Quadro RW 2023: conti, società e immobili all’estero

I soggetti che detengono conti correnti, società, attività finanziarie o immobili all’estero sono tenuti a dichiararli nel Quadro RW allegato alla dichiarazione dei redditi, per rispettare gli obblighi di legge in materia di monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero.

1. Quadro RW: i soggetti obbligati

Obbligati alla compilazione del Quadro RW sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, società semplici e simili, fiscalmente residenti in Italia.

Oltre che i possessori c.d. diretti o formali degli investimenti e delle attività all’estero, l’obbligo interessa anche i soggetti che hanno la disponibilità e il potere di movimentazione.

Inoltre, tali obblighi riguardano anche i soggetti c.d. titolari effettivi, i quali non sono formalmente titolari di attività e investimenti esteri, ma li detengono attraverso altri soggetti, come società, fondazioni o trust.

Vi sono, altresì, dei casi in cui l’obbligo di compilazione del Quadro RW riguarda diversi soggetti per ciascuna attività o investimento all’estero, quali:

  • contestazione o comunione: in questo caso gli obblighi in materia di Quadro RW devono essere adempiuti da ogni soggetto, indicando l’intero valore dei beni e la percentuale di possesso detenuta;
  • beni sui quali sussistono diversi diritti reali: ad esempio in caso di intestazione di usufrutto e nuda proprietà di un immobile a diversi soggetti, questi dichiareranno nel Quadro RW, rispettivamente, la quota di nuda proprietà e quella di usufrutto.

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2. Attività o investimenti da dichiarare nel Quadro RW

Sotto il profilo oggettivo, i contribuenti interessati devono indicare nel Quadro RW le seguenti attività o investimenti, se detenuti all’estero:

  • conti correnti;
  • attività finanziarie estere oppure i cui rendimenti sono pagati da soggetti non residenti;
  • partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (es. partecipazioni in società estere);
  • immobili;
  • preziosi, opere d’arte e yacht;
  • assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione emesse da imprese assicuratrici non residenti.

3. Esoneri dall’obbligo di compilazione del Quadro RW

La legge prevede talune ipotesi in cui, anche in presenza dei suddetti presupposti soggettivi e oggettivi per la presentazione del Quadro RW, i contribuenti non sono tenuti alla relativa compilazione, quali:

  • per i dipendenti dello Stato italiano o di alcune organizzazioni internazionali che lavorano all’estero;
  • per i frontalieri (contribuenti residenti in Italia che lavorano in zone di frontiera o in Stati limitrofi);
  • le attività e gli investimenti esteri affidati in gestione o in amministrazione ad intermediari e a fiduciarie residenti in Italia e per i contratti stipulati attraverso gli stessi, se questi intervengono a tassare alla fonte i flussi reddituali;
  • i depositi e i conti correnti bancari esteri il cui valore massimo complessivo non sia stato superiore a € 15.000 nell’ultimo periodo d’imposta;
  • gli immobili detenuti all’estero, già dichiarati nel Quadro RW negli anni precedenti, per i quali non si è verificata alcuna variazione di valore nell’ultimo anno d’imposta.

4. Le sanzioni per la mancata compilazione del Quadro RW

  • In caso di violazione dell’obbligo di compilazione del Quadro RW con riferimento alle attività o agli investimenti detenuti all’estero, la legge prevede l’applicazione di una sanzione dal 3% al 15% dei valori non dichiarati.
  • Quando, invece, gli investimenti o le attività estere sono detenuti in uno dei Paesi black list, le sanzioni sono raddoppiate, diventando dal 6% al 30% dei valori non dichiarati. In questa ipotesi, inoltre, si presume che le attività o gli investimenti esteri non dichiarati siano costituiti da redditi sottratti ad imposizione i quali, in mancanza di prova contraria da parte del contribuente, possono essere recuperati a tassazione dall’Agenzia delle Entrate.

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5. Consulenza fiscale internazionale per il caso concreto

Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.

La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.

Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.

Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.

Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.

D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.

Quindi la verifica da parte di un professionista specializzato in fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso caso concreto costituisce un passaggio essenziale.

Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza nell’analisi delle questioni di fiscalità internazionale.

Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale allo Studio ITAXA per il tuo preciso caso concreto, scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.