Polizza assicurativa estera: tassazione, Quadro RW e IVAFE

1. Polizza assicurativa estera: principi generali

La sottoscrizione di una polizza assicurativa con un istituto estero comporta diversi adempimenti sotto il profilo fiscale che vanno dalla tassazione dei redditi derivanti dal rapporto di assicurazione agli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) delle attività detenute all’estero così come l’applicazione dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero) sul valore sottostante al contratto di assicurazione.

Detti obblighi sono previsti da una normativa tributaria non sempre chiara e che, soprattutto, è andata modificandosi frequentemente negli ultimi anni, tanto da indurre in confusione i contribuenti in merito al corretto adempimento degli obblighi tributari relativi alla sottoscrizione di una polizza assicurativa estera.

Proprio con riferimento a tali dubbi l’Agenzia delle Entrate si è espressa, in risposta ad un’istanza di Interpello, fornendo i propri chiarimenti relativamente alla tassazione dei redditi derivanti dal contratto di polizza assicurativa estera nonché agli obblighi di compilazione del Quadro RW e del pagamento dell’imposta IVAFE.

2. Il caso: il contribuente con la polizza assicurativa estera

L’ipotesi rispetto alla quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito il suo parere è quello di un contribuente italiano il quale nel 1976 aveva stipulato un contratto di assicurazione sulla vita con una compagnia assicurativa estera e che in data 31 dicembre 2018, in vista della scadenza naturale del contratto prevista per il 1° gennaio 2019, aveva ottenuto l’accreditamento delle somme spettanti su un conto corrente svizzero.

Non avendo la compagnia assicurativa estera provveduto ad applicare alcuna imposta sostitutiva sui premi corrisposti al contribuente, quest’ultimo chiedeva al Fisco italiano:

  • come dovesse procedere a tassare queste somme, vale a dire il periodo d’imposta di riferimento, la base imponibile e l’aliquota da applicarsi;-
  • quale fosse il valore finale dell’attività finanziaria estera e i giorni di detenzione da indicare nel Quadro RW, per il monitoraggio delle attività finanziarie detenute all’estero, e ai fini del pagamento dell’IVAFE.

L’interessato riteneva che il periodo di riferimento per la tassazione dei redditi derivanti dal contratto di assicurazione estero e l’indicazione della relativa attività nel Quadro RW fosse l’anno 2018, in cui aveva materialmente incassato il premio, mentre l’aliquota da applicarsi dipendesse dai periodi d’imposta in cui erano maturate le somme percepite.

Ai fini dell’IVAFE, invece, il contribuente riteneva che la base imponibile dovesse essere costituita dalla somma assicurata in caso di vita, riscattabile al 1° gennaio 2019, e che i giorni di detenzione fossero 364, non inclusivi del 31 dicembre 2018, giorno in cui la polizza era stata estinta con l’accredito delle somme sul suo conto svizzero.

2.1. La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Con risposta n. 300/2019 l’Agenzia delle Entrate affronta i diversi quesiti esposti dall’istante, fornendo la propria risposta sotto 3 diversi profili, vale a dire:

  • tassazione del premio derivante dal riscatto della polizza assicurativa estera;
  • compilazione del Quadro RW e pagamento dell’IVAFE.

2.2. Tassazione del premio derivante dal riscatto della polizza assicurativa estera  

Nell’ambito della sua riposta l’Agenzia delle Entrate chiarisce la definizione di contratti di assicurazione sulla vita, come quelli aventi ad oggetto il rischio morte quando la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad una data prestabilita.

La tassazione delle somme percepite per effetto delle polizze assicurative variano a seconda delle tipologie contrattuali, anche qualora ci si trovi in presenza di contratti misti.

Sul punto è stato evidenziato che l’art. 34 del D.P.R. n. 601/1973, così come modificato dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015, prevede che: ”I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”.

Per effetto della novella legislativa, l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata limitata ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio “demografico”, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita.

Da ciò deriva che è coperto da esenzione solo il capitale erogato a copertura del rischio “demografico”, rimanendo imponibili in capo al beneficiario le restanti somme alla componente “finanziaria”.

Detta ultima parte, infatti, viene tassata ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett.g) del D.P.R. n. 917/196, su una base imponibile determinata dal successivo art. 45, comma 4, pari alla somma corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.

Qualora questi redditi siano corrisposti, come nel caso in questione, da soggetti esteri, devono essere assoggettati ad imposta sostituiva ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, nella stessa maniera in cui li tasserebbe una compagnia assicuratrice italiana.

L’imposta sostitutiva viene applicata nella misura del 26% a decorrere dal 1° luglio 2014, così elevata dal D.L. n. 66/2014 a partire da quella precedente del 20%, applicabile ai redditi di capitale derivanti dai contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e dalle plusvalenze realizzate dopo tale data. Tuttavia, la legge prevede anche che, per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, la tassazione nella misura del 26% si applica solo per i redditi maturati dopo il 1° gennaio 2014 se trattasi di capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e sui redditi derivanti da alcuni rendimenti di forme pensionistiche erogate in forma periodica (art. 50, comma 1, lett. h-bis), del D.P.R. n. 917/1986) e di rendite vitalizie aventi funzione previdenziale (art. 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del D.P.R. n. 917/1986).

A tali redditi, quindi, viene applicata l’aliquota vigente nel periodo di maturazione di tali redditi, quale:

– del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;

– del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;

– del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

L’imposta sostitutiva può essere versata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o da un rappresentante fiscale ovvero applicata dai soggetti intermediari di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973

Se, invece, come nel caso in esame, i redditi esteri non vengono percepiti per il tramite di intermediari residenti, mancando un sostituto d’imposta è lo stesso contribuente che deve dichiararli applicando l’imposta sostitutiva oppure il regime di tassazione ordinaria per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del TUIR per le imposte eventualmente pagate all’estero.

Per cui nel caso di specie il contribuente viene ritenuto obbligato a tassare le somme percepite il 31 dicembre 2018 sul conto corrente svizzero mediante la loro indicazione nel Quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche 2019, applicando le aliquote vigenti nei rispettivi periodi di maturazione, sulla base di quanto certificato dalla compagnia assicuratrice erogante.

Essendo state incassate a fine anno 2018, nessuna di tali somme dovrà essere indicata nel Quadro RM relativo al successivo anno d’imposta 2020.

2.3. Compilazione del Quadro RW e pagamento dell’IVAFE

Il contribuente viene ritenuto obbligato alla compilazione del Quadro RW da allegare al modello Redditi Persone Fisiche 2019, perché questo ricomprende anche per le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione quando, come nel caso di specie, la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi.

Il valore della polizza da indicare nel Quadro RW è pari all’intero importo accreditato in data 31 dicembre 2018 da parte della compagnia assicuratrice, atteso che questo è individuato sulla base delle condizioni contrattuali che, nel caso in esame, prevedono che sia da corrispondere a scadenza la somma assicurata in caso di vita e quella qualificata quale “eccedenze accumulate” negli anni fino alla data di scadenza del contratto.

A differenza di quanto sostenuto dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate precisa che il possesso della polizza assicurativa estera deve essere indicato per un periodo di 365 giorni nell’anno 2018, comprendente anche il giorni dell’accredito delle somme e di estinzione della polizza assicurativa (31 dicembre 2018).

La compilazione del Quadro RW è anche finalizzata al pagamento dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero), tassa introdotta dai commi da 18 a 22 dell’articolo 19 del D.L. 201/2011 (convertito dalla Legge n. 214/2011), costituendo la polizza vita un’attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera imponibili in Italia.

3. Imposta sostitutiva per la polizza Svizzera (Legge di Bilancio 2023).

Con la Legge di Bilancio 2023 è stata introdotta una imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera.

In pratica, le nuove norme estendono il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5%, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all’estero l’accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.

Nello specifico, la Legge di Bilancio 2023 aggiunge all’art. 76 della Legge n. 413/1991 un nuovo comma 1-ter, al fine di stabilire che le somme ovunque corrisposte da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, in qualunque forma e titolo erogate, che vengano percepite da soggetti residenti senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota del 5% della ritenuta prevista dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 76.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 della Legge n. 413/1991, le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), sono assoggettate a ritenuta unica del 5% da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite gli enti previdenziali svizzeri le erogano ai beneficiari in Italia. La ritenuta esclude l’obbligo dichiarativo da parte del contribuente.

L’intervento è dettato dalla necessità di porre rimedio alla disparità di trattamento generata dalla lacuna normativa, considerato che, prima della riforma, nel caso in cui l’accredito delle prestazioni AVS o LPP non venga canalizzato in Italia, in assenza di un sostituto d’imposta che operi la ritenuta del 5%, i commi 1 e 1-bis del citato articolo 76 non potevano operare e il contribuente non poteva fruire dell’aliquota impositiva del 5%. In altri termini, il contribuente che riceveva l’accredito delle somme in questione all’estero non aveva la possibilità di godere del trattamento fiscale agevolativo aliquota del 5% che sarebbe stato previsto a suo favore nel caso in cui canalizzasse la riscossione in Italia.

La decorrenza della nuova disposizione è fissata alla data di entrata in vigore del D.L. n. 153/2015 (conv. dalla Legge n. 187/2015), pur disponendosi di non darsi luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato.

4. Imposta sostitutiva per la polizza del Principato di Monaco (Legge di Bilancio 2023).

La stessa Legge di Bilancio 2023 assoggetta a imposta sostitutiva del 5% anche le somme corrisposte da enti di previdenza e assistenza del Principato di Monaco, ove siano percepite da soggetti residenti in Italia senza l’intervento di intermediari italiani.

Per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 5%.

5. Consulenza fiscale internazionale per il caso concreto

Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.

La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.

Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.

Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.

Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.

D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.

Quindi la verifica da parte di un professionista specializzato in fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso caso concreto costituisce un passaggio essenziale.

Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza nell’analisi delle questioni di fiscalità internazionale.  

Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale allo Studio ITAXA per il tuo preciso caso concreto, scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.