Malta: davvero un paradiso fiscale?

Di recente un noto settimanale ha descritto Malta come un paradiso fiscale, per effetto delle risultanze di un’inchiesta condotta da un gruppo giornalistico internazionale.
Dal momento che molti sono gli italiani che detengono interessi economici a Malta, si ritiene opportuno affrontare compiutamente la questione dal punto di vista più strettamente fiscale, per verificare se è possibile effettivamente affermare, con cognizione di causa, che i predetti soggetti operino in un paradiso fiscale, il che non li metterebbe certo in buona luce agli occhi dell’opinione pubblica.

Malta e le caratteristiche dei paradisi fiscali

Per poter annoverare Malta tra i paradisi fiscali,  sotto il profilo appunto “fiscale” e non a titolo di mera opinione, non si può prescindere dal prendere in considerazione i criteri comunemente condivisi a livello internazionale per individuare i paradisi fiscali, verificando se gli stessi sono applicabili a Malta.

Da questo punto di vista, l’OCSE ha storicamente individuato le seguenti caratteristiche tipiche dei “paradisi fiscali”:

1) sostanziale mancanza di imposte sui redditi delle imprese costituite nei propri territori e assenza di obblighi per le società ivi costituite di svolgere un’effettiva attività d’impresa nel territorio;

2) poca trasparenza del sistema legislativo e amministrativo;

3) assenza di meccanismi per lo scambio delle informazioni fiscali tra tali Paesi e gli altri Stati, finalizzato a garantire l’esercizio della potestà impositiva di questi ultimi e  la lotta all’evasione e all’elusione fiscale internazionale.

1) Pressione fiscale e operatività nel territorio maltese

Per quanto riguarda l’elemento della pressione fiscale prevista dal sistema fiscale maltese, se per un verso è vero che la tassazione diretta nell’isola può raggiungere livelli minimi, non bisogna mai dimenticare che le questioni inerenti alla scelta del livello di tassazione di Stato non possono che essere di competenza dello stesso Stato, in virtù della sovranità che esso esercita sul proprio territorio in rappresentanza della rispettiva popolazione.

Pertanto, se il popolo maltese, attraverso i propri rappresentanti democraticamente eletti, ha ritenuto di applicare una bassa imposizione sulle società che operano nel proprio territorio, questa scelta non è contestabile, atteso che sono gli stessi cittadini maltesi, sotto il profilo fiscale, a subirne le conseguenze in termini di minore gettito disponibile per finanziare la spesa pubblica dello Stato di Malta.

D’altra parte, circa l’obbligatorietà delle società maltesi di operare all’interno del territorio Maltese, bisogna tenere presente che le banche maltesi, come regola generale, non permettono alle società maltesi di aprire un conto corrente a Malta se non dispongono di una valida lettera di referenza e un business plan in cui devono essere descritte le caratteristiche dell’attività da svolgersi a Malta, applicando, inoltre, le più recenti normative UE in materia di antiriciclaggio.

2) Trasparenza del sistema legislativo e amministrativo

Se è vero che il sistema fiscale maltese riconosce alle società un regime fiscale favorevole, è altrettanto vero che le agevolazioni fiscali sono trasparenti e generalizzate e, quindi, chiunque, alle condizioni previste dalla legge, può avvalersene, a differenza, invece, di quanto è avvenuto per Paesi come Irlanda, Lussemburgo, Olanda, che hanno stipulato ruling con diverse imprese multinazionali per portare la relativa tassazione complessiva vicino allo zero.

3) Trasparenza fiscale e sottoscrizione degli accordi per lo scambio di informazioni

Sotto il profilo della trasparenza fiscale Malta è all’avanguardia. Basta pensare che per verificare i dati relativi alle società maltesi (ad es. soci e amministratori) è sufficiente consultare l’archivio digitale della Malta Financial Services Authority (Registry of CompaniesMFSA).

Per quanto concerne l’implementazione dello scambio di informazioni con gli altri Paesi, Malta:

  1. si è obbligata allo scambio automatico delle informazioni finanziarie, già a partire dall’anno 2017, sulla base del Common Reporting Standard elaborato dall’OCSE per garantire la trasparenza fiscale mondiale;
  2. è destinataria degli obblighi di scambio automatico delle informazioni fiscali previsti dalla direttiva 2011/16/UE, come di recente modificata, per i Paesi facenti parte dell’Unione europea;
  3. garantisce il meccanismo dello scambio di informazioni bilaterale sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con numerosi Paesi, tra cui l’Italia.

Infine, dal punto di vista dell’Italia, Malta non è inserita in nessuna delle black list previste ai fini fiscali.

Ebbene, sulla base di queste considerazioni, risulta evidente che nessun dato attendibile può supportare l’ipotesi che Malta sia un paradiso fiscale.

Chiunque può nutrire una propria opinione al riguardo, tuttavia, dal momento che vi sono contribuenti italiani che operano legittimamente a Malta, bisogna anche comprendere che, identificare Malta come un paradiso fiscale, in assenza dei relativi presupposti di legge, porta a identificare tali soggetti come coloro che operano in un paradiso fiscale, qualifica particolarmente ingiusta e denigratoria.

In realtà, la vera questione da affrontare non è se Malta sia o meno un paradiso fiscale ma, diversamente, capire quali sono le attività che possono essere legittimamente svolte attraverso Malta, per individuare di conseguenza le scelte che violano la legislazione fiscale e penale italiana, meritevoli di essere punite.

Malta: tra evasione fiscale e legittimo risparmio d’imposta

Chiarito che Malta non può essere definito come un paradiso fiscale e che le eventuali violazioni della legge italiana non devono certo imputarsi a Malta, bensì a coloro che compiono dette irregolarità, è opportuno distinguere detti soggetti in diverse categorie, quali:

  1. contribuenti che, attraverso Malta, violano consapevolmente la normativa fiscale e penale italiana, attraverso strategie di evasione e di elusione fiscale internazionale, per trarne dei vantaggi fiscali o al fine di riciclare denaro “sporco”;
  2. coloro che operano a Malta per trarne dei vantaggi fiscali senza verificare se le proprie strategie possano comportare la violazione della normativa fiscale e penale italiana, spesso avvalendosi di consulenti che non hanno alcuna approfondita e comprovata conoscenza della fiscalità internazionale e, in particolar modo, degli strumenti antielusivi previsti dalla normativa italiana, alcuni dei quali non trovano propri corrispondenti nella normativa fiscale maltese;
  3. soggetti che pongono in essere strategie di pianificazione fiscale internazionale finalizzate al legittimo risparmio d’imposta, alla luce della normativa interna italiana e maltese nonché in considerazione delle regole internazionali di tassazione.

Per le prime due categorie di contribuenti (1. e 2.), ciò che le caratterizza non è la circostanza che Malta sia o meno un paradiso fiscale quanto, invece, il fatto che i relativi soggetti violano, più o meno consapevolmente, la normativa italiana e per tale motivo sono passibili di contestazioni fiscali da parte del Fisco italiano e di essere perseguiti dalle Autorità giudiziarie italiane per i reati commessi.

I soggetti che, al contrario, appartengono alla terza categoria (3.) possono ritenersi perfettamente in regola con il Fisco italiano e la loro operatività a Malta non merita di essere vista con diffidenza, attesa anche la libertà di stabilimento riconosciuta ai contribuenti nell’ambito dell’Unione europea di cui, lo si ricorda, Malta fa parte. La maggior parte delle volte tali soggetti scelgono Malta, non soltanto per il suo regime fiscale “leggero”, ma per i maggiori vantaggi in termini di “certezza” del diritto, di snellezza burocratica, di avanguardia tecnologica e, soprattutto, per poter essere “trainati” dalla crescita del PIL maltese che oramai viaggia sopra il 4,5% (la più alta in Unione europea), presupposti che sono attualmente  sconosciuti all’Italia.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.