Rispondendo ad un interpello l’
Agenzia delle Entrate chiarisce la propria posizione su alcuni aspetti del
“regime fiscale agevolato” di cui beneficiano i pensionati italiani, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Portogallo, in termini di
non imponibilità dei redditi da pensione privata di fonte italiana. Di particolare interesse, in questa sede, vengono ritenute le osservazioni relative al requisito del
trasferimento della residenza fiscale all’estero e alla ritenuta imponibilità in Italia delle somme corrisposte al contribuente delle
“indennità di fine rapporto di agenzia”.
1. “Agevolazioni fiscali” per i pensionati in Portogallo e la posizione dell’Agenzia delle Entrate sulla residenza fiscale
Nel fornire la risposta n. 35/2019 l’Amministrazione finanziaria si esprime su un quesito proposto da un
pensionato italiano – in passato svolgente l’attività di agente di commercio –
trasferitosi in Portogallo, in relazione all’imponibilità in Italia dei redditi corrisposti dall’INPS e dall’ENSCO. Particolare interesse desta la risposta dell’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, in merito all’imponibilità in Italia dei redditi da pensione, con riferimento al
tema della residenza fiscale del contribuente. Ebbene, da questo punto di vista, l’Amministrazione finanziaria muove dalla
premessa che:
In via preliminare, si evidenzia che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016) e, pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell’istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l’ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti del contribuente istante, anche con riferimento all’effettivo trasferimento della residenza all’estero del contribuente.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate fonda il proprio parere su quanto affermato dal contribuente, ovvero di aver trasferito la propria residenza fiscale in Portogallo, riservandosi comunque il
potere di accertare il reale trasferimento della residenza e, quindi, eventualmente di formalizzare un avviso di accertamento nel caso concreto giungendo a conclusioni completamente diverse da quelle prospettate nel parere. Ed, infatti, nella sua risposa il Fisco ha cura di precisare:
Si osserva, in particolare, come la predetta Convenzione (<tra l’Italia e il Portogallo> n.d.r.) stabilisca, all’articolo 4, paragrafo 1, che “l’espressione ‘residente di uno Stato contraente’ designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza…o di ogni altro criterio di natura analoga.
In altri termini l’Agenzia delle Entrate sottende un avvertimento, vale a dire quello per cui se il contribuente non dovesse essere “assoggettato ad imposta” in Portogallo (cosa che puntualmente accade), la
residenza fiscale estera potrebbe essere comunque posta in discussione, ragion per cui detto aspetto non dovrebbe essere sottovalutato dal contribuente.
2. Pensionati in Portogallo e il giudizio dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto
Altra questione degna di nota sulla quale si sofferma l’Agenzia delle Entrate è quella riguardante il
trattamento fiscale delle “indennità di fine rapporto di agenzia” erogate, nei riguardi del predetto pensionato, dall’ENASARCO (c.d. indennità di risoluzione del rapporto – FIRR) e dalla casa mandante (presumibilmente l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica). Considerato che dette somme vengono dal Fisco ritenute maturate ed accantonate nel corso degli anni di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del contribuente, esse sarebbero da qualificarsi, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera e), del TUIR come redditi di lavoro autonomo (a differenza del reddito che deriva dall’attività svolta dall’agente, che andrebbe qualificato come reddito di impresa). Precisa, quindi, l’Agenzia delle Entrate che le “indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia” delle persone fisiche devono essere considerate, ai sensi del citato
articolo 53, comma 2, lettera e), del TUIR, anche in caso di contribuenti non residenti, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lettera a), del TUIR, redditi di lavoro autonomo e sono soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d), del TUIR, fatta salva la facoltà per il percettore di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, ai sensi del comma 3 del citato articolo 17. Sotto il profilo convenzionale, viene altresì osservato che nella
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo gli stessi redditi dovrebbero essere ricompresi nella disciplina contenuta nell’articolo 14 (professioni indipendenti), paragrafo 1. Questa norma prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva di tali redditi nello Stato di residenza del contribuente e come eccezione la tassazione concorrente nello Stato di residenza del contribuente ed in quello della fonte del reddito, nei casi in cui il residente dispone abitualmente nello Stato della fonte di una base fissa ed il reddito è attribuibile a detta base o la permanenza si protrae per periodi di durata complessiva uguale o superiore a 183 giorni nel corso dell’anno solare. Considerato che il contribuente, nel caso di specie, aveva svolto la sua passata attività lavorativa in Italia, le quote parti delle indennità maturate e/o accantonate in tali anni sono state ritenute assoggettabili ad imposizione esclusiva nel nostro Paese, ai sensi del citato articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione. Rispetto a questa argomentazione dell’Agenzia delle Entrate non può farsi a meno di notare come, oltre alla
corretta individuazione della residenza fiscale del contribuente, anche la
qualificazione dei redditi da lui percepiti giochi un ruolo importante nel riconoscimento o meno, nei suoi riguardi, dell’”agevolazione fiscale” consistente nella detassazione dei redditi in Italia.
Le
informazioni sopra indicate hanno
carattere meramente generale, perché all’atto pratico la
normativa fiscale internazionale è costellata di
eccezioni e
deroghe da applicarsi a seconda dei
dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi,
non possono essere sottovalutate. La
fiscalità internazionale è la materia dei
dettagli. Spesso accade che, anche un
singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una
soluzione della problematica
completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione. Inoltre, l’
approfondimento della situazione concreta spesso
esclude delle
irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in
luce delle
problematiche che il contribuente
nemmeno pensava di avere. Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una
sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria
analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una
diversa norma. Quindi, l’
analisi fiscale internazionale è necessaria per
inquadrare tutti i
dettagli sostanziali del
caso in esame ed
evitare errori di valutazione da cui possano scaturire
violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle
imposte evase e all’applicazione delle
sanzioni da parte dell’
Agenzia delle Entrate, tali da
erodere il
reddito prodotto dal contribuente e
causargli un grave
danno economico. D’altra parte, la
difesa da un
avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere
efficace quanto la
prevenzione delle
violazioni fiscali attuata con una strategia di
analisi preventiva. Quindi la
verifica da parte di un
professionista specializzato in
fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso
caso concreto costituisce un
passaggio essenziale. Lo
Studio ITAXA ha maturato una
lunga esperienza nell’analisi delle questioni di
fiscalità internazionale.
Se desideri richiedere una
consulenza fiscale internazionale allo
Studio ITAXA per il tuo
preciso caso concreto,
scrivici all’indirizzo
info@itaxa.it oppure
compila il
Modulo di contatto. © RIPRODUZIONE RISERVATA