Investimenti esteri non dichiarati? 7 indizi innescano il controllo fiscale 

Con il Provvedimento del 3 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate individua i “campanelli d’allarme” che fanno scattare il controllo fiscale a carico dei contribuenti con riferimento agli investimenti esteri non dichiarati e rispetto ai fenomeni di esterovestizione.

7 indizi per il controllo degli investimenti esteri non dichiarati e della esterovestizione 

L’Agenzia delle Entrate individua gli elementi in base ai quali si appresta a predisporre le liste selettive dei contribuenti da sottoporre a controllo per verificare la presenza di investimenti esteri non dichiarati (attività finanziarie o investimenti patrimoniali) al Fisco italiano o per accertare i fenomeni di esterovestizione, al fine di recuperare le imposte evase nonché applicare le relative sanzioni.

In particolare, gli indizi presi in considerazione dall’Agenzia delle Entrate sono i seguenti.

  1. Trasferimento in un “paradiso fiscale”: il contribuente ha dichiarato di trasferirsi in un Paese incluso nella black list dei “paradisi fiscali”, prevista dal D.M. 4 maggio 1999, nella quale compaiono, tra i numerosi altri Stati: Gibilterra, Hong Kong, Libano, Liechtenstein, Monaco, Panama, Singapore, Svizzera e Taiwan.
  2. Movimentazioni da/verso estero: il Fisco riceve dagli operatori finanziari i dati relativi ai movimenti di capitali da/verso l’estero operati dal contribuente.
  3. Informazioni ricevute dagli altri Stati:attraverso lo scambio di informazioni con gli altri Stati l’Amministrazione finanziaria riceve i dati relativi agli investimenti esteri non dichiarati al Fisco italiano. Attualmente nello scenario internazionale risulta implementato lo scambio automatico delle informazioni sia all’interno dell’Unione Europea, attraverso le Direttive DAC1 e DAC2, sia sul versante extra-UE, con il  protocollo globale del Common Reporting Standard, operativo già dal 2017 con 53 Paesi e altri 47 Stati dal 2018, e con l’accordo FATCA operativo con gli Stati Uniti già a partire dal 2015.
  4. Familiari in Italia: i familiari del contribuente trasferitosi all’estero mantengono la residenza italiana.
  5. Presenza sostanziale in Italia: è possibile desumere da diversi elementi che il contribuente non si è mai trasferito concretamente all’estero, quali: la registrazione di atti; utenze attive (elettriche, idriche, del gas o telefoniche); disponibilità di autoveicoli, motoveicoli o unità da diporto.
  6. Svolgimento di un’attività in Italia:il soggetto resta in Italia svolgendo una propria attività, circostanza che si può desumere dai seguenti dati: partita IVA attiva; titolarità di consistenti partecipazioni in società italiane e di cariche sociali.
  7. Risultanze da incrocio di dati: per verificare le abitudini di vita del contribuente il Fisco incrocia i dati di cui dispone relativi a: versamenti di contributi per collaboratori domestici; documentazione fiscale trasmessa dai datori di lavoro o altri sostituti d’imposta; le informazioni ai fini IVA trasmesse periodicamente dagli operatori ai fini dello “spesometro” (cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute).

La voluntary disclosure: opportunità per regolarizzare gli investimenti esteri non dichiarati

Il riscontro anche di uno solo degli elementi indicati autorizza l’Agenzia delle Entrate ad includere il contribuente nella lista dei soggetti da sottoporre a controllo.

D’altra parte per verificare tempestivamente la posizione dei contribuenti l’Agenzia delle Entrate può contare sulla collaborazione dei Comuni i quali attualmente sono tenuti per legge a trasmettere, con cadenza non superiore a 6 mesi, i dati dei cittadini italiani residenti all’estero.

L’attenzione viene ulteriormente concentrata sulla posizione dei contribuenti che hanno trasferito la residenza all’estero dopo il 1° gennaio 2010 e che non hanno aderito alla prima edizione della c.d. voluntary disclosure, i cui dati vengono ugualmente trasmessi dai Comuni all’Agenzia delle Entrate ai fini della verifica della sussistenza di investimenti esteri non dichiarati e di fenomeni di esterovestizione.

Considerate le diverse strade che l’Agenzia delle Entrate può percorrere per individuare le violazioni fiscali commesse dai contribuenti, coloro che detengono investimenti esteri non dichiarati hanno tutta la convenienza a ricorrere dalla nuova procedura di c.d. voluntary disclosure per regolarizzare definitivamente la propria posizione fiscale, evitando le più gravi sanzioni, sia fiscali che penali, che verrebbero comminate dal Fisco in caso di accertamento.

D’altra parte bisogna ricordare che, qualora il contribuente abbia conoscenza formale di accessi, ispezioni, verifiche fiscali o dell’inizio di attività di accertamento o di procedimenti penali in relazione alle violazioni da regolarizzare, gli è preclusa la possibilità di ricorrere alla c.d. voluntary disclosure.

Quindi, sebbene il termine per la presentazione della domanda di c.d. voluntary disclosure scada il 31 luglio 2017, è consigliabile di anticipare i tempi di presentazione della domanda.

Per richiedere una consulenza fiscale internazionale in materia di investimenti esteri non dichiarati e  voluntary disclosure scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.