del Paese UE di appartenenza.

Più precisamente, nonostante la Commissione europea abbia raccomandato ai Paesi UE di non richiedere l’emissione della fattura ai soggetti che aderiscono al regime MOSS, invito accolto dall’Italia (artt. 74-septies, comma 4, e 74-quinquies, comma 2, del D.P.R. 633/1972), ancora residuano Paesi UE che richiedono l’emissione della fattura nei riguardi dei propri privati consumatori.

Dal punto di vista contabile, il fornitore di servizi digitali che aderisce al regime MOSS è tenuto per almeno 10 anni a conservare la documentazione sufficientemente dettagliata delle operazioni compiute, contenente le seguenti informazioni (art. 63-quater del Reg. UE n. 282/2011):

  • Stato membro di consumo in cui il servizio è prestato;
  • tipo di servizio prestato, data, base imponibile, valuta utilizzata;
  • aumenti o riduzioni successivi sulla base imponibile;
  • aliquota IVA applicata;
  • importo dell’IVA esigibile con l’indicazione della valuta utilizzata;
  • data e importo dei pagamenti ricevuti;
  • acconti ricevuti prima della prestazione del servizio;
  • per le fatture emesse, le relative informazioni;
  • nome del destinatario, se disponibile;
  • informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente.

E-commerce diretto B2B: prestazioni di servizi digitali a soggetti passivi

Così come visto per le prestazioni di e-commerce diretto erogate a privati consumatori, anche nei rapporti B2B (business to business) le prestazioni di servizi digitali erogate a soggetti passivi IVA si considerano effettuate nel luogo in cui questi ultimi committenti sono stabiliti (art. 7-ter del D.P.R. 633/1972).

Tuttavia per queste operazioni non valgono le semplificazioni certificative e contabili viste in precedenza, quindi il fornitore di servizi digitali è tenuto ad iscriversi all’archivio VIES (Vat Information Exchange System) e ad emettere regolare fattura.

Nel caso in cui il committente sia stabilito in un Paese UE l’imposta verrà da lui stesso applicata attraverso il meccanismo del reverse charge (inversione contabile).

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.