Residenza fiscale all’estero: quali controlli?

Con la Circolare n. 1/2018, recante il “Manuale operativo in materia di contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali”, la Guardia di Finanza, tra le altre tematiche, si è occupata di fornire le direttive per l’azione di contrasto ai fenomeni di evasione e di elusione fiscale a livello internazionale.

Particolare importanza nella Circolare viene data alle indicazioni che i militari devono seguire nel condurre le indagini volte alla lotta ai fenomeni di “esterovestione”.

Le indicazioni operative costituiscono un valido riferimento per comprendere quali modalità utilizza il Fisco per scovare i casi in cui, nonostante il formale trasferimento all’estero della residenza fiscale delle persone fisiche oppure la costituzione all’estero di società, tali soggetti mantengono comunque un legame con l’Italia, che permette di ivi ricondurre la relativa residenza fiscale.

1. Residenza fiscale delle persone fisiche: modalità di controllo

Per quanto concerne le indicazioni operative in merito alle persone fisiche, viene stabilito che i militari della Guardia di Finanza hanno come obiettivo principale quello di individuare i casi in cui il trasferimento della residenza anagrafica costituisca solo un espediente posto in essere da soggetti che continuano a mantenere la residenza o il domicilio in Italia.

In tali casi, infatti, la mera cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente in Italia e l’iscrizione all’AIRE non costituisce un fattore determinate ai fini della dimostrazione del trasferimento all’estero, ben potendo il Fisco dimostrare con ogni mezzo che il domicilio o la residenza dell’interessato permanga in Italia.

Per cui, l’effettivo mantenimento in Italia della residenza del contribuente può essere desunto, a titolo esemplificativo, dai seguenti fattori:

  • la disponibilità di una abitazione permanente;
  • la presenza della famiglia;
  • l’accreditamento di propri proventi dovunque conseguiti;
  • il possesso di beni anche mobiliari;
  • la partecipazione a riunioni d’affari;
  • la titolarità di cariche sociali;
  • il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o club;
  • l’organizzazione della propria attività e dei propri impegni, anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.

Dalla valutazione dell’insieme di fattori di natura sia personale sia economica è possibile capire se il soggetto formalmente fiscalmente residente all’estero non sia, in realtà, rimasto fiscalmente residente in Italia.

Tale analisi viene condotta su un piano squisitamente concreto, pertanto le informazioni relative al contribuente possono essere acquisite nei modi più diversi possibili, ivi compreso facendo riferimento alla stampa locale, nazionale ai mass media in genere, oltre che a pubblicazioni di carattere autobiografico, anche attraverso internet (siti web e social network).

Quindi, viene richiesto ai verificatori di procedere:

  • nel caso di contribuenti iscritti all’AIRE, a reperire notizie certe sulla posizione storicoanagrafica risultante presso il Comune dell’ultimo domicilio fiscale in Italia;
  • a controllare l’esistenza di elementi di collegamento materiali tra la persona fisica e il territorio dello Stato (es. permanenza in Italia, all’attività lavorativa svolta, partecipazione a riunioni d’affari, esistenza di  rapporti commerciali, bancari, familiari, al sostenimento di spese sul territorio dello Stato);
  • ad acquisire tutte le informazioni disponibili nelle banche dati (es. posizione reddituale ed eventuale percezione di redditi da parte di soggetti residenti, possesso di beni mobili ed immobili, titolarità di cariche sociali, esistenza di utenze di cui la persona risulta intestataria – anche indirettamente – e altre circostanze del genere);
  • ad esaminare gli atti relativi ad alcune operazioni “tipiche”, quali donazioni, compravendite, costituzione di società o conferimenti in società, da sottoporre ad accurata valutazione anche relativamente alla natura dei rapporti intercorrenti tra il soggetto attenzionato e quelli indicati negli atti stessi quali cointeressati;
  • a raccogliere informazioni relative alle movimentazioni di capitali da e per l’estero, al luogo ed alla data di emissione di assegni bancari, nonché agli investimenti in titoli azionari ed obbligazionari italiani.

Nell’ambito dei controlli relativi alla residenza fiscale dei contribuenti i verificatori possono avvalersi della collaborazione di altri Enti e, che si sostanzia:

  • nei piani di controllo “di comune accordo” fra INPS e Agenzia delle Entrate e nello scambio reciproco dei dati e delle informazioni, mirati ad una maggiore efficacia dei controlli sugli adempimenti fiscali e contributivi da parte di soggetti non residenti o residenti da meno di 5 anni;
  • nella comunicazione, da parte dei Comuni, all’Agenzia delle Entrate, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, i dati dei richiedenti, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali esteri non dichiarati
  • nell’attività dei Comuni volta a confermare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale; con vigilanza per i successivi 3 anni da parte dei Comuni e dell’Agenzia delle Entrate.

A ciò bisogna aggiungere che i verificatori possono avvalersi degli strumenti per lo scambio di informazioni a livello internazionale con gli altri Paesi, al fine di verificare se il contribuente oggetto di controllo abbia o meno un concreto collegamento con lo Stato estero in cui ha formalmente trasferito la propria residenza fiscale.

Infine, per il contrasto al fenomeno della “esterovestizione” delle persone fisiche assume particolare rilevanza l’utilizzo, da parte dei controllori, dell’applicativo SO.NO.RE., il quale permette di selezionare le persone fisiche che, pur non risultando formalmente residenti in Italia, si contraddistinguono per alcuni collegamenti con il nostro Paese.

Lo stesso programma permette anche di individuare i cittadini stranieri che, pur essendo presenti da diversi anni in Italia, qui non hanno mai proceduto ad iscriversi all’Anagrafe della popolazione residente.

2. Residenza fiscale delle società: controllo sulla “esterovestizione”

Le direttive sui controlli fiscali riguardano anche il tema della residenza fiscale degli enti, finalizzati alla lotta al fenomeno della “esterovestizione” societaria.

Sotto tale profilo, si evidenzia che tra i tre elementi considerati dal nostro ordinamento ai fini della individuazione della residenza fiscale delle società, vale a dire la sede legale, la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale, particolare importanza viene attribuita a questi ultimi due requisiti.

Infatti, viene ritenuto che proprio dietro i concetti più concreti di “sede amministrativa” e “oggetto sociale” si nascondono i fenomeni di “esterovestizione”.

Per cui, in una prospettiva sostanzialistica, per individuare la sede amministrativa viene considerato il luogo dal quale provengono gli impulsi volitivi dell’attività, ovvero dove si organizza e dirige la gestione sociale.

A tale fine gli elementi da considerare sono, ad esempio, la residenza degli amministratori, il luogo di gestione dei conti finanziari dell’impresa e dove si svolge l’attività di direzione della stessa.

Si è, ancora precisato, che ai fini dell’analisi della residenza fiscale delle società non bisogna prendere in considerazione il ruolo degli amministratori di diritto, quanto soprattutto quello degli amministratori di fatto. Infatti, con la diffusione delle figure degli amministratori “professionali” e di società di domiciliazione ubicate all’estero, è molto probabile che questi fungano da “schermo” rispetto agli amministratori di fatto (magari residenti in Italia).

Ciò, in base all’esperienza della Guardia di Finanza, si verifica specialmente quando i compensi degli amministratori sono particolarmente bassi o vi siano degli accordi che limitino le responsabilità di alcuni amministratori stranieri oppure, ancora, si assiste alla particolare ingerenza dei soci nelle decisioni che normalmente spettano esclusivamente agli amministratori.

Ulteriore verifica riguarda l’oggetto principale dell’impresa, al fine di individuare il luogo di svolgimento delle attività che hanno consentito la conclusione di atti e negozi.

In tal caso, il controllo ha ad oggetto il personale, la residenza delle controparti contrattuali dell’impresa, i mercati di approvvigionamento e di sbocco nonché la localizzazione dei conti correnti e delle disponibilità finanziarie.

Ciò comporta che, quando l’attività svolta in Italia sia preponderante rispetto a quella estera, con molta probabilità i verbalizzanti individueranno nel nostro Paese l’oggetto principale e, quindi, la residenza fiscale dell’ente.

Anche a tal riguardo, i verbalizzanti hanno la disponibilità di banche dati adeguate a scovare i fenomeni di “esterovestizione”.

E, infatti, con il servizio E.B.R. (European Business Register) i militari della Guardia di Finanza hanno la possibilità di ottenere le informazioni sulle imprese operanti negli altri Stati europei, cosicché da verificare le caratteristiche della società sottoposta a controllo.

Con la banca dati ORBIS, inoltre, la Guardia di Finanza ha accesso alle informazioni riguardante circa 200 milioni di aziende localizzate in tutto il mondo.

Quello della residenza fiscale è divenuto oramai un tema molto delicato sia per le persone fisiche sia per le società, attesi gli ampi poteri d’indagine di cui dispone il Fisco per scovare i fenomeni di “esterovestizione”. Risulta quindi fondamentale procedere ad una verifica preliminare delle posizioni fiscali dei contribuenti fiscalmente residenti all’estero, sia per  individuare eventuali anomalie fiscali sia per fugare ogni pericolo di incappare in contestazioni fiscali per “esterovestizione”.

Per richiedere una consulenza fiscale internazionale  scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.

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