Lettera dell’Agenzia delle Entrate per il conto estero: cosa fare?

Una lettera dell’Agenzia delle Entrate arriverà ai contribuenti che, sulla base dei dati derivanti dallo scambio automatico delle informazioni di rilevanza fiscale a livello internazionale, risultano aver commesso delle violazioni fiscali per la mancata indicazione dei patrimoni esteri (es. conto corrente) all’interno del Quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Leggi ancheFiscalità internazionale: errori da evitare per tutelarsi.

1. Lettera dell’Agenzia delle Entrate come effetto dello scambio di informazioni a livello internazionale

Con Provvedimento n. 40601 del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito di continuare l’invio di comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei riguardi di contribuenti che non hanno dichiarato (in tutto o in parte) le attività finanziaria (es. conto corrente) detenute all’estero, così come richiesto dalla normativa sul monitoraggio fiscale (Quadro RW), e gli eventuali redditi derivanti da dette attività estere.

Le comunicazioni vengono inviate ai contribuenti che riscontrano delle “anomalie” fiscali più evidenti, ovvero selezionati in base a criteri che permettano di identificare solo i soggetti ad alto rischio di evasione fiscale, con l’esclusione di coloro che, invece, non tenuti ai predetti adempimenti fiscali o per i quali le irregolarità sussistano sul piano prettamente formale.

Queste comunicazioni contengono le seguenti informazioni:

a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

c) codice atto;

d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;

e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;

f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;

g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o che abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;

h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo
contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Qualora il contribuente, ricevuta la comunicazione, si rendesse conto di non poter adeguatamente giustificare o difendere le anomalie riscontrate a proprio carico, ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale presentando una dichiarazione integrativa, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, versando le imposte dovute e le sanzioni ridotte (oltre interessi).

Di seguito, invece, approfondiamo:

  • poteri di informativi dell’Agenzia delle Entrate sulle attività detenute all’estero dai contribuenti fiscalmente residenti in Italia;
  • l’attività di accertamento fiscale dell’Amministrazione finanziaria conseguente al riscontro di anomalie fiscali a carico dei contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate attualmente ha accesso alle informazioni di rilevanza fiscale relative ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono patrimoni all’estero.

Tali dati vengono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate attraverso i seguenti strumenti per lo scambio automatico delle informazioni a livello internazionale:

  • la Direttiva del Consiglio 2011/16/UE (c.d. DAC2), come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE; concernente lo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali nell’ambito dell’Unione europea, recepita nell’ordinamento interno con l’art. 31-bis del D.P.R. n. 600/1973, il quale stabilisce che l’Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte;
  • l’Accordo  multilaterale tra i Paesi membri dell’OCSE in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, finalizzato ad implementare il nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard – CRS), sottoscritto a Berlino il 29 ottobre 2014.

In sostanza, utilizzando i predetti strumenti, l’Agenzia delle Entrate, per effetto del primo scambio di informazioni, ha già acquisito i dati per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016, quali:

  • identificativo del titolare del conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche gli identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo;
  • conto finanziario;
  • nome e identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
  • saldo o valore del conto;
  • importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.

Lo scambio automatico delle informazioni, già operativo tra tutti i Paesi dell’Unione europea, è destinato ad espandersi ulteriormente a livello internazionale con la progressiva adesione di nuovi Paesi extra-UE allo al Common Reporting Standard elaborato dall’OCSE.

D’altra parte, la stessa Agenzia delle Entrate sta progressivamente  organizzando adeguatamente i sistemi e il personale per la gestione e la selezione di un quantitativo considerevole di dati provenienti dalle Amministrazioni finanziarie estere, al fine di poterli utilizzare per contestare le violazioni fiscali commesse dai contribuenti, ai quali invia in primo luogo una comunicazione.

A fronte della comunicazione ricevuta il contribuente potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Con riferimento ai precedenti invii di comunicazioni, l’Agenzia ha richiesto, in data 31 ottobre 2018, il parere del Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall’articolo 36, comma 4, del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e dall’art. 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, all’atto della predisposizione del presente provvedimento.

Con provvedimento n. 84 del 4 aprile 2019, il Garante ha autorizzato l’Agenzia ad effettuare il trattamento dei dati personali, ritenendo idonee le misure individuate dall’Agenzia per attenuare i rischi, derivanti dallo stesso, per i diritti e le libertà degli interessati, attraverso la previsione di:

i) apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, volte a minimizzare i rischi di accessi non autorizzati ai dati utilizzati;

ii) l’effettuazione di controlli sulla qualità dei dati utilizzati e sulle elaborazioni logiche effettuate;

iii) l’applicazione di garanzie al trattamento automatizzato dei dati personali per ridurre prudenzialmente i rischi di errore;

iv) la previsione di adeguate modalità di coinvolgimento del contribuente;

v) la conservazione dei dati per i tempi previsti dalle norme sull’accertamento tributario.

2. La strategia dell’utilizzo dei dati derivanti dallo scambio di informazioni a livello internazionale

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare 7 maggio 2021, n. 4/E, ha evidenziato la propria strategia di lotta all’evasione e all’elusione fiscale internazionale mediante l’utilizzo dello strumento dello scambio di informazioni di rilevanza fiscale a livello internazionale.

Coerentemente con le priorità definite dall’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022, il Fisco ha intenzione di dare alle attività di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo sulle persone fisiche, in presenza di elementi informativi su redditi di fonte estera, pervenuti tramite i flussi strutturati degli scambi automatici o da scambi spontanei provenienti da Paesi UE e/o OCSE, tra cui le informazioni pervenute tramite il Common Reporting Standard (CRS).

Particolare attenzione viene riservata, inoltre, alle analisi sui movimenti di capitale da e verso l’estero per importi rilevanti, al fine di intercettare comportamenti fiscali illeciti e fenomeni di indebita detenzione di disponibilità all’estero, anche in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale delle attività estere di natura finanziaria, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, attraverso l’individuazione di posizioni caratterizzate da un’elevata rischiosità fiscale su cui procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, sempre attraverso l’ausilio del contraddittorio a distanza.

Nello specifico, formeranno oggetto di controllo le posizioni che, a seguito di analisi del rischio ed elaborazioni effettuate centralmente a partire dai dati pervenuti nell’ambito dello scambio automatico tra Paesi UE ed extra UE in base al Common Reporting Standard, non hanno formato oggetto di comunicazione per l’invito alla compliance.

D’altra parte, l’utilizzo dello strumento dello scambio di informazioni a livello internazionale viene utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per scopare i fenomeni di “esterovestizione” delle persone fisiche.

La fittizia allocazione all’estero della residenza fiscale continua ad essere oggetto di specifica analisi investigativa dell’Agenzia delle Entrate, sfruttando, in modo mirato e sistematico, le informazioni disponibili nelle banche dati in uso e i dati di fonte estera, anche di natura finanziaria, derivanti in particolare dallo scambio automatico, quali, inter alia, le informazioni pervenute tramite il Common Reporting Standard (CRS).

Le attività investigative sulla residenza fiscale dei contribuenti verranno svolte sia dalla struttura centrale dedicata, sia dalle Direzioni regionali, che potranno avvalersi degli applicativi già in uso, nonché dei percorsi investigativi già esistenti e che saranno sviluppati a livello centrale.

A tal fine, sfruttando le informazioni acquisite, anche per il tramite della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni su richiesta, vengono approfondite finanche situazioni di fittizia interposizione nella titolarità di beni e redditi, allo scopo di intercettare le forme più complesse e articolate di evasione fiscale internazionale.

3. Lettera dell’Agenzia delle Entrate e l’opportunità della regolarizzazione spontanea

In base al suddetto Provvedimento il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, le Direzioni Provinciali utilizzeranno i dati derivanti dallo scambio di informazioni per selezionare i contribuenti per il quali si rilevi un alto rischio di violazioni fiscali, a causa della mancata compilazione del Quadro RW, ad esempio, in presenza di un conto estero segnalato dalle Autorità fiscali straniere.

Viene previsto che, ai contribuenti così individuati, l’Agenzia delle Entrate invierà una lettera finalizzata a stimolare la regolarizzazione della relativa posizione fiscale e, quindi, per favorire, da un lato, l’emersione dei patrimoni non indicati nel Quadro RW (es. conto corrente estero) e, dall’altro, la dichiarazione dei redditi esteri non tassati in Italia.

Come innanzi evidenziato, in sostanza, attraverso la propria lettera l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente i seguenti dati:

  • codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
  • modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni utili a chiarire l’anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente.

Una volta ricevuta la lettera dell’Agenzia delle Entrate, gli interessati possono rivolgersi alle Direzioni Provinciali di competenza per richiedere ulteriori informazioni oppure per fornire i chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale.

D’altra parte, qualora sussistano effettivamente delle violazioni fiscali, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione attraverso lo strumento del c.d. ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando delle relative riduzioni delle sanzioni.

Gli interessati che non provvedono a sanare le violazioni fiscali commesse corrono il rischio di ricevere un successivo avviso di accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per il recupero, da un lato, delle sanzioni relative alla mancata compilazione del Quadro RW e, dall’altro, delle imposte nonché delle sanzioni riguardanti i redditi esteri non dichiarati.

Chiaramente, qualora l’Agenzia delle Entrate rilevasse delle violazioni a carico del contribuente, ciò non esclude che l’indagine fiscale possa estendersi anche agli anni precedenti, potendo l’Ufficio richiedere all’Autorità straniera anche le informazioni per i periodi d’imposta pregressi, allargando anche a questi ultimi l’attività di accertamento.

Di fronte alla predetta lettera dell’Agenzia delle Entrate, quindi, il contribuente dovrebbe svolgere un’accurata analisi della propria posizione fiscale per rilevare:

  • se sono state commesse delle violazioni;
  • di quali violazioni di tratta;
  • l’impatto economico che una potenziale attività di accertamento avrebbe per l’anno d’imposta in questione ed, eventualmente, anche rispetto agli anni precedenti ancora accertabili;
  • l’opportunità di procedere alla regolarizzazione delle violazioni fiscali commesse e i relativi effetti.

Leggi ancheFiscalità internazionale: errori da evitare per tutelarsi.

4. Consulenza fiscale internazionale per il caso concreto

Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.

La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.

Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.

Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.

Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.

D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.

Quindi la verifica da parte di un professionista specializzato in fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso caso concreto costituisce un passaggio essenziale.

Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza nell’analisi delle questioni di fiscalità internazionale.

Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale allo Studio ITAXA per il tuo preciso caso concreto, scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.