La Legge di Bilancio 2017 introduce il nuovo regime fiscale per la tassazione forfettaria dei redditi prodotti all’estero dai nuovi soggetti residenti, c.d. resident non domiciled, al fine di attrarre in Italia i soggetti esteri facoltosi e favorire nuovi investimenti nel nostro Paese.
1. Le caratteristiche del regime resident non domiciled
Il nuovo regime resident non domiciled, previsto nell’art. 24-bis del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986) in una versione che si ispira ai modelli già in vigore in Regno Unito, Portogallo e Malta, permette alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di non scontare l’imposta IRPEF progressiva sui redditi prodotti all’estero, ma di pagare solo un’imposta sostitutiva su questi ultimi ad esclusione, per i primi 5 anni, delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
Ai fini dell’applicabilità del regime è necessario che gli interessati non risultino fiscalmente residenti in Italia per un periodo di almeno 9 anni nel corso dei 10 anni precedenti all’entrata in vigore dell’opzione.
Per esercitare l’opzione i contribuenti devono presentare preventivamente un apposito interpello all’Agenzia delle Entrate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui viene trasferita la residenza, indicando anche i Paesi in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale, consentendo all’Ufficio di comunicare le relative informazioni ai rispettivi Stati esteri.
L’opzione può essere presentata anche a favore dei familiari dell’interessato e in essa può esprimersi la volontà di non applicare il regime resident non domiciled ai redditi prodotti in particolari Paesi, per i quali continuerebbe ad operare il regime di tassazione ordinaria dei redditi esteri.
Coloro che optano per il nuovo regime, inoltre, beneficiano di agevolazioni per il rilascio del visto d’ingresso nel nostro Paese e dell’esonero dagli obblighi previsti ai fini del monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero.
Gli effetti dell’opzione cessano per:
- scelta dell’interessato;
- il decorso di 15 anni dal primo anno di validità dell’opzione;
- omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva.
2. Il livello di tassazione fisso
Per effetto dell’opzione ogni anno i contribuenti pagano un’imposta sostitutiva di € 100.000, a prescindere dai redditi esteri effettivamente prodotti, mentre i relativi familiari versano un’imposta sostitutiva di € 25.000.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva non dà diritto al credito per le imposte eventualmente pagate all’estero, che spetta solo per i redditi prodotti nei Paesi per i quali, in sede di opzione, si è richiesto di applicare il regime di tassazione ordinario.
Inoltre, i beneficiari del regime resident non domiciled sono esentati dal versamento delle imposte di bollo, dalle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE nonché dalle imposte di successione e donazione relative alle attività detenute all’estero.
3. I vantaggi del nuovo regime per gli stranieri facoltosi
Il nuovo regime resident non domiciled è sicuramente indirizzato alla categoria dei soggetti non residenti che detengono grandi patrimoni all’estero, appartenenti alla categoria dei HNWI (“ high net worth individuals ”), i quali pur trasferendo la loro residenza fiscale in Italia hanno la possibilità di non venire assoggettati al principio di tassazione dei redditi su base mondiale, normalmente applicato ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia, e di scontare un’imposizione fissa più bassa di quella ordinaria.
La scelta dell’opzione per il regime resident non domiciled deve, tuttavia, essere ponderata in ragione delle caratteristiche delle giurisdizioni fiscali straniere in cui vengono prodotti i redditi dell’interessato, perché dal concorso del nostro Paese con gli altri Stati nella tassazione di tali redditi potrebbero derivarne fenomeni di doppia imposizione, i quali non sempre verrebbero evitati attraverso l’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.