Con l’istanza di rimborso delle imposte dirette il contribuente richiede all’Agenzia delle Entrate la restituzione di somme che, per mero errore, sono state versate al Fisco pur non essendo dovute.
Ai fini della presentazione dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate il contribuente è tenuto a prendere in considerazione le precise scadenze di legge per far valere il rimborso delle somme e a conoscere in quali casi è possibile presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale quando il rimborso viene negato dall’Agenzia delle Entrate.
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1. Quando si propone istanza di rimborso delle imposte
Il contribuente presenta istanza di rimborso qualora abbia provveduto per mero errore materiale al versamento di imposte che non erano dovute all’Agenzia delle Entrate.
Gli errori che determinano l’indebito versamento delle imposte da parte del contribuente possono ricondursi alle seguenti situazioni:
- versamento multiplo della medesima imposta dovuta, in maniera diretta o attraverso le ritenute alla fonte;
- versamento delle imposte dovute senza detrarre le ritenute alla fonte già subite;
- versamento delle imposte senza beneficiare delle deduzioni e delle detrazioni, previste dalla legge, che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi;
- versamento di imposte sulla base della dichiarazione fiscale presentata rivelatasi di importo superiore rispetto a quella richiesta dalla corretta applicazione della legge (c.d. errore di diritto);
- altri casi di versamento di un’imposta che non era dovuta per legge, in maniera diretta o attraverso ritenuta alla fonte;
- versamento di un’imposta dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale che ne ha annullato la legge che la legittimava.
Si precisa che, qualora l’errore nel versamento delle imposte emerga dal semplice confronto tra l’importo a debito indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e quanto da lui versato, è la stessa Agenzia delle Entrate che normalmente provvede alla liquidazione formale della differenza di imposta non dovuta e al relativo rimborso nei confronti del contribuente.
Diversamente, qualora l’imposta indebita non emerga dal contenuto della dichiarazione fiscale del contribuente, quest’ultimo deve provvedere a presentare l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, la quale diversamente potrebbe non accorgersi dell’errore.
2. I termini per la presentazione dell’istanza di rimborso
La regola generale è quella per cui l’istanza di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento dell’imposta non dovuta.
Quando trattasi di molteplici versamenti tra loro connessi, come l’anticipo e il saldo della medesima imposta, il termine di 48 mesi decorre dai singoli versamenti se l’errore era già presente al momento della loro effettuazione.
Diversamente, se l’errore è stato determinato dal versamento di acconti rivelatisi eccedenti in ragione del saldo successivamente versato, il termine di 48 mesi decorre dal momento del versamento del saldo dell’imposta.
Il rispetto dei termini per richiedere il rimborso dell’imposta è fondamentale, perché le istanze proposte fuori termine vengono ritenute inammissibili, così come inammissibile sarà anche il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale che impugni il rigetto di un’istanza di rimborso presentata fuori termine.
3. Come si presenta l’istanza di rimborso
L’istanza di rimborso delle imposte dirette non dovute si presenta all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente con riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
Qualora l’istanza di rimborso venga presentata ad un Ufficio non competente, costituisce onere di quest’ultimo inviare l’istanza all’Ufficio competente.
La legge non prevede delle particolari formalità per l’istanza di rimborso, tuttavia questa deve recare le specifiche motivazioni di fatto e di diritto sulla base delle quali il contribuente ritiene di avere diritto al rimborso, le quali devono essere precisamente supportate dall’allegazione di tutti i documenti dai quali si evince la spettanza del rimborso. La mancata illustrazione dei dettagliati motivi dell’istanza e la omessa allegazione della documentazione tesa a supportarli costituiscono frequentemente le cause del rigetto dell’istanza di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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4. La risposta dell’Agenzia delle Entrate e il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale
Una volta ricevuta l’istanza di rimborso del contribuente, l’Agenzia delle Entrate può accoglierla, rigettarla o non rispondere.
A seconda della risposta dell’Agenzia delle Entrate il contribuente potrà reagire nei seguenti modi:
- accoglimento dell’istanza di rimborso: il contribuente è soddisfatto nella sua richiesta e riceverà il pagamento di quanto richiesto;
- accoglimento parziale (o rigetto parziale) dell’istanza di rimborso: l’interessato ha la possibilità di impugnare il provvedimento dell’Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente per ottenere il riconoscimento del rimborso della restante parte del credito;
- silenzio-rifiuto, che si perfeziona se l’Ufficio non risponde entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza: il contribuente può presentare ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente per ottenere la dichiarazione della spettanza del rimborso, entro il termine di prescrizione del diritto di 10 anni.
Il contribuente è tenuto a presentare ricorso, entro 60 giorni, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale anche quando, a seguito della liquidazione dei tributi sulla base della dichiarazione presentata, l’Agenzia delle Entrate provveda con cartella di pagamento a liquidare le imposte per un importo maggiore di quello (erroneamente) versato dal contribuente oppure a rimborsare un importo inferiore rispetto a quello richiesto a rimborso dall’interessato.
Il ricorso contro il rigetto dell’istanza di rimborso o il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate deve essere presentato alla Commissione Tributaria Provinciale entro e non oltre la scadenza dei suddetti termini di legge, onde evitare che il ricorso venga dichiarato inammissibile e che venga meno la possibilità di ottenere la restituzione delle somme erroneamente versate al Fisco.
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