Incentivi fiscali per i lavoratori impatriati: negati al lavoratore rientrato da Dubai

Con una interessante risposta ad Interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla impossibilità di applicazione degli incentivi per il rientro dei lavoratori in Italia ad un lavoratore, dipendente di una multinazionale, che era rientrato in Italia dopo aver svolto la propria attività lavorativa con distacco a Dubai.

1. La domanda del lavoratore tornato da Dubai per ottenere gli incentivi fiscali per i lavoratori impatriati

L’interpello in commento riguarda la situazione di un lavoratore che, dopo aver lavorato a Dubai, rientrava in Italia per ivi proseguire la propria attività lavorativa al servizio di una società multinazionale e, su queste basi, ha richiesto all’Agenzia delle Entrate conferma circa l’applicazione al suo caso degli incentivi per i lavoratori impatriati.

Più in particolare, il contribuente in questione, laureatosi nell’anno 2002, dall’anno 2007 lavorava alle dipendenze di una società multinazionale, avente una sede a Roma.

Proprio per questa multinazionale aveva più volte lavorato all’estero, come appunto in Polonia dall’anno 2009 al 2011 e, successivamente, negli Emirati Arabi Uniti, dal 2015 al 2016, sempre provvedendo alla sua regolare iscrizione all’AIRE.

Ebbene, il lavoratore si ritrovava a dover tornare negli Emirati Arabi Uniti, più in particolare a Dubai, nell’agosto dell’anno 2017, per ivi operare al servizio della medesima società, in regime di distacco, nell’ambito di un progetto di costrizione di un impianto, la cui attività lo teneva impegnato nel Paese straniero fino all’agosto dell’anno 2019, rientrando in Italia solo il 1° settembre 2019.

Trovandosi a vivere stabilmente a Dubai, l’interessato provvedeva nuovamente alla sua iscrizione all’AIRE, la quale rimaneva valida per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

Alla luce di tale situazione, il contribuente ha interpellato l’Amministrazione finanziaria per sapere se sussistessero nel suo caso i requisiti per l’applicazione degli incentivi fiscali sul rientro dei lavoratori, di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, così come modificati dal c.d. Decreto Crescita.

A parere dell’interessato, gli incentivi dovevano ritenersi applicabili al suo caso, con l’effetto che egli avrebbe dovuto godere di un’agevolazione fiscale consistente nella detassazione del 90% dei redditi per 5 anni e, altresì, un abbattimento dell’imponibile sempre del 90%, per ulteriori 5 anni, avendo egli 3 figli minorenni e trovandosi in Italia ad essere proprietario di un immobile ad uso abitativo. 

2. Il Parere dell’Agenzia delle Entrate: negati i benefici per i lavoratori impatriati

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 510 dell’11 dicembre 2019, ha dato riscontro all’Istanza di Interpello del contribuente muovendo dalla rassegna della normativa sugli incentivi relativi al rientro dei lavoratori in Italia, sottolineando come, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dal c.d. Decreto Crescita alle regole precedentemente previste, i vantaggi fiscali in questione siano aumentati notevolmente.

Per cui, il Fisco ha rappresentato che l’agevolazione fiscale è fruibile, nella misura del 70%, dal contribuente per un quinquennio, ovvero per l’anno in cui egli trasferisce la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

Sotto l’aspetto della residenza fiscale, aggiunge l’Agenzia delle Entrate, per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, è necessario che l’interessato non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente il rientro.

Altresì, condizione fondamentale per usufruire di queste agevolazioni è quella per cui il lavoratore si impegni a rimanere fiscalmente residente in Italia per almeno due anni, a pena di decadenza dall’agevolazione.

Così come già affermato in precedenza, l’Agenzia delle Entrate afferma di non poter occuparsi della verifica dell’effettivo spostamento all’estero della residenza fiscale da parte del contribuente istante, controllo che può essere operato dal Fisco solo in sede di attività di accertamento della posizione fiscale dell’interessato.

Sotto il predetto profilo, la situazione del contribuente istante sembrava del tutto in linea con i requisiti previsti dalla legge ai fini dell’applicazione degli incentivi per i lavoratori impatriati.

Senonché, il Fisco rileva un aspetto critico della situazione in esame, consistente nel fatto che il contribuente fosse andato a lavorare a Dubai per la medesima società multinazionale per la quale lavorava in Italia e presso cui era ritornato a lavorare una volta rientrato in Italia.

Da tale punto di vista, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare, come già operato in precedenza, che il beneficio fiscale per i lavoratori impatriatinon compete ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero ed avere acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma“.

La ragione che ha spinto il Fisco a negare, nel caso di specie, l’applicazione dell’incentivo fiscale in questione, si rinviene nel fatto che, quando l’esperienza di lavoro estera costituisce solo una parentesi di un’attività lavorativa che si estrinseca normalmente in Italia, tale da determinare una certa continuità tra il lavoro svolto prima della partenza e quello ripreso dopo il rientro l’esperienza di lavoro estera, non può più ritenersi che il lavoratore abbia svolto un’esperienza lavorativa “autonoma” all’estero.

Infatti, in questo caso non potrebbe più parlarsi di “rientro” del lavoratore in Italia, con l’effetto che la fattispecie di tal genere non rispetterebbe la ratio della norma.

D’altra parte, l’Amministrazione finanziaria ritiene di non poter giungere a diversa conclusione nemmeno valutando altri aspetti del rapporto di lavoro tra il contribuente e la multinazionale, quali eventuali proroghe del distacco, radicamento nel territorio estero, ruolo aziendale ricoperto o continuità con le attività svolte prima della partenza per l’estero, non sussistendo nel caso di specie sufficienti dati in tal senso.

Per l’effetto, l’Agenzia delle Entrate ha negato al contribuente l’applicazione degli incentivi fiscali dei lavoratori rimpatriati.

Sulla base della esposta risposta dell’Agenzia delle Entrate, è possibile affermare che, nel caso in cui l’esperienza svolta dal lavoratore all’estero sia in qualche modo collegata con l’Italia, è sempre bene procedere ad una verifica approfondita della posizione fiscale dell’interessato, al fine di confermare che gli incentivi possano essere applicati con certezza oppure, al contrario, per valutare i pericoli di eventuali contestazioni da parte del Fisco, salvo che non si addivenga alla già chiara conclusione che gli incentivi non possano operare nel caso sotto esame.

Dette valutazioni assumono un’importanza fondamentale soprattutto se si pensa che qualora, dopo anni di fruizione del beneficio, la posizione del contribuente, rivelatasi “irregolare”, dovesse essere oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli incentivi fiscali verrebbero recuperati a tassazione in capo al lavoratore, con applicazione delle conseguenti sanzioni fiscali per ciascun anno d’imposta interessato dall’agevolazione.

Oltretutto, in mancanza di una valutazione preliminare sull’applicabilità degli incentivi, in ipotesi di controllo il contribuente si troverebbe anche sprovvisto di eventuale specifica e adeguata documentazione difensiva che sarebbe stato opportuno precostituire per tempo al fine di dimostrare efficacemente la regolarità fiscale del proprio operato.

3. Consulenza fiscale internazionale per il caso concreto

Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.

La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.

Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.

Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.

Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.

D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.

Quindi la verifica da parte di un professionista specializzato in fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso caso concreto costituisce un passaggio essenziale.

Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza nell’analisi delle questioni di fiscalità internazionale.  

Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale allo Studio ITAXA per il tuo preciso caso concreto, scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.