Residenza fiscale: sbagliato l’interpello all’Agenzia delle Entrate

Sempre più frequentemente i contribuenti propongono istanza di interpello davanti all’Agenzia delle Entrate al fine di chiarire questioni legate alla localizzazione della propria residenza fiscale per determinati anni d’imposta.

Di seguito vedremo come questa sia una pratica errata, così come evidenziato dalla stessa Amministrazione finanziaria in alcune sue risposte ad interpelli proprio relativi alla qualificazione della residenza fiscale dell’istante.

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1. Le istanze di interpello per la determinazione del Paese della residenza fiscale

Con diverse risposte ad istanze di interpello l’Agenzia delle Entrate ha rigettato la richiesta di determinazione del Paese della residenza fiscale del contribuente, ritenendo di poter procedere a tal verifica solo in sede di esercizio dei propri poteri di accertamento.

In particolare, troviamo il caso di un contribuente che dichiarava all’Agenzia delle Entrate di lavorare per una società con sede in Svizzera 3 giorni a settimana (dal mercoledì al venerdì) e di trascorrere, invece, in Italia altri 4 giorni della settimana (dal sabato al martedì) in una casa vacanze insieme alla sua famiglia pur, tuttavia, evitando di trascorrere in Italia più di 183 in un anno. Il contribuente sosteneva che in tale situazione egli fosse da ritenersi fiscalmente residente in Svizzera, non trascorrendo in Italia più di 183 giorni all’anno.

Al di là della discutibile soluzione prospettata dal contribuente, in questa sede rileva come l’Agenzia delle Entrate, ancor prima di rispondere alla richiesta dell’istante, con Risposta n. 294 del 2019, ha chiarito che: “In via preliminare, si evidenzia come l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisca una questione di fatto che non può formare oggetto di istanza di interpello, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 212/2000”.

A simile conclusione il Fisco è giunto in relazione ad un’istanza di interpello presentata da un contribuente, avente cittadinanza italiana e britannica, il quale chiedeva conferma circa la sua residenza fiscale nel Regno Unito, sul rilievo che per l’anno in questione avesse lavorato per la maggior parte del periodo d’imposta nel Paese straniero e avesse presentato al consolato richiesta di iscrizione all’AIRE il 19 gennaio, nonostante l’iscrizione non si fosse perfezionata entro la prima metà dell’anno. Anche in questo caso il contribuente prospettava la soluzione secondo cui, in virtù dei fatti esposti, per l’anno in oggetto dovesse essere considerato fiscalmente residente nel Regno Unito, quindi non in Italia.

Anche in relazione a tale istanza di interpello, l’Amministrazione finanziaria, con Risposta n. 270 del 2019, ha sottolineato che: “In via preliminare, si evidenzia come l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisca una questione di fatto che non può formare oggetto di istanza di interpello, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 212/2000”.

Non potendo fornire puntuale risposta ad entrambe le istanze di interpello, l’Agenzia delle Entrate si è limitata a prospettare ai contribuenti le norme generali che disciplinano la residenza fiscale, senza assumere alcun vincolo valutativo rispetto.

2. Incompatibilità tra interpello e accertamento della residenza fiscale

L’impossibilità di proporre istanza di interpello per la verifica del Paese in cui collocare la residenza fiscale del contribuente, oltre ad essere evidenziata dall’Agenzia delle Entrate con le risposte sopra indicate, è stata ancor prima chiarita con la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016.

Con questa Circolare sono state fornite alcune delucidazioni in merito al D.Lgs. n. 156/2015 comprendente, tra le altre misure, la revisione della disciplina degli interpelli.

In particolare, nella Circolare si legge che: “l’interpello qualificatorio, al pari dell’interpello ordinario, non può comunque avere ad oggetto accertamenti di tipo tecnico. Non potrà, quindi, correttamente qualificarsi istanza di interpello quella tesa ad ottenere accertamenti di fatto” ovvero quelle fattispecie “in cui, più che rilevare l’aspetto qualificatorio, rilava il mero appuramento del fatto (c.d. accertamento di fatto)”.

In definitiva, atteso che le questioni relative all’accertamento della residenza fiscale dei contribuenti, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 917/1986, attengono a valutazioni di fatto, queste non possono essere risolte dall’Agenzia delle Entrate in risposta alle istanze di interpello.

Nel predetto contesto, le considerazioni in merito alla residenza fiscale sono rimesse ai contribuenti, i quali si ritrovano a dover valutare attentamente tutti gli elementi necessari ad allocare la propria residenza all’estero piuttosto che in Italia.

Dette analisi hanno un particolare peso, oltre che al fine di valutare l’obbligo di dichiarare anche in Italia i redditi prodotti all’estero, anche per definire l’applicabilità o meno dei benefici fiscali per il c.d. rientro dei cervelli, di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

In quest’ultimo caso, infatti, un’errata valutazione del requisito della residenza fiscale estera, potrebbe addirittura comportate il disconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’applicazione del regime fiscale di favore, con il recupero, attraverso avviso di accertamento, delle imposte ritenute evase per tutti gli anni di fruizione dell’agevolazione fiscale.

3. Consulenza fiscale internazionale per il caso concreto

Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.

La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.

Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.

Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.

Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.

D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.

Quindi la verifica da parte di un professionista specializzato in fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso caso concreto costituisce un passaggio essenziale.

Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza nell’analisi delle questioni di fiscalità internazionale.  

Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale allo Studio ITAXA per il tuo preciso caso concreto, scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.