Per quanto sia stata sempre criticata dalla comunità di tributaristi per l’assenza di garanzie per il contribuente, la presunzione di distribuzione degli utili delle società di capitali a ristretta base di partecipanti risulta attualmente rafforzata, piuttosto che indebolita, nella giurisprudenza di legittimità.
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1. Presunzione di distribuzione degli utili valida a più livelli
Secondo un orientamento della Corte di Cassazione, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili delle società a ristretta base di partecipanti è stata estesa anche al caso in cui le partecipazioni in questioni siano detenute attraverso delle società, valorizzandosi quindi un approccio “look through”.
La posizione della Suprema Corte non è di scarso rilievo.
Infatti, se in passato i contribuenti potevano stare tranquilli dagli accertamenti sulla presunzione di distribuzione degli utili qualora la loro partecipazione societaria fosse intermediata da un’altra società, allo stato attuale le cose sono cambiate, procedendo l’Agenzia delle Entrate a guardare “attraverso” le partecipazioni societaria per verificare chi c’è dietro.
1.1. Il caso: l’accertamento degli utili presuntivamente distribuiti ai soci di secondo livello
L’ipotesi in commento riguarda il caso di una società contribuente (detta “S1”) avente come soci una persona fisica (detta “A”) e una società (detta “S2”). Quest’ultima società (detta “S2”) aveva, a sua volta, come soci la predetta persona fisica “A” e un’altra persona fisica (detta “B”).
All’esito di un controllo fiscale l’Agenzia delle Entrate giungeva alla conclusione che gli utili extra-bilancio prodotti dalla società S1 in evasione d’imposta fossero stati distribuiti direttamente, non solo al socio A che partecipava immediatamente alla società S1, ma anche al socio B che, invece, non partecipava direttamente alla società S1, ma controllava la diversa società S2 insieme ad A.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria riteneva che, a prescindere dall’esistenza della società S2 frapposta tra la società S1 e B, ciò non impediva di imputare direttamente a B gli utili prodotti (in evasione d’imposta) dalla società S1, questo perché B, insieme ad A, veniva riconosciuto come il “titolare effettivo” dei redditi prodotti dalla società S1.
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per il recupero delle imposte evase, che veniva impugnato dalla società contribuente davanti dalla Commissione Tributaria Provinciale, la quale ne rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza di rigetto la parte privata proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che accoglieva l’impugnativa, ritenendo che l’avviso di accertamento fosse da ritenersi nullo per avere l’Agenzia delle Entrate adoperato una “presunzione di secondo grado” vietata dall’ordinamento tributario italiano.
Non contenta del risultato, l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo relativo alla fondatezza delle presunzione di distribuzione degli utili extracontabili su cui si fondava l’annullato avviso di accertamento, nonostante la distribuzione dei dividendi nei riguardi del socio B fosse intermediata dalla società S2.
1.2. La Corte di Cassazione: valida la presunzione di distribuzione degli utili a doppio livello
La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate con una sentenza che non appare affatto dare gran peso alla problematica della “doppia presunzione” di distribuzione degli utili dalla società S1 alla persona fisica B, passando dalla società S1, che veniva liquidata senza andare troppo per il sottile.
Più specificamente, il Collegio di legittimità ha ritenuto che il rapporto di parentela tra i soggetti A e B nonché la circostanza che la società S1 fosse da questi ultimi nella sostanza controllata, fossero presupposti sufficienti per giungere alla conclusione che gli utili extra-bilancio della società S1 fossero stati distribuiti agli stessi soggetti.
Tanto basterebbe ad escludere che lo schermo della società S2 sia idoneo ad sviare la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio della società a ristretta base di partecipanti.
Ciò risulterebbe, a parere della Suprema Corte, avvalorato dal principio del divieto dell’abuso del diritto, fondato sui principi costituzionali della capacità contributiva (di cui all’art. 53 della Costituzione e di eguaglianza (previsto dall’art. 3 della Costituzione), nonché alla luce della tendenza in diritto commerciale di attribuire sempre maggiore rilevanza all’attività d’impresa sotto il profilo sostanziale, indipendentemente dalla forma giuridica attraverso la quale viene esercitata.
Tali argomentazioni sono state esplicitate dalla Corte di Cassazione sottolineando come: “Sotto il primo profilo, “in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici” (Corte di Cassazione 23 dicembre 2008, n. 30055).
Applicato al caso in esame, il principio del divieto dell’abuso di diritto comporta che, ferma rimanendo la liceità civilistica della scelta organizzativa per la titolarità dell’impresa, non si potrà opporre l’esistenza di un socio intermedio, avente la natura di persona giuridica, per sottrarre i pochi soci effettivi dell’impresa alla presunzione di essersi ripartiti gli utili non contabilizzati. Sotto il secondo profilo, che è indissolubile rispetto al primo, quel che assume rilevanza per il diritto tributario, in tema di imputazione dei redditi societari derivanti da utili non contabilizzati, è la sostanza del fenomeno economico sottostante alle forme giuridiche, al fine di assicurare il rispetto dei principi costituzionali in tema di doveri di solidarietà dei consociati secondo la loro capacità contributiva (articolo 3 Cost., comma 2, e articolo 53 Cost., comma 1).
Questa prospettiva è allineata con l’evoluzione del diritto commerciale e con la progressiva affermazione in dottrina della concezione oggettiva del sistema del diritto commerciale, secondo la quale assume in esso una posizione centrale l’impresa, che è eretta a punto di riferimento sostanziale della normazione, a prescindere dalla persona del suo titolare”.
In definitiva, con sentenza 23 ottobre 2019, n. 27049, gli Emellini sono giunti alla conclusione che la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili non è limitata ai soli casi in cui la ristrettezza della compagine sociale si verifichi in un solo livello, cioè quando la società di capitali titolare dell’impresa ha soci in numero limitato, ma si estende anche agli ulteriori livelli di partecipazione, vale a dire quelli in cui la ristrettezza della base societaria si realizzi per il tramite di altre società.
Nel caso di specie, quindi, la Corte di Cassazione ha ritenuto lecito l’utilizzo della presunzione dell’imputazione degli utili societari ai soci in presenza di una ristretta base di partecipanti, a prescindere dal numero di società interposti tra i soci “effettivi” e la società i cui utili extra-bilancio devono essere imputati.
La decisione in commento deve essere presa seriamente in considerazione soprattutto dalle imprese a gestione familiare, costituite sotto forma di società di capitali, le cui partecipazioni sia gestite per il tramite di altre società, perché d’ora in avanti lo schermo di queste ultime entità non impedirà all’Agenzia delle Entrate di imputare ai soci “effettivi” gli utili-extra contabili evasi dalla società “operativa”, soprattutto alla luce del descritto orientamento della Corte di Cassazione particolarmente favorevole al Fisco.
2. Presunzione di distribuzione degli utili e prova contraria del contribuente
Con l’Ordinanza 15 settembre 2021, n. 24871, la Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’onere della prova che incombe in capo al socio di una società a ristretta base azionaria per dimostrare la mancata distribuzione degli utili nei suoi riguardi.
Infatti, è orientamento costante di questa Corte quello per cui, ai fini della prova della distribuzione di utili extracontabili nella società a ristretta base partecipativa, all’Ufficio sia sufficiente la prova di quest’ultimo elemento per ritenere la distribuzione degli utili, senza che ciò integri applicazione di una illegittima doppia presunzione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 15824/2016.
La prova contraria del contribuente viene tradizionalmente ritenuta quella per cui gli utili non sono stati distribuiti, per esempio perchè reinvestiti (Corte di Cassazione, sentenze nn. 32959/2018 e n. 27778/2017), prova che il contribuente può fornire anche nel suo ruolo di titolare meramente formale delle quote, ma estraneo di fatto alla gestione societaria, perchè comunque il ruolo formale permette, se del caso, di accedere ai libri sociali per acquisire elementi a tal fine.
Tuttavia, più di recente si è sviluppato un ulteriore orientamento sulla prova contraria, tale per cui la stessa può anche consistere nella dimostrazione del socio formale di essere stato, in realtà, estraneo alla gestione societaria (Corte di Cassazione, sentenze nn. 34282/2019 e 15895/2020).
In particolare, è stato ammesso come prova liberatoria della presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio anche “la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria“.
Tale prova, a parere della Suprema Corte potrebbe essere integrata, ad esempio, dal fatto che il socio non sia stato coinvolto, nè come indagato nè come imputato, nell’indagine penale sulla società.
3. Presunzione di distribuzione degli utili derivanti da costi non deducibili
Sotto altro profilo, la Corte di Cassazione, con la sentenza 2 febbraio 2021, n. 2224, si è pronunciata in merito alla validità della presunzione della distribuzione degli utili relativi ad una società a ristretta base azionaria, nel caso in cui tali utili non derivassero dall’accertamento di maggiori ricavi nei riguardi della società, bensì dal disconoscimento delle deducibilità di alcuni costi ritenuti non inerenti, perché ritenuti non sostenuti e, in ogni caso, relativi ad operazioni antieconomiche nonché configuranti ipotesi di elusione fiscale e di abuso del diritto.
La sentenza interveniva in relazione ad una pronuncia di appello, laddove il giudice di merito aveva ritenuto che l’intera operazione compiuta dalla società, costituita dall’ordine di acquisto, a fronte del pagamento di una parte minima del prezzo, costituisse un’operazione elusiva, in assenza di prove della sussistenza di “valide ragioni economiche”.
In particolare, la Suprema corte ha ricordato che integra gli estremi del comportamento abusivo quell’operazione economica che – tenuto conto sia della volontà delle parti implicate, sia del contesto fattuale e giuridico – ponga quale elemento predominante e assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale se quelle operazioni possono spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta.
Pertanto, in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si tradurrebbe in un principio generale antielusivo – rinvenibile negli stessi principi costituzionali che informano l’ordinamento tributario italiano oltre che nei principi comunitari e rilevabile d’ufficio – che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente.
In tema di ordine della prova, incomberebbe sulla amministrazione l’onere di dimostrare sia l’esistenza del disegno elusivo, sia le modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire ad un determinato risultato fiscale.
Diversamente, graverebbe sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in tal modo strutturate.
In tal senso, si è affermato che, al fine di escludere il contestato carattere elusivo di un’operazione, il contribuente deve dimostrare che la stessa è giustificata da “valide ragioni economiche“, aventi carattere non meramente marginale o teorico, sebbene dette ragioni non debbano assumere una rilevanza predominante per il compimento dell’operazione nè dovendosi, per altro verso, provare che l’obiettivo non sarebbe stato altrimenti perseguibile, ma soltanto che la strada prescelta è più conveniente rispetto ad altre soluzioni (Corte di Cassazione, sentenza 30 gennaio 2018, n. 2240).
Per cui, non si configurerebbe l’abuso del diritto se non sia stato provato dall’ufficio il vantaggio fiscale che sarebbe derivato al contribuente accertato dalla manipolazione degli schemi contrattuali classici.
Il carattere abusivo, ai fini fiscali, di una determinata operazione, nel fondarsi normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, presupporrebbe quantomeno l’esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dai contraenti, sia comunque funzionale al raggiungimento dell’obiettivo economico perseguito e si deve indagare se vi sia reale fungibilità con le soluzioni eventualmente prospettate dal fisco.
La clausola generale c.d. antiabuso attualmente è contenuta nell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000, il quale prevede che: “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti“. Inoltre, ai sensi del comma 2, lett. a) “si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”. Si aggiunge che “sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato“.
Ai sensi del comma 2, lett. b) “si considerano vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario“. Si chiarisce che, “ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale” (comma 4), “non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono alla finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente” (comma 3).
La Corte ha precisato che le “scelte imprenditoriali” non possono essere sindacate nel merito, tranne che in ipotesi di evidente incoerenza delle spese sostenute con l’attività di impresa. Il principio di inerenza esclude la deducibilità di costi che sono estranei alla vita dell’impresa.
L’inerenza è, infatti, un nesso funzionale che lega il costo alla vita dell’impresa. Se, dunque, un costo non è sostenuto in funzione della produzione dei ricavi, allora non è deducibile.
Pertanto, non sono deducibili le spese che l’imprenditore sostiene per sè o le spese che una società si accolli in assenza di connessione tra le spese stesse e l’attività economica della società.
L’Agenzia delle Entrate può, allora, disconoscere la deducibilità di spese che non sono sostenute in funzione dell’impresa.
L’inerenza di una spesa non può essere negata per il solo fatto che appaia eccessiva, tranne il caso in cui la misura non sia tale da fondare una valutazione di estraneità alla sfera economica dell’impresa.
La macroscopica irrazionalità e sproporzione di una operazione consente, dunque, di ravvisare indici sintomatici di “spessore” in ordine alla non inerenza del costo sopportato, con conseguente censurabilità, ai fini fiscali, della condotta dei soggetti che tali operazioni hanno effettuato.
Il controllo del fisco, però, non può interferire nel merito delle scelte imprenditoriali, tranne in ipotesi in cui la sproporzione tra le prestazioni sia rilevante ed evidente ictu oculi.
La libertà delle scelte imprenditoriali in taluni casi sono sindacabili. Infatti, un imprenditore cerca di ridurre i costi. Pertanto, in presenza di un comportamento che sfugga a questo parametro di buon senso e in assenza di una sua diversa giustificazione razionale, è legittimo il fondato sospetto che la incongruenza sia soltanto apparente e che dietro di essa si celi una diversa realtà. Le varie operazioni poste in essere dall’imprenditore devono avere un fine logico e devono rispondere a criteri di logica economica, funzionale a meccanismi di mercato.
Pertanto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la “ragione e la coerenza economica della stessa”, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.
L’inerenza è una relazione tra due concetti – la spesa e l’impresa – che implica un accostamento concettuale tra due circostanze per cui il costo assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, ma in virtù della sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili.
La Suprema Corte ha sottolineato – come qui già anticipato nel paragrafo precedente – che la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell’abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonchè nella tendenza all’oggettivazione del diritto commerciale ed all’attribuzione di rilevanza giuridica all’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare.
Non si può, quindi, opporre l’esistenza di un socio intermedio, avente la natura di personalità giuridica, per sottrarre i pochi soci effettivi dell’impresa alla presunzione di essersi ripartiti gli utili non contabilizzati.
La Corte di Cassazione ha osservato che sarebbe evidente che la clausola generale c.d. antiabuso trovi applicazione anche nel caso di specie, in cui non sussistevano valide ragioni economiche sottese ad un costo non inerente all’attività della società.
Con particolare riferimento all’eccezione del contribuente secondo cui la presunzione di distribuzione degli utili potrebbe operare solo in caso di accertamento di maggiori ricavi e non invece in presenza di mancato riconoscimento di costi in deduzione, la Corte di legittimità, ha ritenuto che gli utili da presumersi come distribuiti possono derivare sia da maggiori ricavi che da costi inesistenti o indeducibili.
Infatti, costi indebitamente detratti ed utili sarebbero equivalenti, in quanto il risparmio illecito di imposta si risolve in un indebito arricchimento sempre sulla scorta della legittima presunzione di distribuzione ai soci degli utili realizzati anche nel caso di società di capitali quando la base azionaria è a ristretta compagine sociale.
Invero, in caso di società a ristretta base partecipativa, secondo la Corte di Cassazione sarebbe legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili.
Fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinverrebbe nella “complicità” che normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone, in genere da due fino ad un massimo di sei (ma non v’è alcun dato numerico preciso, trattandosi di una presunzione semplice), sicchè vi è la presunzione che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, salva la prova contraria a carico del contribuente. Non sarebbe, poi, in alcun modo necessaria l’esistenza di un rapporto di parentela stante l’esiguità del numero dei soci.
Nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili il fatto noto, che sorregge la distribuzione degli utili extracontabili, non sarebbe costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Tali principi sono stati completati precisandosi che la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione – come già sopra indicato – della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.
Secondo la Corte di Cassazione, quindi, sarebbe errato ritenere che la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili da parte di società di capitali a ristretta base azionaria si applichi solo se il maggior reddito accertato tragga origine da ricavi occultati o da costi fittizi, ma non nell’ipotesi di costi indeducibili a fronte dei quali non c’è stata la costituzione di alcuna provvista finanziaria occultata da poter distribuire.
Infatti, per la Suprema Corte i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sicchè quando essi siano “fittizi” o “indeducibili”, scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l’indeducibilità o inesistenza di costi.
Tale principio, invero, troverebbe applicazione nelle società a ristretta base partecipativa quando la società abbia indicato in bilancio dei costi inesistenti, quindi indeducibili perchè non documentati.
In tale ipotesi, infatti, i costi non sarebbero stati in alcun modo sostenuti dalla società, sicchè il reddito di impresa effettivo conseguito nel corso dell’esercizio sarebbe costituito da quello dichiarato con l’aggiunta però dei costi inesistenti. Tale reddito maggiorato, quindi, si presume sia stato distribuito nel corso del medesimo esercizio ai soci.
La situazione sarebbe analoga anche nel caso in cui il costo è indeducibile, per le più variegate ragioni (magari perchè è stato violato il principio di competenza D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 109 sicchè la somma doveva essere versata in altro esercizio, o per mancata inerenza o per violazione di norme fiscali, come il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 99), ma è stato effettivamente sostenuto, con somme erogate in concreto dalla società.
Anche in tali casi la società maturerebbe un reddito di impresa di importo maggiore a quello dichiarato, con presunzione di distribuzione dello stesso ai soci in proporzione della quota posseduta.
In tali ipotesi, infatti, la società avrebbe erogato tutte le somme presenti nel passivo del conto economico tra i costi, ma si tratta di costi indeducibili che vanno ad alterare il conto economico, che, una volta emendato da tale errore, comporterebbe inevitabilmente ricavi maggiori e, quindi, un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato.
Anche in questo caso si genera un maggiore reddito che si presume distribuito ai soci delle società a ristretta partecipazione.
Per cui, anche i costi non deducibili portano ad un aumento del reddito di impresa e ad una conseguente distribuzione dei maggiori utili tra i soci di società a ristretta partecipazione.
In particolare, la Corte di legittimità aveva già osservato in precedenza che i costi fiscalmente non deducibili sarebbero per loro natura costi neutrali ai fini fiscali, nel senso che di essi non è dato tener conto ai fini della determinazione della base imponibile, la cui quantificazione sarebbe quindi da ritenere essere stata comunque alterata, con conseguente inevitabile ricaduta sulla quantificazione delle imposte.
Tale orientamento giurisprudenziale è stato seguito dalla Suprema Corte con la sentenza in commento, laddove si è ritenuto che, i costi indeducibili, quale che sia la ragione di tale indeducibilità, comunque, non possono essere considerati nel passivo del conto economico del bilancio, che, per il principio di derivazione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 83 è alla base del bilancio fiscale.
Pertanto, una volta eliminate le poste indeducibili dal passivo del conto economico, ne scaturisce, a parità dei ricavi già contabilizzati, un aumento del reddito di impresa e maggiori imposte alla società e, quindi, ai soci.
Per questa via la Suprema corte è giunta a confermare la legittimità dell’imputazione al socio degli utili occulti, prodotti della società a ristretta base di partecipanti, derivanti dal disconoscimento della deduzione di costi non inerenti.
4. La difesa tributaria di uno Studio Legale Tributario
Alla luce del fatto che il contenzioso tributario diventa sempre più “aleatorio” e le conseguenze della soccombenza particolarmente gravose per il contribuente, bisogna rivalutare il dialogo e il confronto con il Fisco e, in primo luogo, con l’Agenzia delle Entrate.
Ebbene, in questi casi è meglio lasciare il contenzioso tributario come “ultima spiaggia”, ammesso che ve ne siano i presupposti, pena la “scure” della condanna al pagamento delle spese di giudizio.
In queste scelte costituisce un passaggio fondamentale quello di rivolgersi ad uno Studio Legale Tributario, al fine di valutare con la massima cura:
- la strategia più adatta per difendersi dall’avviso di accertamento;
- la presenza di vizi che possano giustificare la presentazione di un ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;
- le possibilità che il ricorso possa essere accolto in Commissione Tributaria Provinciale.
Trattasi, quindi, di una valutazione estremamente tecnica e meticolosa, che non può essere svolta dallo stesso contribuente che non abbia adeguata competenza ed esperienza nel contenzioso tributario.
In assenza delle predette valutazioni, da operarsi con l’assistenza di uno Studio Legale Tributario, il contribuente potrebbe correre il concreto pericolo:
- o di sottovalutare degli strumenti per la definizione in “transazione” dell’avviso di accertamento e di avviare un contenzioso perso in partenza che lo vedrà costretto a pagare, oltre alle imposte e alle sanzioni dovute, anche le spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate (magari anche per diversi gradi di giudizio);
- oppure, di pagare le somme richieste con l’avviso di accertamento, nonostante questo sia affetto da un grave vizio che, se denunciato con ricorso, avrebbe indotto la Commissione Tributaria Provinciale ad annullare l’intero atto impositivo, con nessuna imposta e sanzione dovuta dal contribuente.
Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza in materia di contenzioso tributario, assistendo persone fisiche e società nelle valutazioni degli strumenti più adatti al preciso caso concreto per la migliore difesa degli interessi del contribuente, le quali vengono svolte in 3 fasi:
- analisi preliminare circa la sussistenza di vizi dell’avviso di accertamento e dello strumento più adeguato per farli valere;
- valutazioni circa l’opportunità di avviare un contenzioso tributario;
- eventuale assistenza del contribuente nella presentazione del ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
Per richiedere la difesa tributaria o una consulenza fiscale internazionale scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.