Prelievi non giustificati dal conto della società: attenzione ai reati fiscali

I prelievi non giustificati operati dall’amministratore sul conto della società, uniti ad altri elementi probatori, possono fondare l’accusa della commissione di reati fiscali.

In particolare, quando i prelievi non giustificati o le spese non documentate si accompagnano all’emissione di fatture da parte della società che non trovano riscontro in una reale attività d’impresa, l’amministratore della società può essere accusato del reato fiscale di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto e punito dall’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000.

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Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti collegato ai prelievi dal conto della società

Quando dal controllo operato dall’Agenzia delle Entrate sulla posizione fiscale di una società emerga che questa abbia commesso gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di natura contabile e fiscale, tali da ritenere che non svolga una vera attività d’impresa, e a ciò si aggiunga la constatazione che l’amministratore della società abbia proceduto a prelievi dal conto della società non giustificati e ad effettuare spese non inerenti, tutte le fatture emesse dalla società potrebbero essere considerate relative ad operazioni inesistenti.

Questa è la conclusione condivisa dalla Corte di Cassazione venutasi a pronunciare sul caso di un legale rappresentate di una società per il reato tributario di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000.

Nello specifico, dopo la condanna in primo e secondo grado per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il legale rappresentate della società ricorreva in Cassazione asserendo la nullità della sentenza di secondo grado in quanto affetta da nullità.

Il ricorrente sosteneva che l’illegittimità della sua condanna, atteso che l’accusa non avesse dimostrato:

  • quali fossero le precise fatture emesse dalla società di cui si contestava l’inesistenza;
  • quale connessione causale potesse individuarsi tra la presunta inesistenza delle fatture emesse e i prelievi dal conto della società dopo gli accrediti effettuati dai riceventi le fatture, mancando la prova che il denaro prelevato fosse stato a questi ultimi restituito.

La Corte di Cassazione, tuttavia, con sentenza 19 febbraio 2020, n. 6509, ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa, affermando che la condanna per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti deve essere confermata sulla base dei seguenti rilievi:

  • che la società in questione non avesse provveduto al versamento delle imposte, alla presentazione della dichiarazione fiscale e alla tenuta della contabilità nonché non aveva la capacità di portare avanti una vera attività considerata l’assenza di operazioni di acquisto inerenti al suo scopo sociale, configurandosi come una vera e propria “società cartiera”;
  • che l’eccezione della mancata indicazione delle precise fatture ritenute afferenti ad operazioni inesistenti e dei relativi beneficiari non poteva far cadere l’accusa, atteso che tutte le fatture, come categoria omogenea, erano state ritenute dalla Procura della Repubblica relative ad operazioni inesistenti
  • che dette circostanze sarebbero state comprovate anche dal fatto che, subito dopo l’accredito degli assegni e dei bonifici sul conto della società, questa provvedeva immediatamente al prelievo delle somme in contanti o attraverso delle spese per le quali non veniva fornita alcuna giustificazione.

La Suprema Corte confermava, quindi, la condanna dell’interessato per il reato tributario di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Come emerge con chiarezza dalla motivazione della Corte di Cassazione, il fatto che i prelievi e le spese operate dal legale rappresentante della società non fossero giustificati ha costituito un elemento abbastanza forte per ritenere che l’accusa di emissione di fatture per operazioni inesistenti fosse fondata, nonostante non vi fosse prova del fatto che la società non avesse operato realmente e che le somme prelevate fossero state effettivamente restituite ai non meglio specificati soggetti riceventi le fatture per operazioni inesistenti.

Per cui, i legali rappresentanti delle società sono tenuti a fare particolare attenzione alla tematica dei prelievi non giustificati sui conti delle società amministrate, atteso che la contestazione della commissione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti comporta, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, l’applicazione della pena del carcere da 4 a 8 anni, ridotta a quella da 1 anno e 6 mesi a 6 anni solo nel caso in cui l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture (per ciascun periodo d’imposta) sia inferiore a euro 100.000.

A questo trattamento sanzionatorio si aggiunge anche quello in capo alla società dal momento che i reati fiscali, incluso quello di frode fiscale per emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, costituiscono i presupposti della responsabilità amministrativa degli enti, prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, con applicazione di una sanzione pecuniaria e delle sanzioni interdittive come, ad esempio, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti.

La possibilità di estinguere il reato

Qualora il legale rappresentante della società venga incriminato per il suddetto reato, oltre alle strategie difensive del caso che devono essere tutte percorse, non bisogna sottovalutare la possibilità di ricorrere agli strumenti per l’estinzione del reato previsti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000.

Infatti, il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti si intende estinto e, quindi, non può essere punito se si procede all’integrale pagamento degli importi dovuti con il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Per ricorrere a questa “sanatoria” è, tuttavia, necessario che l’autore del reato non abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

La possibilità di ricorrere all’estinzione del reato diventa conveniente soprattutto qualora sia utile a scongiurare la confisca dei beni di cui il reo non possa giustificare la provenienza e che appaiono sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale, la quale scatterebbe per effetto della sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.