Il Patent Box è un’agevolazione fiscale opzionale che permette alle aziende di ridurre la base imponibile dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali.
Con questo istituto l’Italia, così come diversi altri Paesi europei, premia con sgravi fiscali le imprese che mantengono nel suo territorio le opere di proprietà intellettuale produttive di reddito che, altrimenti, potrebbero essere agevolmente e velocemente ricollocate all’estero sottraendo produttività al tessuto imprenditoriale italiano.
1. Patent Box ordinario: requisiti e vantaggi
Introdotto con l’art. 1, commi 37-45, della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), poi modificato con il D.L. n. 3/2015, le misure relative al Patent Box prevedono una detassazione del 50% (a partire dall’anno 2017) e dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali dell’azienda.
Gli effetti della detassazione valgono ai fini sia delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) sia dell’IRAP.
Possono esercitare l’opzione per il Patent Box tutti i contribuenti titolari di reddito d’impresa nonché società, enti e trust esteri, quest’ultimo gruppo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
I beni immateriali i cui redditi possono formare oggetto dell’agevolazione fiscale sono:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli;
- know how come processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Il beneficio opera anche per i beni immateriali in rapporti di complementarietà necessari alla realizzazione di un prodotto o di una gamma omogenea di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, a condizione che i beni utilizzati siano ricompresi tra quelli sopra elencati.
Ai fini di usufruire del Patent Box i contribuenti si devono occupare delle attività di ricerca e sviluppo del bene immateriale, anche avvalendosi di diverse società ad essi non legate da rapporti di collegamento (diretto o indiretto) o di controllo oppure di università o enti di ricerca (o equiparati).
Il contribuente può optare con la procedura ordinaria di accesso al Patent Box avviando una procedura di ruling con il Fisco (ai sensi dell’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973) a cui segue la stipula di un accordo di ruling con l’Agenzia delle Entrate per la determinazione della misura dell’agevolazione fiscale applicabile al caso di specie mediante.
A ciò segue l’indicazione dell’ammontare di reddito agevolabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato concluso l’accordo di ruling. L’opzione dura per cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e può essere rinnovata.
Il reddito interessato dall’agevolazione fiscale è pari al rapporto tra, al numeratore, i costi di attività di ricerca e sviluppo (ai fini fiscali) sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale in questione – aumentato dei costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca per lo stesso bene stipulati con società legate da un rapporto di controllo o collegamento – e, al denominatore, i costi complessivi (ai fini fiscali) sostenuti per produrre lo stesso bene.
La normativa in materia prevede, altresì, che non sono sottoposte a tassazione (in quanto esclusi dal reddito imponibile) le plusvalenze provenienti dalla cessione dei suddetti beni immateriali, a condizione, però, che almeno il 90 per cento del relativo corrispettivo venga dall’impresa reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali dello stesso tipo. La detassazione opera solo se il reinvestimento venga effettuato prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.
2. Patent Box liquidatorio: cosa cambia?
A partire dal periodo d’imposta 2019, il Decreto Crescita (art. 4 del D.L. n. 34/2019), integrando la disciplina del Patent Box, ha offerto ai contribuenti la possibilità di liquidare direttamente nella dichiarazione dei redditi l’agevolazione fiscale in commento, come alternativa alla procedura ordinaria che prevede la conclusione di un ruling con l’Agenzia delle Entrate.
Più precisamente, alternativamente alla presentazione dell’istanza di ruling, i contribuenti possono autonomamente liquidare (ovvero determinare e dichiarare) il reddito in misura agevolata direttamente nella dichiarazione fiscale, indicando nel contempo le informazioni adoperate per addivenire al relativo calcolo. L’interessato è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate, attraverso la dichiarazione fiscale relativa all’anno coperto dal beneficio, il possesso dei documenti da cui si evincono tali informazioni.
Tuttavia in questo caso, a differenza della procedura ordinaria in cui l’agevolazione può essere usufruita già nell’anno dell’ottenimento del ruling, la riduzione dell’imponibile fiscale è ripartita in 3 quote annuali di pari importo da indicarsi nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP, rispettivamente, del periodo d’imposta in cui si esercita l’opzione e dei due periodi successivi (es. se l’opzione di autoliquidazione dell’agevolazione è esercitata per l’anno d’imposta 2019, il relativo incentivo verrà indicato nelle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2019 nonché agli anni 2020 e 2021).
Dal momento che il contribuente autoliquida l’importo dell’agevolazione fiscale in assenza di un confronto con l’Agenzia delle Entrate, può accadere che quest’ultima, a seguito di controlli, provveda alla rettifica dei redditi esclusi dalla imposizione, recuperandoli a tassazione.
In questi casi la legge prevede che, fermo restando il recupero delle maggiori imposte dovute, non sono dovute le sanzioni per infedele dichiarazione fiscale (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) se, nel corso di accessi, ispezioni o altre attività d’indagine, il contribuente provveda a consegnare all’Amministrazione finanziaria la documentazione sulla cui base ha operato il calcolo del reddito non imponibile.
Questa documentazione deve essere sufficiente a consentire al Fisco il riscontro della corretta determinazione della parte di reddito esclusa dalla tassazione, ivi compreso l’ammontare dei componenti positivi di reddito (anche quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni immateriali) nonché l’identificazione e la misurazione dei corrispondenti componenti negativi.
Possono accedere alla nuova procedura di autoliquidazione anche coloro che avevano già attivato la procedura ordinaria di ruling, sempre che detto accordo non sia stato ancora concluso con il Fisco e che si facciano carico di comunicare all’Agenzia delle Entrate di voler rinunciare alla procedura.
Passandosi dalla procedura ordinaria a quella della autoliquidazione del beneficio fiscale, quest’ultimo viene distribuito per eguali quote in 3 anni d’imposta, da indicarsi nelle dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e nei 2 periodi successivi.
Al contribuente viene anche riconosciuta la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore (art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998) al fine di recuperare l’agevolazione in relazione agli anni pregressi, sempre che questi non abbia già avuto formale notizia dell’inizio di attività di controllo del Fisco a suo carico.
3. Le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate sul Patent Box liquidatorio
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019 (Prot. n. 2019/658445) sono state fornite le indicazioni pratiche per l’applicazione del nuovo regime di c.d. Patent Box liquidatorio. A tali indicazioni ha fatto anche seguito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 ottobre 2020, n. 28, con una esaustiva rappresentazione dei profili concreti per accedere al regime in commento.
Di seguito, quindi, si ripercorrono le indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate.
3.1. Circa i requisiti soggettivi
3.1.1. Le diverse Opzioni per il Patent Box
Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, possono accedere al nuovo regime i soggetti che abbiano esercitato un’opzione PB (l’opzione generale di accesso al regime di Patent Box) per l’utilizzo diretto del bene immateriale, valida per il periodo di imposta per il quale intendano fruire del Regime di autoliquidazione OD (regime opzionale introdotto dal Decreto Crescita che consente al contribuente, in ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, di optare per l’autoliquidazione dell’agevolazione, previa predisposizione di idonea documentazione).
La sussistenza di una valida opzione PB costituisce, pertanto, un presupposto necessario per l’esercizio dell’opzione OD.
Le due opzioni, entrambe irrevocabili e rinnovabili, hanno una diversa durata:
- l’opzione PB ha una durata quinquennale;
- l’opzione OD ha una durata annuale.
La sussistenza di un’opzione PB è condizione necessaria e sufficiente per l’accesso al regime agevolativo di Patent Box; invece, la sussistenza di entrambe è necessaria per beneficiare del Regime di autoliquidazione OD e godere dei relativi effetti.
In altri termini, la sola opzione PB consente di accedere al beneficio Patent Box con le modalità previste dalla relativa disciplina, laddove a tale opzione PB si affianchi l’esercizio dell’opzione annuale OD, il contribuente può autoliquidare il beneficio direttamente in dichiarazione, fruendone in modalità frazionata e, al contempo, godere della esimente sanzionatoria, sempre che il compendio documentale sia ritenuto idoneo in sede di controllo.
L’opzione OD va comunicata entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione o nel maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva.
L’opzione OD può essere esercitata anche tardivamente, purché vengano rispettate le condizioni di legge (art. 2, comma 1, del D.L.. n. 16/2012), secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Ai fini dell’applicazione della disciplina della remissione in bonis sopra richiamata, si ritiene che il contribuente “abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento” qualora lo stesso abbia autoliquidato e indicato in dichiarazione il beneficio e abbia predisposto il corredo informativo indicato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, compresa l’apposizione della marca temporale.
Salvo quanto previsto per i casi di rinuncia alla procedura di Patent Box e all’esimente sanzionatoria per esercizi antecedenti, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il primo periodo di imposta di applicazione del Regime di autoliquidazione OD è l’anno 2019.
Invece per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare e in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime potrebbe avere inizio nell’anno 2018.
Per cui, il contribuente con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2019 potrà avvalersi del nuovo regime già a decorrere da tale periodo; in tale ipotesi il contribuente utilizzerà il modello dichiarativo “Redditi 2019-SC” o il modello dichiarativo “Redditi 2019-ENC”3 sia al fine dell’esercizio dell’opzione OD, sia al fine della comunicazione di possesso della documentazione e della dichiarazione della quota di reddito escluso.
La platea dei destinatari del nuovo regime include anche coloro che abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di Patent Box e non intendano rinnovare lo stesso alla scadenza. In tali ipotesi il contribuente potrà, per gli esercizi successivi a quelli coperti da accordo, esercitare l’opzione per il Regime di autoliquidazione OD alle condizioni sopra richiamate.
3.1.2. La rinuncia alla precedente procedura di Patent Box
I contribuenti che abbiano in corso una procedura di Patent Box alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita possono esercitare l’opzione OD previa comunicazione, da trasmettersi tramite PEC o con raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura di Patent Box, nella quale il contribuente, con specifico riferimento all’istanza a suo tempo presentata, manifesta, in maniera irrevocabile, l’espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura.
Per cui, il contribuente predispone la documentazione necessaria in relazione ai periodi di imposta cui si riferisce la procedura e ripartisce la somma delle variazioni in diminuzione relativa ai periodi di imposta cui si riferisce l’agevolazione Patent Box in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.
Ciò significa che coloro che abbiano una procedura di Patent box in corso, riferibile a esercizi antecedenti a quello di entrata in vigore del Decreto Crescita, possono fruire del Regime di autoliquidazione OD anche per tali periodi, purché non sia stato concluso il relativo accordo.
La condizione per accedere all’autoliquidazione OD, per periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, è costituita dalla sussistenza di una procedura di Patent Box pendente.
Non si considera sussistente una procedura di Patent Box in corso laddove sia stato adottato un provvedimento di formale chiusura della stessa per mancato accordo, né qualora l’istanza di accesso alla predetta procedura sia decaduta per mancata integrazione della documentazione nei termini previsti dalla relativa disciplina. Allo stesso modo, non sussiste una procedura che sia stata dichiarata dall’Ufficio inammissibile o improcedibile in via definitiva.
Il contribuente che intende rinunciare alla procedura di Patent box, compresa la rinuncia all’istanza di rinnovo di un accordo già concluso, deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso alla data del 1 maggio 2019, o entro il maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva, tramite PEC o raccomandata a/r indirizzata all’Ufficio presso il quale è incardinata la trattazione dell’istanza, l’espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa. Il soggetto che abbia espresso e comunicato tale volontà deve altresì predisporre il set documentale che supporti la ricostruzione del beneficio in relazione a ciascuno di tali periodi e comunicarne il possesso nella medesima dichiarazione dei redditi.
A titolo esemplificativo, il contribuente con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, che abbia presentato un’istanza di accesso alla procedura di Patent Box, per ipotesi di utilizzo diretto, nell’anno 2017, il cui accordo, qualora sottoscritto, avrebbe coperto il quinquennio 2017-2021. Se il contribuente ha effettuato la rinuncia nel 2019, potrà fruire dell’autoliquidazione per i periodi di imposta 2017 e 2018. In tal caso indica nella dichiarazione del 2020, per il periodo di imposta 2019, un terzo della somma dell’agevolazione relativa alle annualità 2017 e 2018 e l’eventuale importo, pari ad un terzo del beneficio riferibile al 2019, qualora decida di optare per il Regime di autoliquidazione OD anche per tale periodo d’imposta.
Allo stesso modo, il soggetto che abbia presentato un’istanza di accesso alla procedura di Patent Box nel corso del 2019, antecedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, qualora intenda avvalersi del nuovo Regime di autoliquidazione OD per tale annualità deve comunque effettuare la comunicazione di rinuncia.
Il contribuente è tenuto a predisporre il compendio informativo previsto dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate per ciascuno degli esercizi cui si riferisce il Regime di autoliquidazione OD.
La rinuncia ad una procedura pendente attrae necessariamente anche le eventuali istanze integrative di Patent Box, volte a far rilevare la creazione di beni agevolabili ulteriori, connessi con vincolo di complementarietà rispetto a quelli oggetto dell’istanza originaria (ancora pendente). Questa tesi è in linea con le indicazioni fornite nella Circolare 11/E del 7 aprile 2016, la quale ha chiarito che, in presenza dello sviluppo di un nuovo bene agevolabile, caratterizzato dal vincolo di complementarietà con quelli relativi a precedenti periodi di imposta, la nuova opzione PB ha una durata coincidente con la durata residua della precedente.
La rinuncia riguarda la procedura di Patent Box nella sua interezza, quindi questa non può essere di tipo parziale, ovvero limitata ad alcuni beni immateriali tra quelli che rientrano nel perimetro del ruling, quand’anche si tratti di beni non complementari.
Qualora il contribuente decida di rinunciare alle procedure di Patent Box attivate successivamente all’entrata in vigore del Decreto Crescita, questo contribuente potrà optare per il Regime di autoliquidazione OD a partire dal periodo di imposta in cui ha deciso di rinunciare alla procedura. A titolo esemplificativo, nel caso di un’istanza di ruling presentata per il quinquennio 2019-2023, qualora il contribuente nel 2022 manifesti la mancanza di interesse alla prosecuzione della procedura, lo stesso potrà effettuare l’autoliquidazione OD a partire da tale periodo d’imposta in relazione al beneficio relativo a tale periodo (nell’esempio, al periodo di imposta 2022); in altri termini il contribuente non potrà avvalersi del regime di autoliquidazione OD per gli esercizi intercorrenti tra la data di attivazione della procedura di Patent Box e quella in cui è intervenuta la rinuncia (c.d. esercizi intermedi).
Ne consegue che in tale ipotesi, l’abbandono della procedura di Patent Box preclude al contribuente la possibilità di fruire dell’agevolazione in relazione ai redditi ritraibili dallo sfruttamento dei beni agevolabili negli esercizi intermedi.
Altresì, fatte salve le suddette ipotesi di rinuncia alle procedure di Patent Box, nelle ipotesi ordinarie, la volontà di non dar seguito ad una procedura pendente può essere manifestata dal contribuente con le modalità che riterrà più opportune.
Infine, analogamente a quanto previsto per le procedure di Patent Box pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, anche nelle ipotesi ordinari, la decisione di non dar seguito alla procedura di Patent Box non può essere di tipo parziale, vale a dire limitata ad alcuni beni o categorie di beni.
3.1.3. Il regime di non applicabilità delle sanzioni per gli esercizi precedenti
Per gli esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, il contribuente che abbia determinato autonomamente e indicato in dichiarazione il reddito agevolabile, effettua la comunicazione del possesso della documentazione prevista dalla documentazione di prassi dell’Agenzia delle Entrate tramite PEC o raccomandata a/r da inviare all’Ufficio competente in ragione del proprio domicilio fiscale, purché tale comunicazione sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime agevolativo in questione.
In questo modo, quindi, viene consentita la fruizione dell’esimente sanzionatoria ai contribuenti che abbiano determinato in via autonoma e indicato in dichiarazione il beneficio in esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita.
Si tratta in sostanza delle ipotesi riferibili a quei contribuenti che abbiano, in esercizi antecedenti all’entrata in vigore del Decreto Crescita, già legittimamente “autoliquidato” il beneficio in dichiarazione per gli esercizi antecedenti all’entrata in vigore del Decreto Crescita. Ne deriva che anche il periodo di imposta 2018, seppur non già legittimamente autoliquidato e indicato in dichiarazione alla predetta data, rientra nell’ambito applicativo della fattispecie.
Tali contribuenti possono predisporre la documentazione richiesta in relazione agli esercizi pregressi, comunicandone il possesso tramite PEC o raccomandata a/r all’Ufficio competente in ragione del proprio domicilio fiscale, anteriormente alla formale conoscenza dell’avvio di attività di controllo in materia di Patent Box.
In ipotesi di comunicazione di possesso di idonea documentazione per i periodi di imposta precedenti, il contribuente, che ha già fruito dell’agevolazione in un’unica soluzione per ciascuno di tali periodi, potrà godere dell’effetto premiale, nell’eventualità di una rettifica del beneficio.
3.2. In merito ai requisiti oggettivi
3.2.1. La documentazione da esibire
3.2.1.1. Sezione A
La sezione A contiene le seguenti informazioni riferibili al periodo di imposta dell’agevolazione Patent Box:
1. Struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi, accompagnati da una nota che dia evidenza delle eventuali operazioni straordinarie di riorganizzazione, acquisizioni e dismissioni aziendali occorse nel periodo di imposta cui l’agevolazione Patent Box fa riferimento;
2. Operazioni con imprese associate: tali informazioni possono essere fornite attraverso una o più schede che diano chiara evidenza delle operazioni con le imprese associate, con indicazione delle principali funzioni svolte;
3. Modello organizzativo dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite attraverso uno o più organigrammi o schede, che rappresentino le diverse articolazioni aziendali (divisioni/dipartimenti/settori), con indicazione dei relativi responsabili, del numero di risorse assegnate, e delle risorse (unità, uffici, reparti divisioni, ecc.) che operano in maniera trasversale ai diversi ambiti; tali informazioni sono accompagnate da una sintetica descrizione delle attività svolte da ciascuna articolazione aziendale;
4. Caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività: tali informazioni possono essere fornite attraverso una nota descrittiva che identifichi anche i principali concorrenti aziendali e che può essere supportata da studi elaborati da soggetti terzi e analisi di settore;
5. Descrizione della catena di valore dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite attraverso una nota descrittiva delle strategie commerciali, dei fattori generatori di valore dell’impresa e delle modalità attraverso cui tali fattori contribuiscono a creare o mantenere il vantaggio competitivo;
6. Funzioni, rischi e beni dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite attraverso una nota descrittiva dei processi, delle attività e delle funzioni svolte, dei beni impiegati nei diversi processi aziendali e dei rischi assunti; tale nota dovrà, altresì, specificare le modalità di utilizzo degli IP agevolabili cui si riferisce l’autoliquidazione;
7. Beni immateriali: tale informazione viene fornita attraverso la predisposizione di un elenco dei beni immateriali dell’impresa, inclusi quelli non agevolabili ai fini del Patent Box, che dia evidenza e descriva gli IP oggetto di agevolazione Patent Box, l’eventuale vincolo di complementarietà e il titolo di disponibilità economica e/o giuridica. Il contribuente deve disporre, in relazione a ciascun IP oggetto di agevolazione, della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla disciplina Patent Box;
8. Attività di ricerca e sviluppo: tale informazione viene fornita attraverso la predisposizione di una nota descrittiva delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa, con separata indicazione e descrizione delle attività direttamente collegate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore degli IP oggetto di agevolazione Patent Box; il contribuente deve disporre della documentazione attestante lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo come previsto dalla disciplina Patent Box;
9. Plusvalenze da cessione di IP agevolabili: tale informazione viene fornita attraverso una nota descrittiva delle circostanze e delle modalità di realizzazione e valutazione della plusvalenza con riferimento sia alle componenti positive che negative; il contribuente deve essere in grado di fornire la prova documentale attestante l’avvenuta cessione dell’IP oggetto di agevolazione Patent Box, unitamente all’avvenuto reinvestimento di almeno il 90 per cento del corrispettivo di cessione in attività di ricerca e sviluppo, secondo le modalità, la tempistica e le condizioni previste dalla disciplina Patent Box per tali ipotesi;
10. Eventuali somme ottenute a titolo di risarcimento o di restituzione dell’utile (di cui all’articolo 7, comma 4, del Decreto): tale informazione viene fornita attraverso l’illustrazione delle circostanze che hanno dato origine alle somme ottenute, e dei criteri di calcolo e quantificazione delle stesse, unitamente alla relativa documentazione a supporto.
In termini generali, quanto indicato nella Sezione A ha la finalità di fornire all’Amministrazione finanziaria, nel corso delle attività di accesso, ispezione, verifica o di altra attività di controllo, gli elementi conoscitivi necessari per comprendere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del contribuente, con un focus particolare sui fattori generatori di valore e quindi sulle funzioni aziendali coinvolte nella gestione e nell’utilizzo dei beni immateriali oggetto di richiesta agevolativa.
In tal senso giova ricordare che tali informazioni assumono un particolare rilievo in considerazione della finalità ultima delle attività di controllo che è quella di ricostruire la complessiva coerenza e correttezza del processo seguito dal contribuente per individuare, isolare e valorizzare, nell’ambito delle attività dell’impresa, i beni immateriali da cui origina il reddito agevolabile.
In tale ottica si precisa che l’onere informativo relativo alle operazioni con le imprese associate è limitato alle sole operazioni che coinvolgono, anche indirettamente, i beni immateriali agevolabili e come tali in grado di avere un effetto sulla determinazione del contributo economico.
Una particolare attenzione nella predisposizione della documentazione va posta alle funzioni che implicano lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, ovvero di attività che concorrono a creare, sviluppare e mantenere i predetti beni.
Un ulteriore chiarimento riguarda la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di agevolabilità richiesti dalla disciplina Patent Box, relativa ai “Beni immateriali”, della quale il contribuente deve disporre.
Tale documentazione, posta a base delle informazioni contenute nell’elenco descrittivo dei beni immateriali dell’impresa, costituisce parte integrante del set documentale e richiede, pertanto, l’apposizione della marca temporale.
Tale ultimo adempimento non è richiesto laddove la documentazione, attestante i requisiti di agevolabilità, risulti già provvista di una datazione ufficiale, che conferisce certezza giuridica in ordine al momento di creazione del documento e all’immodificabilità dello stesso.
Diversamente, la documentazione attestante lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, che giustifica e supporta le informazioni e i dati indicati dal Contribuente nella nota descrittiva delle relative attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa, non richiede l’apposizione della marca temporale poiché non costituisce parte integrante della documentazione idonea.
A tale specifico proposito si precisa che un’eventuale contestazione basata sul controllo dell’effettivo svolgimento delle attività volte alla creazione, sviluppo e mantenimento dei beni agevolabili, e sul loro collegamento con tali beni, darà luogo a una rettifica del reddito agevolabile e non potrà essere applicabile l’esimente sanzionatoria alla violazione di dichiarazione infedele.
3.2.1.2. Sezione B
La sezione B contiene le seguenti informazioni riferibili al periodo dell’agevolazione Patent Box:
1. Informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile: tale informazione può essere fornita attraverso una scheda di sintesi che, con riferimento alla variazione in diminuzione indicata in dichiarazione, dia evidenza della quota di reddito agevolabile riferibile al periodo di imposta di applicazione dell’agevolazione, dell’esito dell’applicazione della formula del nexus ratio utilizzato per la determinazione della stessa. Tale nota deve altresì indicare il metodo o i metodi adottati, come richiamati dalla disciplina Patent Box e conformi a quelli indicati nelle linee guida OCSE, utilizzati per la determinazione del reddito agevolabile, e le ragioni per le quali gli stessi siano stati ritenuti idonei nel caso di specie; il contribuente deve altresì indicare le ragioni di utilizzo delle eventuali tecniche valutative;
2. Valutazioni riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box: in presenza delle operazioni straordinarie di riorganizzazione, acquisizioni e dismissioni aziendali occorse nel periodo di imposta cui l’agevolazione Patent Box fa riferimento, tale informazione può essere fornita attraverso un prospetto esplicativo degli eventuali processi valutativi e di stima che, in occasione di tali operazioni, abbiano interessato gli IP aziendali, con particolare riguardo a quelli oggetto di agevolazione Patent Box; la nota deve altresì indicare, in relazione agli esiti della valutazione, le fonti utilizzate, i criteri adottati e le assunzioni poste a base dei calcoli effettuati.
3. Metodo adottato
I punti seguenti illustrano il metodo adottato nonché le ragioni di selezione dello stesso.
Metodo CUP
a. Indicazione analitica dei canoni derivanti dalla concessione in uso degli IP oggetto di agevolazione Patent Box; tale informazione deve essere supportata dalla documentazione sottostante il rapporto di licenza (contratto o altra documentazione equipollente);
b. Individuazione dei ricavi risultanti dal conto economico e riconducibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box: tale informazione viene fornita attraverso una descrizione, con riferimento al totale dei ricavi risultanti dal conto economico, dei ricavi che, per linea di business/processo/prodotto o famiglia di prodotto, sono riconducibili all’IP oggetto di agevolazione Patent Box, tenendo conto del vincolo di complementarietà, ove esistente; tale nota deve altresì descrivere i criteri di individuazione dei predetti ricavi, riconciliando gli stessi con i conti del bilancio di verifica e con le corrispondenti voci del bilancio di esercizio; in caso di utilizzo della contabilità analitica, devono essere indicati anche i criteri di individuazione dei conti gestionali riferibili ai predetti ricavi, riconciliati con la contabilità generale;
c. Individuazione del tasso di royalty a valore di mercato ai fini del calcolo della royalty implicita: tale informazione viene fornita attraverso una nota descrittiva del metodo adottato, delle fonti informative utilizzate, dei criteri e delle fasi in cui si articola il processo logico seguito per l’individuazione delle operazioni comparabili tra parti indipendenti, unitamente a un prospetto di riepilogo delle operazioni comparabili individuate e delle motivazioni poste a base delle scelte effettuate; il contribuente deve disporre della documentazione di supporto a tale processo;
d. Individuazione dei costi di ricerca e sviluppo, diretti e indiretti: il contribuente deve esplicitare i criteri di individuazione dei costi di ricerca e sviluppo, direttamente e indirettamente imputabili, secondo la disciplina Patent Box, a ciascun IP oggetto di agevolazione, utilizzando, ove necessario, chiavi di allocazione e tenendo conto del vincolo di complementarietà, ove presente; i dati, come sopra individuati, devono essere riconciliati con i conti del bilancio di verifica e con le corrispondenti voci del bilancio di esercizio; in caso di utilizzo della contabilità analitica, devono essere indicati anche i criteri di individuazione dei conti gestionali riferibili ai predetti costi, riconciliati con la contabilità generale;
e. Individuazione degli eventuali proventi/oneri finanziari direttamente e indirettamente riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box: il contribuente deve individuare tali componenti con riferimento a ciascun IP oggetto di agevolazione Patent Box, tenendo conto del vincolo di complementarietà, ove presente, descrivendo le relative chiavi allocative eventualmente utilizzate;
f. Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box: il contribuente deve individuare le variazioni fiscali riconducibili a ciascun IP oggetto di agevolazione Patent Box, tenendo conto del vincolo di complementarietà, ove presente, descrivendo le relative chiavi allocative eventualmente utilizzate e fornendo la riconciliazione di tali variazioni con quelle complessive indicate nella dichiarazione;
g. Calcolo del reddito agevolabile: tale informazione viene fornita attraverso la predisposizione di un prospetto consuntivo di calcolo del reddito agevolabile, completo delle relative formule utilizzate, che dia evidenza delle diverse fasi del processo, come delineate ai punti precedenti.
Metodo RPSM
a. Segregazione di conto economico: tale informazione viene fornita attraverso la predisposizione di prospetti di conto economico, segregati per funzioni aziendali, che diano evidenza delle relative basi di costo o di ricavo, ai fini del successivo calcolo della remunerazione delle attività routinarie ovvero di quelle attività che non comportano l’utilizzo di beni immateriali; tali prospetti, completi delle formule di calcolo utilizzate per l’individuazione dei dati, devono dar evidenza delle chiavi di allocazione impiegate, della riconciliazione di tali dati con i conti del bilancio di verifica e le corrispondenti voci del bilancio di esercizio; in caso di utilizzo della contabilità analitica, il contribuente deve dare evidenza dei criteri di individuazione dei conti gestionali rilevanti ai fini della predisposizione dei conti economici segregati, riconciliando gli stessi con i conti della contabilità generale;
b. Remunerazione delle funzioni routinarie dell’impresa come risultanti dall’analisi funzionale e di rischio: il contribuente deve predisporre le analisi di benchmark necessarie per la quantificazione della marginalità delle attività routinarie, fornendo al contempo la documentazione a supporto, con indicazione della banca dati utilizzata, dei criteri di estrazione, della data di rilascio, dell’analisi quantitativa e qualitativa; il contribuente deve, altresì, indicare le ragioni poste a base del posizionamento individuato nell’ambito dell’intervallo di valori scaturiti dalle analisi svolte; l’analisi di benchmark ha validità quinquennale, salvo mutamenti nelle condizioni di fatto e di diritto assunte a base della stessa;
c. Calcolo del reddito agevolabile: tale informazione viene fornita attraverso la predisposizione di un prospetto di calcolo che dia evidenza, per differenza rispetto al reddito ritraibile dalle attività routinarie di cui al precedente punto, dell’extraprofitto residuo riferibile agli IP non agevolabili e agli IP oggetto di agevolazione Patent Box. Il contribuente deve esplicitare i criteri e le chiavi allocative utilizzate ai fini della ripartizione dell’extraprofitto residuo tra gli IP non agevolabili e gli IP oggetto di agevolazione Patent Box. Tale prospetto deve altresì tenere conto dei proventi/oneri finanziari e delle variazioni fiscali di cui rispettivamente ai punti e. e f. del metodo CUP.
Altri metodi
Calcolo del reddito agevolabile: in caso di utilizzo da parte del contribuente, anche nell’ambito della quantificazione delle marginalità della attività routinarie, di un metodo diverso da quelli descritti, tale informazione viene fornita attraverso la predisposizione di un prospetto che dia evidenza del calcolo effettuato, dei criteri adottati e delle assunzioni poste a base delle stesso e che tenga conto degli eventuali proventi/oneri finanziari e delle variazioni fiscali.
Tale prospetto deve essere integrato da una nota descrittiva delle ragioni per le quali il CUP e il RPSM sono stati considerati meno appropriati o non praticabili nelle circostanze di specie.
La documentazione sopra descritta è stata concepita come un documento informativo unico, articolato in due sezioni, i cui contenuti esprimono i principali momenti in cui idealmente si sviluppa il processo di determinazione del reddito agevolabile. Nel seguito si forniscono chiarimenti in relazione ad alcuni dei contenuti informativi indicati nelle predette sezioni.
Più nello specifico, la suddetta Sezione B contiene informazioni di tipo contabile e fiscale necessarie per consentire il riscontro della corretta quantificazione del beneficio espresso come variazione in diminuzione nei modelli dichiarativi.
E’ utile precisare che, nell’ambito delle “Informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile”, l’onere informativo relativo alla formula del rapporto di nexus si intende soddisfatto con l’indicazione del mero coefficiente utilizzato per il calcolo della quota di reddito agevolabile – costituito dal rapporto tra il totale dei costi qualificati, afferenti alle attività di ricerca e sviluppo svolte, incrementati dell’eventuale up-lift, e i costi complessivi del periodo – senza l’indicazione dei criteri di costruzione del suddetto rapporto di nexus e delle modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di ricerca e sviluppo. Si premette che gli oneri informativi previsti dalla Sezione B sono diversificati a seconda del metodo adottato dal contribuente per l’autoliquidazione del contributo; l’elemento informativo da fornire, tra quelli sopra indicati, va individuato dal contribuente in base alle circostanze del caso. Inoltre i dati da indicare, per soddisfare l’onere documentale, dipendono anche dalla tipologia di utilizzo dei beni immateriali cui si riferisce la richiesta agevolativa (utilizzo diretto e indiretto e altre ipotesi). In particolare, in caso di utilizzo diretto del bene agevolabile nell’ambito del metodo del confronto del prezzo, il contribuente, coerentemente con quanto esplicitato nella Circolare 11/E del 7 aprile 2016, che fornisce chiarimenti in tema di Patent Box, deve determinare la c.d. “royalty implicita” sul bene immateriale, incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto e del servizio prestato.
In tali ipotesi i dati contabili ed extracontabili da fornire sono quelli sopra indicati con riferimento a ciascun metodo.
Si tratta, in particolare, delle informazioni relative al processo di individuazione dei ricavi riconducibili ai beni agevolabili e delle informazioni sul metodo adottato per la individuazione del tasso di royalty di mercato.
Le analisi di benchmark eventualmente elaborate dal contribuente hanno validità quinquennale, salvo mutamenti nelle condizioni di fatto e di diritto assunte a base delle stesse.
In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, l’informazione da rendere è quella predetta di “Informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile”, nella parte dedicata al metodo del confronto di prezzo. Si tratta dell’indicazione analitica dei canoni derivanti dalla concessione in uso del bene agevolabile.
In entrambi i casi di utilizzo diretto e indiretto, il contribuente deve fornire anche i dati e gli elementi riferibili sostanzialmente al processo di tracciatura dei costi di ricerca e sviluppo, alle componenti di natura finanziarie e alle riprese fiscali, che confluiranno nel prospetto consuntivo di calcolo, volto a dare evidenza di tutte le fasi del processo.
Nelle ipotesi di adozione del metodo reddituale c.d. Residual profit split method, (RPSM), il contribuente deve porre particolare attenzione nel delineare correttamente il perimetro del Patent Box, all’interno del complessivo reddito di impresa, descrivendo i criteri adottati nel processo.
Il contribuente deve infatti dare evidenza dei criteri e delle ragioni poste a base del processo di individuazione delle componenti positive e negative ascrivibili alle diverse attività svolte, che concorrono alla formazione del complessivo reddito di impresa; può essere il caso, ad esempio, di un Contribuente che opera in diversi settori o che abbia diverse linee di business all’interno del medesimo settore di operatività e che abbia richiesto di agevolare beni immateriali impiegati solo in alcune delle suddette linee di business o settori in cui opera.
Tale mappatura, che consente di isolare sotto il profilo reddituale il perimetro del Patent Box, precede idealmente la fase nella quale il contribuente deve valorizzare, all’interno di tale perimetro, le funzioni di tipo routinario ai fini dell’emersione, per differenza, dell’extraprofitto residuo. Quest’ultimo va quindi ripartito tra tutti gli elementi generatori di valore riferibili ai beni agevolabili e agli eventuali ulteriori beni immateriali e ai fattori di vantaggio competitivo (a titolo meramente esemplificativo: sinergie di gruppo, liste clienti, assembled work force, specifiche caratteristiche del mercato, e così via), resi evidenti nell’ambito dell’analisi funzionale e di rischio svolta.
Va da sé che, in caso di adozione del RPSM, le informazioni da fornire con riferimento alle operazioni intercorse con imprese associate riguardano tutte le transazioni che rientrano nel perimetro Patent Box (che come in precedenza specificato include anche le funzioni di tipo routinario).
3.2.2. La documentazione già in possesso dell’Ufficio
Qualora parte delle informazioni previste alle suddette sezioni A e B siano già contenute nella documentazione predisposta ai fini del regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento o nella documentazione esibita nell’ambito della procedura di Patent Box il contribuente ha la facoltà di operare un mero richiamo alla documentazione già in suo possesso.
Quindi, il contribuente che abbia già aderito al regime di oneri documentali previsto in materia di prezzi di trasferimento o abbia esibito documentazione nell’ambito dell’istruttoria relativa a una procedura di Patent Box, non conclusa con un accordo, possa operare un mero rinvio alle informazioni e ai dati ivi contenuti, qualora corrispondenti a quelli richiesti nelle Sezioni A e B.
In caso di documentazione predisposta ai fini dei prezzi di trasferimento, il rinvio deve essere tale da consentire agli organi di controllo di individuare puntualmente le informazioni corrispondenti a quelle richieste.
Diversamente, qualora il rinvio si riferisca alla documentazione esibita nell’ambito della procedura di Patent Box, il contribuente deve fornirne un elenco e, al contempo, indicare l’Ufficio presso il quale la stessa risulta depositata.
L’obbligo di redazione della documentazione per ciascun periodo di imposta di fruizione dell’agevolazione si intende soddisfatto anche tramite un mero rinvio alla predetta documentazione (a titolo esemplificativo si fa riferimento all’analisi funzionale e di rischio, o al perimetro agevolabile), ma solo qualora il contribuente dichiari, ferma restando la validità quinquennale delle analisi di benchmark, che non sia intervenuto alcun mutamento nelle circostanze di fatto e di diritto poste a base del set documentale già predisposto, per altri periodi di imposta, ai fini dell’autoliquidazione del beneficio.
In tali ipotesi il contribuente, effettuerà un aggiornamento dei dati finanziari e contabili necessari per il computo dell’agevolazione per il periodo di imposta interessato.
3.3. Documentazione per le microimprese, piccole e medie imprese
Le microimprese, piccole e medie imprese potranno utilizzare in caso di utilizzo diretto, nell’ambito dell’applicazione del metodo del Residual Profit Split, le analisi di benchmark di settore sulla base dei codici attività previsti dalla nomenclatura ATECO 2007, messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate su richiesta.
Il contribuente potrà inviare una formale e specifica richiesta all’Ufficio Accordi preventivi della Direzione Centrale Grandi contribuenti, tramite e-mail all’indirizzo: dc.gc.accordi@agenziaentrate.it o via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it
Resta ferma la facoltà del contribuente di effettuare proprie analisi.
Dette imprese possono altresì predisporre le Sezioni A e B in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.
Dette indicazioni si pongono in linea di continuità con la volontà legislativa espressa nel già citato D.M. 28
novembre 2017, volta a semplificare le modalità di fruizione del beneficio da parte delle micro, piccole e medie imprese (PMI).
Tra di esse, di particolare rilievo appare quella che consente a tali categorie di imprese di modulare e adattare il set informativo, costituente la documentazione, alle caratteristiche organizzative, dimensionali e ai sistemi di rilevazione contabile adottati.
Occorre premettere che, per un verso, la stessa struttura organizzativa e dimensionale dell’azienda, ove si qualifichi come PMI, concorre a semplificare in maniera quasi “fisiologica” la predisposizione del set documentale.
A titolo esemplificativo, le PMI, qualora autonome, secondo la definizione fornita nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, non indicheranno le operazioni con imprese associate di cui al punto b) della predetta Sezione A della documentazione.
Quindi è prevista la possibilità di predisporre un set informativo semplificato, purché in grado di fornire informazioni equipollenti a quelle previste.
Il concetto di “equipollenza”, in tal senso, va inteso in un’ottica sostanziale, avendo come riferimento la finalità ultima delle informazioni richieste nelle Sezioni A e B, ovvero consentire agli addetti al controllo il riscontro della corretta determinazione e del calcolo del contributo richiesto in agevolazione, ripercorrendone le diverse fasi.
A titolo esemplificativo, se l’impianto contabile del contribuente, quand’anche di tipo analitico, non consente di effettuare agevolmente le segregazioni di conto economico richieste nell’ambito della Sezione B, sono ammissibili modalità alternative di segregazione dei dati contabili, purché riconciliati con i dati del bilancio di esercizio, modalità supportate da criteri ragionevoli, ugualmente oggettivi e affidabili, tali da permettere di ricostruire agevolmente i singoli passaggi logici e di calcolo seguiti dal contribuente per giustificare la quantificazione del reddito agevolabile.
3.4. Comunicazione del possesso della documentazione idonea
Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione Patent Box.
In assenza della citata comunicazione, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.
3.5. Termini di consegna della documentazione idonea
Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria, emerge l’esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria e predisposta ai sensi del presente provvedimento, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta, ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo. Decorsi i suddetti termini, l’Agenzia delle entrate non è vincolata alla disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Resta ferma la facoltà del contribuente di predisporre ulteriore documentazione contenente i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili ai fini del riscontro, da parte degli organi di controllo, della corretta determinazione della quota di reddito esclusa, con particolare riguardo ai criteri di costruzione del nexus ratio e alle modalità di tracciatura, anche sotto il profilo contabile, dei costi di ricerca e sviluppo.
3.6. Forma, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea
La documentazione di cui al presente provvedimento deve essere redatta in lingua italiana, tuttavia, gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono ad operazioni con imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in lingua inglese.
La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la determinazione diretta del reddito agevolabile, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
La totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni. L’assenza della firma elettronica con marca temporale o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano, anche disgiuntamente, il recupero integrale dell’agevolazione Patent Box, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni.
La presentazione, nel corso di attività di controllo, del documento informativo, non vincola l’Agenzia delle entrate alla disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 quando, pur rispettando i contenuti informativi previsti nel presente provvedimento in relazione alle singole fattispecie, gli stessi non forniscono, nel complesso, un’informazione chiara e completa e conforme alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
Salvo le menzionate ipotesi di assenza di documentazione oppure in cui non sia fornita un’informazione chiara e completa e conforme alla normativa, la documentazione è considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione del reddito agevolabile, a prescindere dalla circostanza che il metodo utilizzato, le modalità applicative e i criteri adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall’Amministrazione finanziaria.
Le ipotesi di omissioni o inesattezze parziali, non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo, non costituiscono causa ostativa alla disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Se la documentazione viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, il giudizio in merito ai predetti aspetti deve essere effettuato dagli organi di controllo e, in caso di giudizio negativo, essere motivato. Rimane comunque fermo il potere dell’Ufficio competente di valutare criticamente tale giudizio ai fini dell’irrogazione delle sanzioni.
L’Amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute nella documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente riconducibili all’attività di controllo.
Circa le suesposte cause che comportano il recupero integrale del beneficio Patent box, si evidenzia quanto segue con riferimento a ciascun elemento che può determinare tale effetto.
3.6.1. Marca temporale
La ratio sottesa alla tempestiva apposizione della marca temporale sulla documentazione, definita nel Provvedimento, risponde all’esigenza di conferire data certa ai documenti posti a base della determinazione diretta del contributo economico.
Al riguardo si precisa che la firma elettronica con marca temporale su tale documentazione deve essere apposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l’autoliquidazione OD, o nel maggior termine di 90 giorni in caso di dichiarazione tardiva.
La tardiva apposizione della firma elettronica con marca temporale equivale ad assenza della stessa.
Nelle ipotesi di rinuncia a procedure di Patent Box pendenti, la marca temporale non può riportare una data successiva a quella di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata la rinuncia, inclusa l’eventuale dichiarazione tardiva nei termini.
Laddove il contribuente rivesta la qualità di Micro, Piccole e Medie imprese, si ritiene che la data di riferimento per l’apposizione della firma digitale con marca temporale sul set documentale non possa essere successiva a quella di trasmissione della comunicazione di possesso della documentazione al competente Ufficio.
3.6.2. Assenza di documentazione e giudizio di idoneità
Tale ipotesi si riferisce al caso in cui il contribuente non documenti affatto la spettanza dell’agevolazione, ovvero non disponga dei documenti a supporto dei dati contabili ed extracontabili e delle informazioni riportate nelle schede, negli elenchi, nelle note descrittive di cui si sostanziano le sezioni A e B e che, in ultima analisi, giustifichino la liquidazione del beneficio economico indicato in dichiarazione.
Pertanto, in un’ottica sostanziale, la locuzione “totale assenza di documentazione” va ricondotta all’ipotesi dell’assenza di documenti giustificativi sottesi alla determinazione del beneficio, che comporta il recupero integrale dell’agevolazione, oltre che l’irrogazione di sanzioni e calcolo degli interessi.
La medesima conseguenza si verifica allorché i documenti giustificativi di cui sopra risultino totalmente non rispondenti al vero.
Al riguardo è utile precisare che per “documenti sottesi alla determinazione del beneficio”, la cui totale assenza o non rispondenza al vero comporta in ogni caso il recupero integrale dell’agevolazione, si intende la documentazione sottostante di tipo contabile ed extracontabile utilizzata per l’elaborazione degli elementi informativi (ovvero schede, note, elenchi, prospetti, ecc.) richiesti nelle predette sezioni A e B e non si identifica con questi ultimi.
Fatto salvo quanto sopra, in caso di utilizzo diretto dei beni agevolabili, poiché la predisposizione della documentazione costituisce condizione per l’accesso al Regime di autoliquidazione OD, la mancanza degli elementi informativi fondamentali, tra quelli indicati nelle Sezioni A e B, quindi non di tipo suppletivo o integrativo, necessari per la ricostruzione del reddito agevolabile, equivale alla totale assenza di documentazione e, come tale, comporta il recupero integrale dell’agevolazione, con irrogazione di sanzioni e calcolo degli interessi (ad esempio mancanza del prospetto consuntivo di calcolo, mancanza di prospetti di segregazione di conto economico, mancata descrizione del metodo utilizzato a supporto del tasso di royalty indicato).
Il recupero integrale dell’agevolazione, con irrogazione di sanzioni e calcolo degli interessi, potrà verificarsi anche qualora tali documenti, solo in parte non veritieri, comunque compromettano la qualità delle analisi e delle attività di riscontro in sede di controllo.
E’ necessario che i singoli elementi informativi, contabili ed extracontabili, di cui si compone la documentazione, siano valutati nel loro complesso, avendo come finalità ultima quella di consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile.
Pertanto, ciò che rileva ai fini del giudizio di idoneità e quindi di efficacia della documentazione è la coerenza complessiva dei diversi elementi informativi forniti nelle due sezioni.
Qualora venga rilevata una carenza informativa all’interno di uno specifico paragrafo, ma tale informazione sia agevolmente desumibile dal set documentale, considerato nella sua interezza, tale evenienza non deve compromettere il giudizio di idoneità della documentazione nel suo complesso.
Diversamente, tale giudizio può essere inficiato laddove il set documentale, pur completo in ogni sua parte, difetti di coerenza al punto da non fornire tutti gli elementi necessari per ricostruire il processo logico e di calcolo che ha portato alla determinazione del contributo.
Si ritiene poi che, in presenza di un quadro informativo completo e corretto, le diverse conclusioni cui pervengono gli addetti al controllo in termini di metodo o di modalità applicative, inclusa una differente valutazione del peso attribuibile a elementi generatori di valore in sede di ripartizione del profitto residuo, rispetto a quelle indicate dal contribuente, non possano pregiudicare il giudizio di idoneità.
La valutazione dell’idoneità della documentazione deve essere effettuata e adeguatamente motivata dagli organi di controllo, fermo restando il potere dell’Ufficio competente di valutare criticamente il giudizio espresso. Qualora emergano situazioni di particolare complessità, oppure l’Ufficio competente ritenga inidonea la documentazione predisposta dal contribuente e tale giudizio negativo sia, da quest’ultimo, motivatamente non condiviso, l’Ufficio procedente deve interessare, inoltrando un’apposita relazione, la competente Direzione Regionale, per ricevere le direttive del caso.
3.6.3. Rapporto di Nexus
Come sopra visto, “Resta ferma la facoltà del contribuente di predisporre ulteriore documentazione contenente i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili ai fini del riscontro, da parte degli organi di controllo, della corretta determinazione della quota di reddito esclusa, con particolare riguardo ai criteri di costruzione del nexus ratio e alle modalità di tracciatura, anche sotto il profilo contabile, dei costi di ricerca e sviluppo”, che va inteso nel senso che l’indicazione dei criteri di costruzione del rapporto di nexus, e delle modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di ricerca e sviluppo, è meramente facoltativa.
Ne consegue che, mentre l’indicazione del coefficiente, utilizzato per il calcolo della quota di reddito agevolabile, rientra nell’ambito della documentazione idonea, come definita nel Provvedimento, l’esplicitazione degli elementi costitutivi del rapporto di nexus e delle modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di ricerca e sviluppo, non si configura come un’informazione di tipo obbligatorio a tal fine.
Laddove, tuttavia, il contribuente si avvalga di tale facoltà, fornendo il supplemento informativo, che ponga gli addetti al controllo in grado di riscontrare la corretta costruzione del rapporto di nexus, può godere dell’esimente sanzionatoria, in caso di rettifica del quantum agevolabile che scaturisca dalla rideterminazione del predetto rapporto.
4. Conclusioni
Sulla base di quanto esposto, appare chiaro che il beneficio fiscale del Patent Box, pari ad una detassazione del 50% dei redditi provenienti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale, può fare la differenza in termini di profittabilità dell’impresa. Per quanto i vantaggi siano chiari, non bisogna sottovalutare il processo che si segue per usufruirne.
A tale scopo, bisogna prestare dovuta attenzione alla tipologia di procedura da scegliere, le metodologie adottate per la valutazione dei beni immateriali, le informazioni da selezionare, la documentazione da conservare e agli indicatori di rischio fiscale involti, elementi che possono fare una grossa differenza nella prassi.
Per richiedere una consulenza fiscale internazionale scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.
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