La Commissione Tributaria Provinciale di Novara ha annullato un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto ad accertare, in capo ad una holding italiana, le maggiori imposte che sarebbero state dovute in relazione agli utili distribuiti da una società controllata olandese, da questa, a sua volta, percepiti da un gruppo di società svizzere (ritenute residenti in un paradiso fiscale).
Infatti, a differenza dell’Ufficio, il Giudice tributario ha ritenuto che queste ultime società non dovessero ritenersi residenti in un paradiso fiscale, cosicché i relativi dividendi, distribuiti attraverso la società olandese, non potessero essere assoggettati a tassazione in misura piena.
1. Il caso: l’accertamento del Fisco per utili provenienti dalla Svizzera (annoverata tra i paradisi fiscali)
Facendo seguito ad una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate procedeva ad accertare nei riguardi di una holding italiana (c.d. H-ITA), per l’anno d’imposta 2011, maggiori imposte dovute per oltre € 2 milioni, in relazione a degli utili a questa distribuiti da parte di una holding controllata estera, con sede in Olanda (c.d. H-NL), la quale a sua volta percepiva dei dividendi da un gruppo di 3 società trading, con sede in Svizzera (cc.dd. T1-CH, T2-CH e T3-CH).
L’Agenzia delle Entrate sosteneva che, dal momento che le società elvetiche T1-CH e T2-CH avevano usufruito, fino all’anno 2005, del regime di tassazione previsto per le c.d. “società ausiliarie” (che prevede l’esenzione dal pagamento delle tasse locali cantonali e municipali) – annoverate dal D.M. 21 novembre 2001 tra le ipotesi di società localizzate in paradisi fiscali –,in ragione di accordi conclusi con la relativa Amministrazione finanziaria, esse dovessero anche successivamente ritenersi quali società situate in un paradiso fiscale, per avere volontariamente rinunciato al predetto regime di favore, optando per quello ordinario.
In sostanza l’Ufficio sosteneva che la rinuncia al particolare regime di favore fosse stata operata dalle società svizzere T1-CH e T2-CH con il solo scopo di non permettere che i relativi utili, distribuiti, per il tramite della società conduit olandese H-NL, alla holding italiana H-ITA, fossero sottoposti alla tassazione integrale, secondo il regime applicabile per gli utili “provenienti” dai paradisi fiscali di cui all’art. 89, comma 3, del TUIR, volendo, al contrario beneficiare del regime della loro tassazione solo in relazione al 5% del loro ammontare (con l’esclusione da imposizione del restante 95% degli utili).
Veniva, quindi, sottolineato come il comportamento della H-ITA fosse da inquadrarsi nel c.d. arbitraggio fiscale, avendo la società compiuto delle scelte con lo scopo esclusivo di ottenere dei vantaggi fiscali derivanti dalla diversità degli ordinamenti tributari coinvolti nell’operazione.
In pratica provenendo gli utili da un paradiso fiscale, questi dovevano essere assoggettati a tassazione in Italia nella misura del 100%.
La H-ITA impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara, sostenendone la nullità, sul rilievo che, in sostanza, i dividendi distribuiti dalle società svizzere T1-CH e T2-CH non potessero ritenersi “provenienti” da paradisi fiscali, considerati che gli stessi in Svizzera erano sottoposti a tassazione ordinaria.
Quindi, la società sottolineava come, per l’anno d’imposta oggetto di accertamento, essa non avesse beneficiato del regime elvetico di favore riservato alle società “ausiliarie”, avendovi volontariamente rinunciato, essendo tenuta a pagare le imposte locali cantonali e municipali.
Concludeva affermando che, dal momento che le società con sede in Svizzera, per l’anno in questione, potevano essere considerate localizzate in un paradiso fiscale, ai sensi del D.M. 21 novembre 2001, solo se rivestivano la qualifica di società “ausiliarie”, nel caso di specie difettava il presupposto di legge per assoggettarle a tassazione integrale in Italia, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del TUIR.
Oltretutto la H-ITA dimostrava come gli utili distribuiti dalle T1-CH e T2-CH si fossero formati negli anni in cui le stesse avevano optato per il regime svizzero di tassazione ordinaria.
2. La decisione: l’avviso di accertamento è illegittimo. Gli utili distribuiti dalle società svizzere non si considerano provenienti da paradisi fiscali.
La Commissione Tributaria Provinciale di Novara, con sentenza n° 145/1/2017, ha annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo che correttamente la H-ITA avesse assoggettato a tassazione solo nella misura del 5% gli utili “provenienti” dalle società svizzere T1-CH e T2-CH e distribuiti per il tramite della società conduit olandese H-NL.
In particolare, il Collegio ha ritenuto che la società italiana abbia correttamente dimostrato che gli utili ad essa distribuiti si erano formati in Svizzera in un momento in cui le società svizzere T1-CH e T2-CH, indirettamente controllate, erano già sottoposte al regime ordinario di tassazione svizzera, avendo già abbandonato quello relativo alle società “ausiliarie”.
Nessun pregio veniva accordato all’eccezione dell’Ufficio secondo cui, anche successivamente alla rinuncia al regime fiscale di favore, le società svizzere sarebbero state sottoposte ad una tassazione inferiore rispetto a quella italiana, perché la normativa italiana (“ratione temporis”) non dava alcuna rilevanza al livello di tassazione effettiva a cui erano sottoposte le società diverse da quelle “ausiliarie”.
Veniva, altresì, stabilito che la scelta del gruppo societario di rinunciare al regime elvetico di esenzione dalle imposte locali cantonali e municipali era legittima e trasparente, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo la quale “la ricerca del risparmio fiscale mediante l’insediamento di strutture societarie in Stati membri che adottano un regime tributario favorevole non costituisce di per sé un comportamento illecito e scorretto”.
In definitiva, la C.T.P di Novara ha dichiarato illegittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate, dal momento che questa ha paventato una presunta evasione del contribuente, prendendo in considerazione il semplice dato del risparmio che questo avrebbe conseguito, senza invece attenersi alle precise regole fissate dall’ordinamento giuridico italiano che, a determinate condizioni, non penalizzano le scelte imprenditoriali mirate al legittimo risparmio d’imposta in una logica internazionale.
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