La fiscalità internazionale assume un ruolo sempre più importante nell’attuale contesto di globalizzazione dei mercati, perché fornisce gli strumenti necessari per coordinare il potere impositivo che gli Stati esercitano sulle imprese internazionali operanti nei rispettivi territori.
Fiscalità internazionale e concorso degli Stati nella tassazione delle imprese
In particolare se, da un lato, gli Stati continuano ad esercitare il proprio potere sovrano all’interno del relativi territori, dall’altro lato le imprese tendono ad espandersi oltre i confini territoriali dei rispettivi Stati.
Ogni Stato ha il potere di definire le regole impositive valide all’interno del proprio territorio, tuttavia vi sono dei criteri riconosciuti a livello internazionale secondo cui tale potere può essere esercitato anche oltre i confini territoriali, sempre che sussista un collegamento tra lo Stato e l’elemento da tassare.
Nell’ambito della fiscalità internazionale, infatti, la tassazione dei redditi segue criteri di collegamento di natura sia personale (es. residenza, domicilio, dimora, sede legale, sede amministrativa e luogo dell’oggetto sociale) sia reale (es. fonte del reddito) i quali creano i presupposti per una sovrapposizione del potere impositivo dei diversi Stati rispetto al medesimo reddito prodotto dalle imprese internazionali.
I diversi Stati con i quali le imprese internazionali si trovano a dover interagire talvolta sono interessati a tassarne i profitti per finanziare la propria economia pubblica e altre volte, invece, sono più propensi a concedere trattamenti fiscali di favore per attirare gli investimenti privati nel proprio territorio.
In questa situazione la fiscalità internazionale si occupa di evitare che i redditi prodotti dalle imprese possano essere tassati più volte ad opera dei diversi Stati coinvolti oppure, al contrario, che non vengano tassati in nessuno Stato.
L’obiettivo di fondo della fiscalità internazionale è quindi quello di garantire lo sviluppo di un mercato globale neutrale, libero e non fondato su una concorrenza fiscale nociva, che possa favorire il benessere dei popoli a livello internazionale, valori fatti propri dall’OCSE – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Principio dell’imposizione nello Stato della residenza
Partendo dai criteri di collegamenti di fiscalità internazionale di natura personale, la potestà impositiva degli Stati è in primo luogo regolata dal principio della residenza.
In base a tale principio ogni Stato ha il potere di tassare tutti i redditi, ovunque prodotti, delle persone fisiche o le società che hanno la residenza fiscale nel proprio territorio (cd. tassazione dei redditi su base mondiale).
Considerato che il concetto di residenza fiscale viene definito dagli ordinamenti interni dei singoli Stati, può accadere che esso abbia portata diversa nei diversi Stati in cui un soggetto si trova ad operare.
Questo disallineamento degli ordinamenti nel definire il concetto di residenza fiscale può portare, talvolta, ad attribuire ad un medesimo soggetto, persona fisica o società, la residenza fiscale di due Stati oppure anche di nessuno degli Stati coinvolti.
La doppia residenza fiscale o l’assenza di residenza fiscale vengono anche utilizzate dalle imprese che operano a livello internazionale come strumento di elusione fiscale.
Tali incertezze sulla localizzazione della residenza fiscale nella maggior parte dei casi vengono risolte attraverso l’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra gli Stati coinvolti.
Principio della imposizione nello Stato della fonte
In base al principio della tassazione alla fonte lo Stato ha il diritto di tassare i redditi che provengono dal proprio territorio, a prescindere dal fatto che questi siano stati percepiti da soggetti ivi residenti o meno.
Attraverso la propria normativa interna, infatti, gli Stati prevedono i presupposti in base ai quali vengono tassati redditi prodotti nel proprio territorio da parte di soggetti non residenti.
La tassazione secondo il principio della fonte può assumere sia caratteri assoluti, nel senso che il reddito venga integramente tassato nello Stato della fonte, sia carattere limitato, in tal caso lo Stato della fonte applica una ritenuta alla fonte, per la maggior parte dei casi a titolo di imposta.
Le differenti legislazioni interne in materia di fiscalità internazionale, così come abbiamo visto a proposito della definizione di residenza fiscale, possono attribuire diversa qualifica alle stesse componenti di reddito, cosicché può accadere che Stato della fonte e Stato della residenza tassino una stessa impresa senza considerare il carico impositivo già assolto nell’altro Stato, determinando la doppia imposizione fiscale sul medesimo reddito.
Ma si verifica anche il contrario, ovvero che tale discordanze tra le normative interne dei diversi Paesi spingano alcune imprese internazionali ad approntare pianificazioni aggressive di fiscalità internazionale che, facendo leva sull’assenza di norme impositive del rispettivo reddito sia nello Stato della fonte che in quello della residenza, mirino alla detassazione totale dei propri redditi.
La questione della doppia imposizione e della doppia non imposizione fiscale
Il concorso dei due principi, della residenza e della fonte, rispetto alla tassazione dei redditi delle imprese internazionali determina il rischio della doppia imposizione dei medesimi redditi, una prima volta per la regola della tassazione su base mondiale dei soggetti residenti, applicata dallo Stato della residenza, e una seconda volta per la regola della tassazione alla fonte dei soggetti non residenti, applicata dallo Stato della fonte.
In via generale accade che i due Stati, quello della residenza e quello della fonte, affermino il diritto di tassare il medesimo reddito, ma non è da escludere il verificarsi di casi in cui i due Stati rivendichino la residenza fiscale di una medesima impresa internazionale oppure che entrambi si identifichino come Stati della fonte avendo l’impresa la propria residenza fiscale in un terzo Stato.
Nella maggior parte dei casi il problema della doppia imposizione fiscale degli stessi redditi viene risolto attraverso l’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dagli Stati sulla base del Modello OCSE, e della legislazione interna dei singoli Stati.
Tali Convenzioni hanno il compito di ripartire il potere impositivo degli Stati nell’ambito della fiscalità internazionale e, quindi, di eliminare la doppia imposizione dei redditi.
Le Convenzioni stipulate sul Modello OCSE prevedono due metodi per eliminare la doppia imposizione:
- metodo della esenzione: lo Stato della residenza riconosce l’esenzione sui redditi esteri che quindi vengono tassati solo dallo Stato della fonte;
- metodo del credito: lo Stato della residenza tassa integralmente il reddito del soggetto residente, riconcedendo un credito per le imposte pagate nello Stato della fonte.
Il metodo della esenzione avvantaggia soprattutto le imprese internazionali residenti in Paesi a fiscalità ordinaria che ricevono redditi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, poiché i redditi esteri, esentati nel Paese di residenza, non subiscono una rilevante tassazione nello Stato della fonte.
Oltre ai fenomeni di doppia imposizione nel contesto della fiscalità internazionale si è assistito a pianificazioni di imprese internazionali tese alla doppia non imposizione, vale a dire volte alla completa sottrazione dei redditi prodotti al potere impositivo sia dello Stato della residenza che di quello della fonte attraverso l’uso “abusivo” delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (“treaty shopping”) e lo sfruttamento delle incongruenze delle legislazioni fiscali interne dei Paesi di volta in volta coinvolti.
Negli ultimi anni, tuttavia, la Comunità internazionale, soprattutto attraverso il lavoro dell’OCSE, ha dato un forte impulso alla lotta all’evasione fiscale internazionale adottando misure di contrasto all’utilizzo di strumenti di fiscalità internazionale privi di ragioni economiche sostanziali che abbiano come unico scopo il conseguimento di un indebito risparmio d’imposta.
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