Holding di partecipazioni: nullo accertamento su esterovestizione?

La Corte di Cassazione interviene ancora una volta sulla tematica della esterovestizione, questa volta in relazione ad una holding di partecipazioni (residente in Olanda), accogliendo le ragioni della società straniera.

Con un precedente articolo in materia di esterovestizione abbiamo già esaminato il caso di società estere residenti in Olanda che, però, dopo essere state destinatarie di diversi avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, non sono riuscite a fornire la prova contraria circa la propria residenza fiscale all’estero, elemento rivelatosi determinate per l’esito negativo del giudizio davanti alla Suprema Corte.

Questa volta gli Ermellini sono giunti a conclusioni diverse, in ragione degli elementi probatori allegati in giudizio dalla holding di partecipazioni olandese, in applicazione del criterio del luogo della sede dell’amministrazione della società.

1. Il caso: la holding di partecipazioni olandese con amministratori residenti all’estero

La vicenda in questione riguarda una società olandese che, in qualità di holding di partecipazioni in una società italiana, richiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle ritenute del 15% operate sui dividendi distribuiti da quest’ultima partecipata ai sensi dell’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 e della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e i Paesi Bassi.

L’Amministrazione finanziaria procedeva al richiesto rimborso ma, a seguito di alcuni controlli, negava  l’esenzione tributaria e disponeva il recupero delle relative somme in capo alla holding di partecipazioni estera.

A parere del Fisco, infatti, la holding di partecipazioni olandese doveva ritenersi esterovestita, dal momento che i relativi amministratori non fossero fiscalmente residenti in Olanda (ma in Italia e nel Regno Unito) e che nel Paese straniero la società non svolgesse alcuna attività economica al di fuori della mera gestione “passiva” delle partecipazioni derivanti dal conferimento nei suoi riguardi del capitale sociale di una società italiana.

Avverso il provvedimento di diniego dell’esenzione sui dividendi e di recupero del rimborso, la holding di partecipazioni olandese proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale che ne accoglieva le ragioni con sentenza che veniva appellata dal Fisco dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Ribaltando il verdetto di primo grado, il Collegio d’appello riteneva che la holding di partecipazioni olandese avesse la propria residenza fiscale in Italia, poiché ivi fosse concentrata la direzione della società e trovasse svolgimento la sua attività effettiva, riconducendosi all’Olanda una costruzione di mero artificio avente come unico scopo quello di ottenere un indebito risparmio d’imposta. Ciò sarebbe stato comprovato dal fatto che la holding non mostrasse movimentazioni finanziarie significative, ma si limitasse a percepire i dividendi e a pagare gli onorari a consulenti ed amministratori.

Certa delle proprie ragioni, la società olandese proponeva ricorso per cassazione, al fine di far valere l’illegittimità della sentenza d’appello.

2. La Cassazione: holding di partecipazioni non esterovestita

La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso esaminando la domanda preliminare, relativa proprio alla insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di appello con riferimento alla asserita esterovestizione della holding di partecipazioni olandese, quale antecedente logico per accertare l’applicabilità o meno dell’agevolazione fiscale sui dividendi.

Nel decidere la controversia, gli Ermellini hanno ricordato che, così come chiarito con precedenti sentenze (Cass. 7 febbraio 2013, n. 2869), ai fini dell’accertamento della residenza fiscale delle società, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del TUIR, la “sede amministrativa” coincide con la “sede effettiva”, da identificarsi con il luogo in cui sono concentrate le attività amministrative e di direzione, si convocano le assemblee nonché si estrinsecano i rapporti interni ed esterni dell’ente.

La Corte evidenzia come la Commissione Tributaria Regionale fosse giunta sbrigativamente a configurare la “sede effettiva” della società all’estero sulla base della mera circostanza che i relativi amministratori non fossero fiscalmente residenti in Olanda e che l’attività svolta in quest’ultimo Paese fosse di mera holding di partecipazionipassiva“.

Ed, infatti, il rilievo per cui uno degli amministratori fosse residente in Italia e che l’altro fosse residente nel Regno Unito non è stato giudicato dal Collegio di legittimità determinante per attribuire la residenza fiscale della holding di partecipazioni all’Italia o al Regno Unito. Altresì, lo svolgimento dell’attività di mera gestione delle partecipazioni azionarie rientra nell’oggetto sociale delle holding di partecipazioni, per cui non vi sarebbe stata alcune ragione per ricondurre l’attività effettiva altrove.

Oltretutto, la CTR aveva del tutto omesso di prendere in considerazioni le prove allegate in giudizio dalla holding di partecipazioni, dalle quali sarebbe emerso con tutta evidenza che la sua effettiva amministrazione fosse concentrata in Olanda, laddove si tenevano i consigli di amministrazione e le assemblee dei soci all’interno di locali idonei allo svolgimento dell’attività di amministrazione e gestione delle partecipazioni.

Tanto è bastato ai Giudici del Palazzaccio per cassare, con sentenza 28 maggio 2019, n. 14527, la pronuncia di appello, perché ritenuta illegittima, rinviando la questione alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, affinché applicasse correttamente i suddetti principi.

La pronuncia segna un punto a favore delle holding di partecipazioni estere, la cui sede effettiva può adesso identificarsi con il luogo dove si tengono i consigli di amministrazione e delle assemblee dei soci, allo stesso tempo senza che la mera attività di gestione delle partecipazioni possa, di per sé, permettere all’Agenzia delle Entrate di contestare la esterovestizione societaria.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.