Fiscalità internazionale: 11 errori da evitare per tutelarsi

Nella pratica professionale quotidiana in ambito fiscale internazionale capita di imbattersi in questioni di una certa complessità, laddove particolarmente importante diventa la collaborazione tra il professionista e il contribuente (persona fisica o società) per garantire la corretta soluzione del caso in esame, l’ottenimento di alcuni vantaggi fiscali a favore del cliente oppure evitare violazioni fiscali che potrebbero derivare dal suo comportamento.

Tuttavia, proprio per la mancata conoscenza del diritto tributario internazionale e delle logiche ad esso sottese, spesso capita che il contribuente parta da alcune premesse oppure giunga ad alcune conclusioni errate con riferimento al suo caso che, oltre spingerlo a fare scelte che ne danneggiano gli interessi economici, talvolta sono anche capaci di ostacolare la preziosa assistenza di un professionista competente in materia.

Quindi, di seguito si evidenziano i 11 errori più comuni nei quali incorrono i contribuenti alle prese con questioni fiscali internazionali che, se evitati, possono garantire una decisiva migliore gestione e soluzione delle problematiche, ottenendo i vantaggi fiscali sperati e scongiurando le sanzioni che derivano dalle violazioni della normativa tributaria.

Errore n. 1: Interpellare consulenti non specializzati nella fiscalità internazionale

Il primo errore che comunemente si riscontra tra i contribuenti (persone fisiche e società) con problematiche di fiscalità internazionale, è quello di rivolgersi a professionisti non specializzati nella fiscalità internazionale o, detto più tecnicamente, nel diritto tributario internazionale.

Comprensibilmente, non conoscendo la materia fiscale internazionale, il contribuente è spesso indotto a ritenere (erroneamente) che un professionista che si occupi della normativa tributaria interna possa agevolmente occuparsi anche della normativa tributaria internazionale.

Tuttavia, tale premessa è sbagliata, perché la soluzione delle questioni fiscali internazionali impone una ulteriore specializzazione in questa precisa materia.

In particolare, la soluzione delle questioni fiscali internazionali richiede che il professionista, oltre a conoscere la normativa tributaria interna, abbia anche seguito un preciso percorso di specializzazione nella normativa tributaria internazionale.

Da questo punto di vista, un professionista specializzato nella fiscalità internazionale ha spesso conseguito dei titoli di specializzazione nei migliori centri di studio della materia fiscale internazionale che si trovano all’estero, quali nell’ultimo decennio: New York University (NYU) School of Law, LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (Stati Uniti d’America); Leiden University – International Tax Center (ITC Leiden), LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (Paesi Bassi);  University of Cambridge – Faculty of Law, LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (Regno Unito).

Difficilmente un professionista che non abbia seguito un percorso di approfondimento della fiscalità internazionale in un centro d’eccellenza può fornire un’assistenza improntata alla piena cognizione della materia in una prospettiva sia interna sia esterna al panorama italiano.

Il percorso di formazione seguito all’estero, inoltre, deve essere completato da una esperienza del professionista sul campo, nella soluzione di una vasta casistica di questioni fiscali internazionali. Anche da questo punto di vista, un professionista solitamente occupato nella soluzione di questioni fiscali domestiche non possiede in genere l’esperienza adeguata a risolvere questioni fiscali internazionali che, sempre più spesso, per la loro particolarità, impongono di applicare delle soluzioni che già si sono rivelate efficaci in altre ipotesi analizzate in precedenza. Inoltre, il consulente fiscale internazionale deve possedere una impeccabile padronanza della lingua inglese parlata (prima ancora delle capacità di lettura e scrittura in inglese, molto più comuni), requisito essenziale e imprescindibile per interfacciarsi con colleghi e clienti stranieri.

Da ciò ne deriva anche che, per questioni relative alla corretta interpretazione e applicazione delle norme del diritto tributario internazionale la soluzione del caso potrebbe più opportunamente derivare dall’intervento di un avvocato tributarista internazionale, laddove la risoluzione di questioni di profilo più prettamente economico (es. stima dei prezzi di trasferimento) possono essere adeguatamente affrontate da un dottore commercialista specializzato in fiscalità internazionale.

Dal descritto errore relativo alla specializzazione dei professionisti interpellati discende, per alcune questioni relative, ad esempio, alla qualificazione o alle modalità di tassazione di un reddito, anche la convinzione che la soluzione di tali problematiche derivi semplicemente da una corretta compilazione della dichiarazione fiscale.

Tale impostazione è da ritenersi altrettanto sbagliata, perché, ad esempio, se un reddito è stato erroneamente qualificato oppure non è stata correttamente inquadrata la sua modalità di tassazione, tali errori verranno automaticamente trasposti nella dichiarazione fiscale, con l’effetto di esporre il contribuente alle violazioni fiscali del caso.

In queste ipotesi, un corretto approccio dovrebbe sempre partire dalla consapevolezza che la soluzione del caso non dipende da un problema dichiarativo, bensì dall’analisi delle norme di diritto tributario internazionale da applicarsi nel caso di specie, cosicché la dichiarazione fiscale dei redditi involti diventa non altro che un adempimento esecutivo di un’analisi giuridica essenziale presupposta.

Alla luce di quanto detto, è importante sottolineare come la scelta di un consulente specializzato nella fiscalità internazionale costituisce la premessa per una corretta soluzione della problematica del contribuente.

Qualora il contribuente si rivolgesse ad un consulente non competente in materia, tentare di evitare gli errori di seguito indicati (Errori da n. 2 a n. 11) non gli basterebbe a tutelare i propri interessi economici, atteso che questi ulteriori errori sono spesso “figli” della non prudente scelta del professionista a cui affidarsi.

In definitiva, per meglio apprezzare il concetto di specializzazione, è utile un esempio preso in prestito dall’ambito medico. Ebbene, qualora dovreste sottoporvi a un delicato intervento alla spalla, a quale medico vi rivolgereste: al medico di base oppure al medico specializzato in ortopedia che ha oltre 15 anni di esperienza in interventi alla spalla? (a parte il fatto che il medico di base non potrebbe per legge compiere tale operazione, il che converge, appunto, verso la necessità della specializzazione).

Chiaramente salute e interessi economici costituiscono aspetti distinti della nostra vita, ma in entrambi i casi la specializzazione del professionista fa tutta la differenza.

Errore n. 2: Credere che ogni questione possa essere risolta con un’assistenza a voce

Un secondo errore che il contribuente dovrebbe evitare per tutelare i propri interessi economici è quello di ritenere che l’assistenza necessaria per la soluzione di particolari questioni fiscali internazionali possa sempre e comunque derivare da un’assistenza a voce da parte del professionista.

Premesso che è il professionista, specializzato in diritto tributario internazionale, a dover indicare al contribuente se e quando è opportuno propendere per un’assistenza a voce e quando per quella scritta, bisogna chiarire che la fiscalità internazionale è la materia dei dettagli, per cui la soluzione di alcune problematiche particolari può derivare solo:

  • dalla corretta acquisizione dei particolari del caso, attraverso la documentazione da analizzarsi oppure l’assunzione per iscritto delle informazioni rilevanti per l’ipotesi in esame;
  • dalla successiva analisi approfondita di tali particolari, il cui risultato venga tradotto in un elaborato scritto nel quale dar conto delle premesse giuridiche e del ragionamento che hanno condotto il professionista a giungere a delle precise conclusioni.

A ciò bisogna aggiungere che la necessità di un’assistenza di tipo scritto, e non orale, è dettata anche dal fatto che, trattandosi di una materia estremamente tecnica, spesso accade che il contribuente non abbia la pronta possibilità di assimilare le premesse giuridiche e la soluzione del caso comunicate oralmente, necessitando invece di un elaborato scritto, da poter leggere e rileggere, per prendere piena consapevolezza dei presupposti della scelta più adeguata da compiersi nel suo preciso caso.

Errore n. 3: Ritenere che il fiscalista internazionale sia il professionista che conosce le norme fiscali di tutti i Paesi esteri

Spesso accade che il contribuente il quale riscontri problematiche fiscali internazionali, che traggono causa da particolari aspetti della normativa interna di un Paese estero, si rivolgano ad un professionista italiano, specializzato in fiscalità internazionale, per la relativa soluzione.

Tale scelta appare assumere come premessa logica per cui il professionista italiano specializzato in fiscalità internazionale abbia cognizione della normativa tributaria interna di tutti i Paesi esteri.

Ebbene tale premessa non è corretta, atteso che, se è bene che un professionista italiano specializzato in fiscalità internazionale abbia una cognizione generale dell’approccio che i Paesi esteri adottano per alcuni fenomeni impositivi, il suo compito è, piuttosto, quello di chiarire come l’ordinamento tributario italiano si relazioni con quello dei Paesi esteri, sulla scorta delle norme previste dalla normativa interna italiana, convenzionale e comunitaria.

Diversamente, spetta ad un consulente fiscale estero (e non al consulente italiano) risolvere le questioni che appartengono alla fiscalità domestica del relativo Paese estero, quali premesse o effetto delle problematiche che interessano anche l’ordinamento italiano.

Errore n. 4: Assumere che l’assistenza ricevuta da un precedente consulente possa sempre ridurre il lavoro del nuovo professionista

Il contribuente che, non essendo stato soddisfatto dell’assistenza ricevuta da un consulente, si rivolga ad un diverso professionista, spesso è indotto ad assumere che quest’ultimo possa in qualche modo avvantaggiarsi del lavoro svolto dal primo, ma ciò non è sempre vero.

Quando il contribuente non è stato soddisfatto dal precedente consulente, è probabile che il lavoro svolto, più che apportare vantaggi, abbia generato addirittura dei danni.

Infatti, nella pratica di tutti i giorni è comune appurare che il precedente consulente interpellato, ad esempio:

  • abbia adottato un approccio alla risoluzione del problema opposto e incompatibile con quello proposto dal nuovo professionista;
  • abbia prodotto documentazione o sostenuto delle argomentazioni nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che impediscono al nuovo contribuente di seguire la strategia difensiva che, se adottata dall’inizio, avrebbe sortito i suoi effetti;
  • nel contenzioso tributario, abbia fatto valere dei motivi di impugnazione, ma ne abbia tralasciato altri che, in considerazione delle preclusioni del processo tributario, non possono più essere fatti valere dal nuovo consulente nell’interesse del contribuente.

In tutti questi casi esemplificati e in molti altri, il nuovo professionista, da un lato, non potrebbe più adottare alcune scelte difensive a favore del contribuente e, dall’altro, potrebbe incontrare molta più difficoltà nel perseguire le strategie difensive ancora astrattamente disponibili, con l’effetto che l’attività di assistenza di secondo turno, oltre a non ricevere alcun vantaggio, ne risulterebbe ancora più faticosa o, dirittura, penalizzata.

Di qui, come già sopra anticipato (Errore n. 1), la scelta di un consulente specializzato nella fiscalità internazionale sin dall’insorgere delle problematiche assume un’importanza fondamentale, perché interpellarlo successivamente potrebbe essere troppo tardi.

Errore n. 5: Omettere di rilasciare al professionista alcune informazioni del caso per non essere giudicati male

Il contribuente che abbia commesso oppure abbia paura di aver commesso una violazione fiscale oppure, ancor peggio, un reato tributario, è in alcuni casi indotto a nascondere al professionista dei fatti che, dal suo punto di vista, lo possano mettere in cattiva luce ed essere giudicato male.

Il problema è che l’effetto più immediato di questa scelta è che, da un lato, l’interessato non pone il professionista nelle condizioni di comprendere a fondo la questione di fatto e le relative problematiche nonché di individuare la corretta soluzione del caso e, dall’altro, le informazioni omesse potranno condurre il contribuente a commettere delle violazioni fiscali che potevano essere evitate.

Per cui, piuttosto che tutelare la propria “credibilità fiscale” agli occhi del professionista, il contribuente dovrebbe esporre tutti i particolari del suo caso, perché solo con tale approccio è possibile addivenire ad una corretta soluzione delle questioni che si pongono e, per l’effetto, preservare la “credibilità fiscale” e gli interessi economici dello stesso, questa volta, nei confronti del Fisco.

Errore n. 6: Individuare le problematiche del caso concreto arbitrariamente

Molto più frequentemente di quanto si possa immaginare, il contribuente analizza in autonomia la situazione di fatto che lo riguarda alla luce di sommarie informazioni fiscali e procede alla identificazione di precise problematiche fiscali che richiede al consulente di risolvere.

Messa in termini sanitari, è come se il paziente, rilevati i sintomi del proprio malanno, sulla base di generiche nozioni di medicina (o consigli di amici e parenti) proceda direttamente e autonomamente alla diagnosi della malattia, delegando al medico la sola prescrizione delle medicine utili a curarla. In questi casi, quello che accade è che la diagnosi è spesso sbagliata e che il medico non si accontenterebbe della valutazione fatta dal paziente senza prima sottoporlo a visita.

La stessa logica si applica nell’analisi delle questioni fiscali internazionali, solo che in questi casi sono in gioco le imposte e gli interessi economici del contribuente.

Per cui, allo stesso modo, è il consulente, e non il contribuente, a stabilire, alla luce di tutti i dettagli del caso concreto, quali sono le problematiche da doversi risolvere in un preciso caso.

Nella prassi capita sovente che le problematiche individuate dal professionista non hanno nulla a che vedere con quelle che aveva in mente il contribuente prima di affidare l’analisi del suo caso al consulente.

Questo, appunto, è dato dal fatto che il contribuente, non avendo il quadro completo della casistica di questioni che possono presentarsi e dell’intero ordinamento tributario, ha grosse difficoltà a rilevare tutti gli aspetti critici della sua ipotesi.

Inoltre, l’apparente somiglianza tra due casi non dovrebbe indurre il contribuente a ritenere che gli stessi necessitino della medesima soluzione, perché nella materia tributaria anche un dettaglio, apparentemente trascurabile, di differenza può destinare due fattispecie a soluzioni completamente contrapposte.

Per questa ragione, l’identificazione delle problematiche del caso concreta deve essere delegata al consulente fiscale internazionale, onde evitare il pericolo di non valorizzare degli aspetti importanti della fattispecie da cui potrebbero perfino derivare dei profili sanzionatori tributari.

Errore n. 7: Interpretare e applicare le norme autonomamente

Ammesso che, avvalendosi del consulente, il contribuente abbia correttamente identificato la precisa problematica che si pone nel suo caso, lo stesso non dovrebbe giungere a conclusioni affrettate sulla soluzione della stessa.

In concreto molto frequentemente accade che il contribuente ricerchi la soluzione della problematica fiscale identificata in una singola norma di legge, in una sentenza o in un documento di prassi conosciuti, senza considerare le innumerevoli altre fonti non conosciute che indirizzerebbero il caso ad una conclusione opposta.

Detto in altri termini, il contribuente può essere erroneamente indotto a risolvere il caso sulla base delle sue conoscenze limitate, giungendo a conclusioni non attendibili che possono condurlo a commettere delle violazioni fiscali.

Al contrario, un professionista giungerebbe a conclusioni opposte sulla base di una visione d’insieme dell’intero ordinamento tributario che gli permetta di scartare le norme, le sentenze e le indicazioni di prassi apparentemente applicabili, dirigendosi verso quelle che effettivamente sono destinate a governare il preciso caso in esame.

Ancora una volta, la fiscalità internazionale è la materia dei dettagli, i quali devono essere analizzati tenendo conto, da un lato, una visione d’insieme dell’intero ordinamento tributario e, dall’altro, le soluzioni fornite dal professionista in passato con riferimento a simili casi.

Ogni soluzione adottata con una visione parziale dell’ordinamento tributario potrebbe rivelarsi con buona probabilità errata.

Da ciò discende anche che, se è bene e necessario che il professionista e il contribuente si confrontino sull’acquisizione dei precisi dettagli fattuali della fattispecie concreta da analizzare o della problematica da risolvere, lo stesso non necessariamente vale per quanto riguarda l’analisi delle norme per la soluzione del caso.

Detto in altri termini, soprattutto nelle problematiche di particolare complessità, non ha sempre senso che il professionista e il cliente si confrontino nel procedimento di esame della normativa fiscale internazionale, semplicemente perché il confronto presuppone la perfetta conoscenza da entrambe le parti della materia fiscale internazionale, quindi esso si addice al rapporto tra i professionisti piuttosto che al rapporto con il cliente. In tali casi, quindi, il contribuente dovrebbe semplicemente delegare al consulente l’analisi fiscale internazionale, onde evitare di ostacolarne l’attività di assistenza e il conseguimento degli obiettivi sperati.

Errore n. 8: Chiedere assistenza solo dopo aver compiuto le scelte di rilevanza fiscale

Una corretta assistenza fiscale internazionale è quella prestata dal consulente in via preventiva, vale a dire che permetta al consulente di indicare quali scelte vanno evitate e quali scelte vanno adottare nonché in che modo.

Quando il contribuente richiede assistenza al consulente dopo aver adottato delle scelte fiscali non è semplice modificarne la portata, per il semplice motivo che non si può cambiare il passato.

Detto diversamente, in alcuni casi le scelte di rilevanza fiscale adottate dal contribuente non possono essere revocate, con l’effetto che l’assistenza prestata successivamente ha minori margini di manovra per garantire al contribuente gli effetti desiderati.

Per cui, nella medesima ipotesi, un’assistenza fiscale prestata prima di compiere delle scelte potrebbe garantire migliori opportunità di risparmio fiscale o di non incorrere in violazioni fiscali.

A parte ciò, la difesa del contribuente da contestazioni scaturenti da violazioni fiscali derivanti da scelte mal concepite prevede un costo nettamente superiore rispetto all’assistenza preventiva. L’assistenza preventiva del contribuente è sempre la scelta vincente.

Errore n. 9. Affrontare il problema solo quando si aggrava

Non di rado capita che il contribuente si rivolga al consulente fiscale quando, oltre ad aver adottato delle scelte in autonomia, siano già state contestate delle violazioni fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Immaginiamo, ad esempio, un contribuente che non abbia correttamente tassato dei redditi esteri e che successivamente abbia ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate con il quale vengono recuperale le imposte evase, con applicazione di sanzioni e interessi conseguenziali.

In questo caso, qualora l’interessato avesse interpellato il professionista prima della notifica dell’accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate, pur avendo già commesso delle violazioni fiscali, avrebbe potuto ricorrere agli strumenti per sanare queste irregolarità prima dell’azione del Fisco, con forti riduzioni delle sanzioni applicabili.

Per cui, in ipotesi come quelle descritte, la ritardata richiesta di assistenza ad un professionista, si traduce in un vero e proprio danno economico per il contribuente, quantomeno nella misura delle maggiori sanzioni e interessi che si ritrova a dover pagare a causa dell’intervento del Fisco.

Errore n. 10. Concentrarsi solo sui vantaggi fiscali e non considerare i danni economici da violazioni fiscali

Per quanto sia comprensibile l’atteggiamento del contribuente di riporre maggior attenzione nei vantaggi fiscali che possano derivare dalle proprie scelte, è altrettanto vero che la migliore tutela dei propri interessi dovrebbe derivare dalla protezione da eventuali danni economici scaturenti da violazioni fiscali.

E’ questo, ad esempio, il caso del contribuente che interpretando estensivamente le norme che riconoscono degli incentivi fiscali, ne faccia applicazione alla leggera e senza l’assistenza di un professionista specializzato, senza considerare che le disposizioni di tal genere devono essere interpretate restrittivamente e che la loro violazioni comportino, non solo il recupero dell’imposta risparmiata, ma anche l’applicazione delle sanzioni e degli interessi conseguenziali per i diversi anni di fruizione del beneficio prima del controllo del Fisco, che spesso arriva a distanza di diversi anni.

In tale ipotesi il contribuente, attirato dal vantaggio fiscale concesso dalla normativa di favore, da un lato, sottovaluta il danno economico che deriverebbe dal disconoscimento dell’agevolazione fiscale e, dall’altro, non considera che, se avesse saputo in anticipo della non spettanza del beneficio fiscale, avrebbe compiuto delle scelte economiche o di vita per certi versi differenti.

Anche a tal proposito, quindi, occorre sottolineare come, prima di lasciarsi attirare dai vantaggi concessi dalla normativa di favore, il contribuente dovrebbe farsi assistere da un professionista per essere sicuro di rientrare nella normativa di favore in esame ed escludere che, a distanza di anni, i benefici fiscali gli possano essere negati, con l’ulteriore danno delle sanzioni e gli interessi da pagare all’Erario.

Errore n. 11. Avere un approccio non tecnico al contenzioso tributario con il Fisco.

Sempre più spesso, nella pratica professionale relativa al contenzioso tributario (anche su tematiche di fiscalità internazionale), si assiste al perdurare di alcune convinzioni da parte dei contribuenti che, quando infondate, possono seriamente danneggiarne gli interessi economici, in modalità dagli stessi non immaginate.

Di seguito, quindi, si forniscono alcune indicazioni al fine di permettere ai contribuenti di evitare tali errori e di meglio tutelare i propri interessi.

In particolare, con riferimento all’opportunità di presentare ricorso, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente, avverso gli atti del Fisco, il contribuente, in assenza di competenze tecniche in materia, può essere portato a ritenere che:

1. una pretesa del Fisco ritenuta apparentemente “ingiusta” sia da ritenersi illegittima (ERRORE);

2. la “verità dei fatti” sia sufficiente a giustificare l’illegittimità dell’atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria e, quindi, a vincere il giudizio (ERRORE);

3. l’esistenza di “precedenti favorevoli”, riguardanti situazioni simili alla propria, costituisca una garanzia di buon esito del proprio contenzioso, ovvero l’esistenza di una “causa vinta” (ERRORE).

Tali convinzioni sono ERRATE e possono essere ben disattese con il RIGETTO del ricorso presentato e la CONDANNA del contribuente al pagamento delle spese processuali. In questi casi, l’ULTERIORE DANNO che subisce il contribuente è quello di perdere la possibilità di aderire agli istituti deflattivi del contenzioso (in senso lato, ad es. ravvedimento operoso, acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione) e, quindi, di dover pagare le sanzioni in misura piena, senza alcuna riduzione (invece, possibile in caso di mancata impugnazione dell’atto impositivo e di attivazione dei predetti istituti).

Infatti, per un CORRETTO approccio alla questione, bisogna chiarire che:

1. in una materia tecnica come quella del diritto tributario, la pretesa del Fisco può ritenersi “ingiusta” SOLO sotto il profilo tecnico, vale a dire quando violi specifiche norme di diritto che spetta al giurista-difensore, e non al contribuente, individuare;

2. la “verità dei fatti” non ha valore assoluto nel processo di difesa, dovendosi, piuttosto, concentrarsi sull’articolazione della difesa, data dalla dimostrazione e l’argomentazione di detti fatti, attraverso gli strumenti del processo tributario, in modo da giungere ad una “verità processuale” che consenta di vincere il giudizio;

3. l’esistenza di “precedenti favorevoli”, in primo luogo, deve essere valutata dal difensore (in quanto la comunanza delle questioni sottese non deve mai essere data per scontata) e, in secondo luogo, non esclude mai la precisa articolazione delle proprie difese attraverso un uso esperto degli strumenti processuali, tale da ottenere l’accoglimento del ricorso.

In altri e più chiari termini, non esistono “cause vinte” in partenza, ma esistono cause in cui il difensore esperto riesca a vincere:

1. individuando le specifiche norme di diritto violate e, su tali basi, articolare la difesa del contribuente nel ricorso;

2. concentrandosi sulla dimostrazione e sull’argomentazione di detti fatti giungendo, attraverso gli strumenti del processo tributario, a far emergere una “verità processuale” che giustifichi l’accoglimento del ricorso;

3. individuando solo i precisi “precedenti favorevoli” pertinenti alla fattispecie esaminata e, anche a prescindere dagli stessi, svolgere una puntuale articolazione delle difese del contribuente, attraverso un sapiente uso degli strumenti del processo tributario, in modo da spianare la strada all’annullamento dell’atto impugnato.

Sulla base di quanto sopra descritto, emerge con chiarezza che, in presenza di una medesima fattispecie e di uno stesso atto impositivo, la differenza tra l’accoglimento del ricorso a favore del contribuente, da un lato, oppure il rigetto del ricorso del contribuente e la sua condanna al pagamento delle spese a favore del Fisco nonché la perdita della possibilità di aderire agli istituti deflattivi del contenzioso (e, quindi, pagare le sanzioni in misura piena), è data dalla scelta del contribuente di un difensore esperto che, con la sua conoscenza della materia tributaria e degli strumenti del processo tributariomeglio riesca a far emergere l’illegittimità dell’atto impugnato.

Il corretto approccio alle problematiche di fiscalità internazionale

Alla luce dell’elenco dei n. 11 errori comuni sopra esposti, appare evidente che, al fine di usufruire di vantaggi fiscali e di non incorrere in violazioni fiscali, il contribuente dovrebbe, in primo luogo, rivolgersi ad un consulente specializzato nella fiscalità internazionale e, in secondo luogo, evitare di svolgere autonomamente considerazioni tecniche o di giungere a conclusioni arbitrarie in una materia che necessita di valutazioni precise e ponderate alla luce della conoscenza esaustiva dell’intero sistema tributario.

a. Assistenza fiscale internazionale per il caso concreto

Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.

La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.

Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.

Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.

Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.

D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.

Quindi la verifica da parte di un professionista specializzato in fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso caso concreto costituisce un passaggio essenziale.

Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza nell’analisi delle questioni di fiscalità internazionale.  

Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale allo Studio ITAXA per il tuo preciso caso concretoscrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

b. La difesa tributaria di uno Studio Legale Tributario

Nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, alla luce del fatto che il contenzioso tributario diventa sempre più “aleatorio” e le conseguenze della soccombenza particolarmente gravose per il contribuente, bisogna rivalutare il dialogo e il confronto con il Fisco e, in primo luogo, con l’Agenzia delle Entrate.

Soprattutto nelle questioni di fiscalità internazionali, particolarmente complesse e ricche di apprezzamenti valutativi, stabilire un rapporto dialettico con l’Agenzia delle Entrate – specialmente in sede di contraddittorio preventivo rispetto all’azione di accertamento – può evitare il protrarsi delle contestazioni in sede contenziosa, dove le Corti di Giustizia Tributaria potrebbero non avere la stessa “sensibilità” di un brillante funzionario del Fisco su materie come “transfer pricing”Controlled Foreign Companies”, “stabile organizzazione  e “crediti per imposte estere”.

Ebbene, in questi casi è meglio lasciare il contenzioso tributario come “ultima spiaggia”, ammesso che ve ne siano i presuppostipena la “scure” della condanna al pagamento delle spese di giudizio.

In queste scelte costituisce un passaggio fondamentale quello di rivolgersi ad uno Studio Legale Tributario, al fine di valutare con la massima cura:

  • la strategia più adatta per difendersi dall’avviso di accertamento;
  • la presenza di vizi che possano giustificare la presentazione di un ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
  • le possibilità che il ricorso possa essere accolto in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

Trattasi, quindi, di una valutazione estremamente tecnica e meticolosa, che non può essere svolta dallo stesso contribuente che non abbia adeguata competenza ed esperienza nel contenzioso tributario.

In assenza delle predette valutazioni, da operarsi con l’assistenza di uno Studio Legale Tributario, il contribuente potrebbe correre il concreto pericolo:

  • o di sottovalutare degli strumenti per la definizione in “transazione” dell’avviso di accertamento e di avviare un contenzioso perso in partenza che lo vedrà costretto a pagare, oltre alle imposte e alle sanzioni dovute, anche le spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate (magari anche per diversi gradi di giudizio);
  • oppure, di pagare le somme richieste con l’avviso di accertamento, nonostante questo sia affetto da un grave vizio che, se denunciato con ricorso, avrebbe indotto la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ad annullare l’intero atto impositivo, con nessuna imposta e sanzione dovuta dal contribuente.

Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza in materia di contenzioso tributario, assistendo persone fisiche e società nelle valutazioni degli strumenti più adatti al preciso caso concreto per la migliore difesa degli interessi del contribuente, le quali vengono svolte in 3 fasi:

  • analisi preliminare circa la sussistenza di vizi dell’avviso di accertamento e dello strumento più adeguato per farli valere;
  • valutazioni circa l’opportunità di avviare un contenzioso tributario;
  • eventuale assistenza del contribuente nella presentazione del ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e negli eventuali successivi gradi di giudizio.

Per richiedere la difesa tributaria o una consulenza fiscale internazionale scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.