Paesi black list 2017: nuovo elenco dei paradisi fiscali

Il grande sforzo compiuto nell’ultimo decennio dalla comunità internazionale in sede OCSE  per la lotta all’evasione e all’elusione fiscale internazionale, ha portato ad una forte riduzione dell’elenco dei Paesi black list, per cui sembra proprio che la lista dei paradisi fiscali sia destinata a diventare solo un ricordo.

Caratteristiche dei Paesi black list

Le caratteristiche dei Paesi black list da considerarsi come paradisi fiscali sono state identificate dall’OCSE già nel 1998, in occasione della pubblicazione del rapporto “Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue”, nei seguenti punti:

  • sostanziale mancanza di imposte sui redditi delle imprese costituite nei propri territori;
  • assenza, all’interno dei rispettivi ordinamenti giuridici, dell’obbligo per le società ivi costituite di svolgere un’affettiva attività d’impresa nei relativi territori;
  • poca trasparenza del sistema legislativo e amministrativo, che consente a determinati soggetti di beneficiare di privilegi in termini di ridotta tassazione dei redditi;
  • assenza di alcun meccanismo di scambio delle informazioni fiscali tra tali Paesi e gli altri Stati finalizzato a garantire la potestà impositiva di questi ultimi e a combattere i fenomeni di evasione ed elusione fiscale internazionale.

Per quanto attualmente continuino a persistere numerosi Paesi con un basso livello di tassazione sulle società, essendo tale aspetto relegato alle autonome strategie adoperate dagli Stati per la gestione delle relative finanze pubbliche, a grandi progressi si è assistito negli ultimi anni sotto il diverso aspetto dell’implementazione della trasparenza fiscale a livello internazionale.

Infatti si sono moltiplicati gli accordi bilaterali stipulati tra gli Stati sull’esempio dell’art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni e del Modello di TIEA (Tax Information Exchange Agreement) dell’OCSE.

Infine, si ricorda l’approvazione in sede OCSE nell’anno 2014 dello standard globale per lo scambio automatico multilaterale delle informazioni finanziarie (Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters), implementato sulla base del modello di Convenzione multilaterale sulla assistenza amministrativa del 1988.

Paesi black list 2017 per l’Italia

Se quello precedentemente descritto costituisce il panorama dei caratteri dei Paesi black list condiviso dalla comunità internazionale, di seguito si riporta l’impostazione adottata dall’Italia per l’identificazione dei paradisi fiscali sotto diversi profili.

1. Costi: elenco Paesi black list cancellato

Con la Legge di Stabilità per il 2016 è stata cancellata la disciplina dei costi black list, secondo la quale erano indeducibili i costi sostenuti dalla imprese italiane nei rapporti commerciali con soggetti localizzati in paradisi fiscali.

2. Società estere controllate: criteri per individuare i Paesi black list

Sempre con la Legge di Stabilità per il 2016 è stata modificata anche la normativa ai requisiti dei Paesi black list ai fini dell’applicazione delle regole previste per le società estere controllate (CFC – Controlled Foreign Companies) localizzate in paradisi fiscali, di cui all’art. 167 del D.P.R. n. 917/1986.

Per il 2017 un Paese può definirsi black list se, oltre a non far parte dell’Unione europea e nemmeno dello Spazio economico europeo, garantisce alle imprese costituite nel relativo territorio un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia (art. 167, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 917/1986).

3. Residenza fiscale: Paesi black list ai fini della presunzione di“estrovestizione”

Per l’anno 2017 non vengono meno i Paesi black list per i quali vale la presunzione di permanenza in Italia della residenza fiscale delle persone fisiche, prevista dall’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986.

Nella sostanza, se un contribuente persona fisica si trasferisce in uno di tali Paesi black list il Fisco italiano presume che egli non abbia perso la residenza fiscale italiana, senza nemmeno dover dimostrare, ad esempio, che il contribuente abbia mantenuto in Italia il suo centro degli interessi vitali.

Grava, al contrario, sul contribuente l’onere di provare che il trasferimento della propria residenza fiscale è effettivamente avvenuto e che a tale scopo sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa italiana.

I Paesi black list ai fini della predetta presunzione sulla residenza fiscale delle persone fisiche è contenuta nel Decreto Ministeriale 4 maggio 1999, il quale riporta i seguenti Stati:

Alderney (Aurigny), Andorra (Principat d’Andorra), Anguilla, Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda), Antille Olandesi (Nederlandse Antillen), Aruba, Bahama (Bahamas), Bahrein (Dawlat al-Bahrain), Barbados, Belize, Bermuda, Brunei (Negara Brunei Darussalam), Costa Rica (Republica de Costa Rica), Dominica, Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida), Ecuador (Repuplica del Ecuador), Filippine (Pilipinas), Gibilterra (Dominion of Gibraltar), Gibuti (Djibouti), Grenada, Guernsey (Bailiwick of Guernsey), Hong Kong (Xianggang), Isola di Man (Isle of Man), Isole Cayman (The Cayman Islands), Isole Cook, Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands), Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands), Jersey, Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya), Liberia (Republic of Liberia), Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein), Macao (Macau),  Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia), Maldive (Divehi), Maurizio (Republic offMauritius), Monserrat, Nauru (Republic of Nauru), Niue, Oman (Saltanat ‘Oman), Panama (Republica de Panama`), Polinesia Francese (Polynesie Francaise), Monaco (Principaute` de Monaco), Sark (Sercq), Seicelle (Republic of Seychelles), Singapore (Republic of Singapore), Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis), Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines), Svizzera (Confederazione Svizzera), Taiwan (Chunghua MinKuo), Tonga (Puleanga Tonga), Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands), Tuvalu (The Tuvalu Islands), Uruguay (Republica Oriental del Uruguay), Vanuatu (Republic of Vanuatu) e Samoa (Indipendent State of Samoa).

4. Scambio internazionale delle informazioni: il passaggio dai Paesi black list ai Paesi white list

Quanto ai Paesi black list considerati tali per la riluttanza rispetto allo scambio di informazioni con gli altri Stati, con la descritta implementazione dei meccanismi di trasparenza fiscale internazionale, ben pochi sono gli Stati che hanno rifiutato di collaborare con la restante comunità internazionale.

Ne deriva che a tale proposito è più sensato individuare una white list dei Paesi che hanno sottoscritto i predetti standard di trasparenza globale i quali, con specifico riferimento allo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali, sono stati individuati con il Decreto ministeriale del 17 gennaio 2017.

Per differenza, pertanto, è possibile ricavare i Paesi black list che ancora resistono a condividere la più diffusa logica di trasparenza fiscale globale e quelli che ancora non hanno sviluppato le procedure per garantire l’effettivo scambio di informazioni.

  • Si evidenzia che i Paesi white list che si sono impegnati a scambiare le informazioni già a partire dall’anno 2017, con riferimento all’anno d’imposta 2016, sono:

Argentina, Austria, Barbados, Belgio, Bulgaria, Cipro, Colombia, Corea, Croazia, Curacao, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Guernsey, India, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Faroe, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Messico, Montserrat, Niue, Norvegia,Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Seychelles, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Svezia e Ungheria.

  • I Paesi che, invece, si sono impegnati allo scambio di informazioni a partire dall’anno 2018, rispetto al periodo d’imposta 2017, sono:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Aruba, Australia, Belize, Brasile, Canada, Cile, Costa Rica, Federazione Tussa, Giappone, Grenada, Indonesia, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kuwait, Malesia, Monaco, Nuova Zelanda, Repubblica Popolare Cinese, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadines, Samoa, Singapore, Sint Maarten, Svizzera e Uruguay.

Nella nuova era della trasparenza fiscale internazionale non vi è più spazio per strategie commerciali e  fiscali estere avventate, stante il potere del Fisco di individuare i movimenti esteri dei soggetti residenti nel proprio Paese, per cui le operazioni internazionali necessitano di adeguate valutazioni di costi-benefici, attraverso le quali resta comunque possibile realizzare gli obiettivi di incremento dei profitti, del legittimo risparmio d’imposta oppure della protezione del patrimonio.

Per ulteriori informazioni e assistenza in materia di Paesi black list e di analisi di fiscalità internazionale sullo scambio di informazioni scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.