I soggetti che detengono conti correnti, società, attività finanziarie o immobili all’estero sono tenuti a dichiararli nel Quadro RW allegato alla dichiarazione dei redditi, per rispettare gli obblighi di legge in materia di monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero.
1. Quadro RW: i soggetti obbligati
Obbligati alla compilazione del Quadro RW sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, società semplici e simili, fiscalmente residenti in Italia.
Oltre che i possessori c.d. diretti o formali degli investimenti e delle attività all’estero, l’obbligo interessa anche i soggetti che hanno la disponibilità e il potere di movimentazione.
Inoltre, tali obblighi riguardano anche i soggetti c.d. titolari effettivi, i quali non sono formalmente titolari di attività e investimenti esteri, ma li detengono attraverso altri soggetti, come società, fondazioni o trust.
Vi sono, altresì, dei casi in cui l’obbligo di compilazione del Quadro RW riguarda diversi soggetti per ciascuna attività o investimento all’estero, quali:
- contestazione o comunione: in questo caso gli obblighi in materia di Quadro RW devono essere adempiuti da ogni soggetto, indicando l’intero valore dei beni e la percentuale di possesso detenuta;
- beni sui quali sussistono diversi diritti reali: ad esempio in caso di intestazione di usufrutto e nuda proprietà di un immobile a diversi soggetti, questi dichiareranno nel Quadro RW, rispettivamente, la quota di nuda proprietà e quella di usufrutto.
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2. Attività o investimenti da dichiarare nel Quadro RW
Sotto il profilo oggettivo, i contribuenti interessati devono indicare nel Quadro RW le seguenti attività o investimenti, se detenuti all’estero:
- conti correnti;
- attività finanziarie estere oppure i cui rendimenti sono pagati da soggetti non residenti;
- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (es. partecipazioni in società estere);
- immobili;
- preziosi, opere d’arte e yacht;
- assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione emesse da imprese assicuratrici non residenti.
3. Esoneri dall’obbligo di compilazione del Quadro RW
La legge prevede talune ipotesi in cui, anche in presenza dei suddetti presupposti soggettivi e oggettivi per la presentazione del Quadro RW, i contribuenti non sono tenuti alla relativa compilazione, quali:
- per i dipendenti dello Stato italiano o di alcune organizzazioni internazionali che lavorano all’estero;
- per i frontalieri (contribuenti residenti in Italia che lavorano in zone di frontiera o in Stati limitrofi);
- le attività e gli investimenti esteri affidati in gestione o in amministrazione ad intermediari e a fiduciarie residenti in Italia e per i contratti stipulati attraverso gli stessi, se questi intervengono a tassare alla fonte i flussi reddituali;
- i depositi e i conti correnti bancari esteri il cui valore massimo complessivo non sia stato superiore a € 15.000 nell’ultimo periodo d’imposta;
- gli immobili detenuti all’estero, già dichiarati nel Quadro RW negli anni precedenti, per i quali non si è verificata alcuna variazione di valore nell’ultimo anno d’imposta.
4. Le sanzioni per la mancata compilazione del Quadro RW
- In caso di violazione dell’obbligo di compilazione del Quadro RW con riferimento alle attività o agli investimenti detenuti all’estero, la legge prevede l’applicazione di una sanzione dal 3% al 15% dei valori non dichiarati.
- Quando, invece, gli investimenti o le attività estere sono detenuti in uno dei Paesi black list, le sanzioni sono raddoppiate, diventando dal 6% al 30% dei valori non dichiarati. In questa ipotesi, inoltre, si presume che le attività o gli investimenti esteri non dichiarati siano costituiti da redditi sottratti ad imposizione i quali, in mancanza di prova contraria da parte del contribuente, possono essere recuperati a tassazione dall’Agenzia delle Entrate.
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