Nomadi digitali: attenzione a tasse e residenza fiscale

Il fenomeno dei nomadi digitali si sta diffondendo sempre più velocemente nel contesto dell’attuale economia globalizzata, facendo sorgere diverse questioni sul regime di tassazione applicabile, in considerazione del loro mancato radicamento in un preciso Paese.

1. Nomadi digitali: chi sono?

I nomadi digitali sono persone che vivono in costante movimento da un Paese all’altro e utilizzano la rete di internet per gestire le proprie relazioni personali e lavorative.

La costante diffusione di internet in tutto il mondo, la proliferazione di reti Wi-Fi e lo sviluppo delle tecnologie digitali hardware e software hanno permesso ai nomadi digitali, quali imprenditori, lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti, di svolgere le proprie attività senza avere una base fissa d’affari, muovendosi costantemente per inseguire le nuove opportunità di business che si presentano nei diversi mercati del panorama mondiale.

Tali modalità operative permettono ai nomadi digitali di abbattere i costi dell’attività, nei seguenti modi:

  • utilizzando temporaneamente locali e attrezzature nei luoghi in cui si trovano momentaneamente a lavorare;
  • spostandosi da Paesi o città con un alto costo della vita, trasferendosi dove il costo della vita è più modesto;
  • trasferendosi in un Paese con un regime di tassazione inferiore rispetto a quello del Paese di origine.

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2. La tassazione dei nomadi digitali

Il vantaggio fiscale è tra i principali fattori che spinge i nomadi digitali a muoversi da un Paese all’altro.

Infatti, dal momento che quella della tassazione sui redditi costituisce una materia disciplinata in maniera differente dai singoli Stati, il livello di tassazione cambia notevolmente da un Paese all’altro, cosicché i nomadi digitali possono scegliere di svolgere la propria attività dove i relativi proventi vengono tassati nella misura più vantaggiosa.

Per quanto i nomadi digitali possano spostarsi all’estero con l’intenzione di ridurre il “costo fiscale” della propria attività, questi non possono sottovalutare il permanere di obblighi fiscali nei confronti dello Stato di provenienza, la cui verifica necessita di una precisa analisi fiscale.

Ogni Stato ha il potere di definire le regole impositive valide all’interno del proprio territorio, tuttavia vi sono dei criteri riconosciuti a livello internazionale secondo cui tale potere può essere esercitato anche oltre i confini territoriali, sempre che sussista un collegamento tra lo Stato e l’elemento da tassare.

Nell’ambito della fiscalità internazionale, infatti, la tassazione dei redditi segue criteri di collegamento di natura sia personale (es. residenza, domicilio, dimora, sede legale, sede amministrativa e luogo dell’oggetto sociale) sia reale (es. fonte del reddito) i quali creano i presupposti per una sovrapposizione del potere impositivo dei diversi Stati rispetto ai medesimi redditi prodotti a livello internazionale.

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3. Nomadi digitali e il principio della tassazione nello Stato della residenza

In base a tale principio ogni Stato ha il potere di tassare tutti i redditi, ovunque prodotti, delle persone fisiche o le società che hanno la residenza fiscale nel proprio territorio (cd. tassazione dei redditi su base mondiale).

Considerato che il concetto di residenza fiscale viene definito dagli ordinamenti interni dei singoli Stati, può accadere che esso abbia portata diversa nei diversi Stati in cui un soggetto si trova ad operare.

Questo disallineamento degli ordinamenti nel definire il concetto di residenza fiscale può portare, talvolta, ad attribuire ad un medesimo soggetto la residenza fiscale di due Stati oppure anche di nessuno degli Stati coinvolti.

Tali incertezze sulla localizzazione della residenza fiscale nella maggior parte dei casi vengono risolte attraverso l’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra gli Stati coinvolti.

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4. Nomadi digitali e la residenza fiscale italiana

Assodato che la residenza fiscale costituisce il criterio in base al quale lo Stato tassa i redditi dei contribuenti a prescindere da dove provengano, vediamo adesso quali sono i requisiti per perdere la residenza fiscale Italiana, i quali non sono alternativi, ma devono essere rispettati cumulativamente per il trasferimento della residenza fiscale all’estero.

4.1. Iscrizione all’ AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)

Il primo requisito per perdere la residenza fiscale italiana, di natura formale, è costituito dalla cancellazione dal registro della popolazione residente e conseguente iscrizione all’ AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

Tuttavia l’iscrizione all’ AIRE non determina una presunzione di effettivo trasferimento all’estero della propria residenza, in quanto a tale fine i nomadi digitali devono rispettare anche i seguenti due requisiti, in mancanza dei quali il contribuente continua ad essere considerato fiscalmente residente in Italia (art. 2 del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

4.2. Domicilio civile all’estero

Il secondo elemento per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche è costituito dal domicilio civilistico, inteso come il luogo dove una persona vuole stabilire la sede principale dei propri affari e interessi, a prescindere dalla effettiva presenza in quel luogo (art. 43 del Codice civile).

Per abbandonare la residenza fiscale italiana è necessario che i nomadi digitali vogliano effettivamente trasferire all’estero il centro degli affari e degli interessi vitali, che ricomprende non solo i rapporti di natura patrimoniale ed economica, ma anche quelli familiari, sociali e morali.

4.3. Residenza civile all’estero

L’ultimo requisito per individuare la residenza fiscale di una persona fisica è quello della residenza civilistica, individuata nel luogo dove essa dimora abitualmente (art. 43 del Codice civile).

Per perdere la residenza fiscale italiana e poter acquisire quella estera è, quindi, anche necessario che i nomadi digitali permangano effettivamente all’estero con l’intenzione di volervi rimanere.

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4.4. Per quanto tempo?

Affinché il rispetto dei 3 requisiti possa consentire effettivamente di perdere la residenza fiscale italiana è necessario che essi vengano rispettati dai nomadi digitali per “la maggior parte del periodo d’imposta”, vale a dire per un periodo almeno di 183 giorni all’anno (o 184 giorni per l’anno bisestile).

5. Nomadi digitali e il principio della tassazione nello Stato della fonte

In base al principio della tassazione alla fonte lo Stato ha il diritto di tassare i redditi che provengono dal proprio territorio, a prescindere dal fatto che questi siano stati percepiti da soggetti ivi residenti o meno.

Alla luce della normativa interna italiana, quindi, in determinate ipotesi i nomadi digitali, anche se residenti all’estero, possono essere tenuti a pagare in Italia le imposte sui redditi qui prodotti.

La tassazione alla fonte dei redditi per i nomadi digitali non residenti in Italia può trovare applicazione, ad esempio, nel caso in cui i nomadi digitali, come imprenditori, realizzino in Italia degli utili attraverso una stabile organizzazione oppure, come lavoratori dipendenti in ambito privato, percepiscano redditi derivanti da un’attività lavorativa svolta in Italia per un tempo consistente.

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6. I controlli dell’Agenzia delle Entrate sui nomadi digitali

L’Agenzia delle Entrate svolge i propri controlli sulla residenza fiscale dei contribuenti, per cui rispetto ai nomadi digitali verifica l’effettiva permanenza in Italia di questi sia attraverso indagini svolte nel territorio italiano sia sulla base dello scambio di informazioni fiscali con lo Stato estero di riferimento.

Ai fini del contrasto all’esterovestizione delle persone fisiche il comune di ultima residenza, entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione all’AIRE, deve verificare che il contribuente abbia effettivamente cessato di essere residente nel relativo territorio e darne notizia all’Agenzia delle Entrate.

Nei 3 anni successivi alla richiesta di iscrizione all’AIRE sia il comune sia l’Agenzia delle Entrate compiono le opportune attività di indagine per verificare che i nomadi digitali abbiano effettivamente cessato di essere residenti nel territorio nazionale.

Con il recente D.L. n. 193/2016 viene previsto che, entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione all’AIRE, i comuni devono trasmettere i dati dei soggetti richiedenti all’Agenzia delle Entrate, che forma delle liste selettive di contribuenti nei cui confronti procedere ai controlli fiscali relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali non dichiarati.

La nuova previsione trova applicazione retroattiva, disponendosi la trasmissione dei dati relativi alle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE a decorrere dal 1° gennaio 2010.

All’esito di tali controlli l’Agenzia delle Entrate recupera le imposte evase e applica le sanzioni previste a carico delle persone fisiche esterovestite che non hanno dichiarato i redditi prodotti ed, eventualmente, non hanno rispettato gli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero.

Inoltre, spetta ai nomadi digitali dimostrare l’effettivo trasferimento all’estero della residenza fiscale quando si muovono verso Paesi che l’Italia considera come “paradisi fiscali”, quali ad esempio: Andorra, Bermuda, Costa Rica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Libano, Liechtenstein, Panama, Principato di Monaco, Singapore, Svizzera e Taiwan. Diversamente, si presume per legge che i nomadi digitali mantengono la residenza fiscale italiana.

Particolari sono, inoltre, le posizioni fiscali dei nomadi digitali che, pur avendo adempiuto agli obblighi per la perdita della residenza fiscale italiana, non hanno tuttavia acquisito la residenza fiscale di un altro Paese, proprio per il fatto di essere in continuo movimento da uno Stato all’altro.

In questi casi risulta difficoltoso dimostrare all’Agenzia delle Entrate che il proprio centro degli interessi vitati è stato trasferito in un preciso Paese estero.

D’altra parte, i nomadi digitali sono tenuti ad individuare un Paese in cui fissare la propria residenza se intendono detenere dei conti bancari.

Infatti, per effetto dell’implementazione dei nuovi standard di scambio di informazioni fiscali a livello internazionale (Common Reporting Standard, FATCA e Direttive UE sulla cooperazione amministrativa), gli intermediari finanziari della maggior parte dei Paesi al mondo sono tenuti a identificare la residenza fiscale dei propri clienti al fine di trasmettere i relativi dati finanziari ai Paese della rispettiva residenza fiscale.

Sulla base di questi dati, quindi, i Paesi della residenza fiscale dei nomadi digitali, inclusa l’Italia, procedono a verificare la regolarità della posizione fiscale di questi ultimi.

Quando i nomadi digitali vengono effettivamente ritenuti fiscalmente residenti all’estero, d’altra parte, l’Agenzia delle Entrate si occupa di verificare se gli stessi possano essere tassati in Italia in ragione, ad esempio, della presenza di una stabile organizzazione oppure per il rapporto di lavoro dipendente che li lega al territorio italiano.

Queste ipotesi, per la loro specificità, necessitano di attente valutazioni per individuare il corretto inquadramento fiscale dei nomadi digitali e per pianificare le modalità di svolgimento delle relative attività al fine di escludere contestazioni per violazioni fiscali.

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7. Consulenza fiscale internazionale per il caso concreto

Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.

La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.

Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.

Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.

Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.

D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.

Quindi la verifica da parte di un professionista specializzato in fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso caso concreto costituisce un passaggio essenziale.

Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza nell’analisi delle questioni di fiscalità internazionale.

Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale allo Studio ITAXA per il tuo preciso caso concreto, scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.