Esterovestizione persone fisiche: aumentano i controlli

Il crescente coinvolgimento dei comuni nella lotta contro il fenomeno della esterovestizione delle persone fisiche comporterà l’aumento dei controlli dell’Agenzia delle Entrate a carico delle persone fisiche che trasferiscono o che hanno già trasferito la propria residenza fiscale all’estero, con particolare riferimento a coloro che non aderiscono alla voluntary disclosure.

1. Collaborazione tra comuni e Agenzia delle Entrate nella lotta alla esterovestizione delle persone fisiche

La normativa fiscale prevede la collaborazione tra i comuni e l’Agenzia delle Entrate per il contrasto dell’evasione fiscale, ivi inclusa la lotta al fenomeno della esterovestizione delle persone fisiche, che si realizza quando il contribuente si iscrive all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’estero) pur mantenendo in Italia le proprie abitudini di vita e il proprio centro degli interessi vitali.

La partecipazione dei comuni alla lotta all’evasione fiscale viene incentivata con il riconoscimento di una quota del 33% delle somme riscosse a titolo definitivo dal Fisco sulla base dell’attività di accertamento svolta a seguito dell’intervento del comune.

Ai fini del contrasto all’esterovestizione delle persone fisiche il comune, entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione all’AIRE, deve verificare che il contribuente abbia effettivamente cessato di essere residente nel relativo territorio e darne notizia all’Agenzia delle Entrate.

Nei 3 anni successivi alla richiesta di iscrizione all’AIRE sia il comune sia l’Agenzia delle Entrate compiono le opportune attività di indagine per verificare che il contribuente abbia effettivamente cessato di essere residente nel territorio nazionale.

Inoltre, con il recente D.L. 193/2016 viene previsto che, entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione all’AIRE, i comuni devono trasmettere i dati dei soggetti richiedenti all’Agenzia delle Entrate, che forma delle liste selettive di contribuenti nei cui confronti procedere ai controlli fiscali relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali non dichiarati.

La nuova previsione trova applicazione retroattiva, disponendosi la trasmissione dei dati relativi alle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE a decorrere dal 1° gennaio 2010.

All’esito di tali controlli l’Agenzia delle Entrate recupera le imposte evase e applica le sanzioni previste a carico delle persone fisiche esterovestite che non hanno dichiarato i redditi prodotti ed, eventualmente, non hanno rispettato gli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero.

2. Controlli sulla esterovestizione delle persone fisiche che non aderiscono alla voluntary disclosure

Una importante novità prevista dal D.L. 193/2016 è quella di intensificare i controlli in materia di esterovestizione sulle persone fisiche che hanno richiesto l’iscrizione all’AIRE e che non hanno aderito alla procedura di voluntary disclosure.

Con tale disposizione si dirigono i controlli su quei contribuenti che hanno scelto di trasferire la propria residenza fiscale all’estero allo scopo di occultare le attività e gli investimenti che avrebbero dovuto essere dichiarati al Fisco italiano.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.