Rientro dei cervelli: nuovi incentivi ad effetto retroattivo

Con un precedente articolo sugli incentivi fiscali in commento avevamo evidenziato come, per effetto del c.d. Decreto Crescita 2019, la normativa sul rientro dei cervelli sia stata emendata, cosicché gli incentivi fiscali sono stati estesi ad una nuova platea di contribuenti.

Più in particolare, l’art. 5 del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha modificato le disposizioni previste in materia di “rientro dei cervelli”, di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/2010, e relativamente ai “lavoratori rimpatriati”, prevista dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

I nuovi requisiti per accedere a quest’ultima categoria di agevolazioni fiscali sono i seguenti:

  • non essere risultato residente in Italia per i 2 periodi d’imposta precedente al rientro in Italia;
  • l’impegno a rimanere residente in Italia per almeno 2 periodi d’imposta;
  • svolgere la futura attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Per cui, non è più richiesto che il lavoro svolto all’estero sia caratterizzato da elevata qualificazione o specializzazione e, una volta rientrai in Italia, ivi il contribuente deve permanere per almeno 2 anni.

Gli incentivi fiscali hanno la durata di 5 anni, per il quale opera un abbattimento dell’imponibile del 70%, cosicché le imposte restano dovute sono sul 30% dei redditi percepiti.

Altresì, l’agevolazione fiscale viene estesa per ulteriori 5 anni qualora:

  • il lavoratore rientrato diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (la quale può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);
  • per il lavoratore che abbia almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.

Per tali evenienze, negli ulteriori cinque periodi di imposta i redditi prodotti concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 % del loro ammontare. Invece, per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi agevolati prodotti, negli ulteriori cinque periodi di imposta, vengono tassati solo nella misura del 10%, ovvero risultano non imponibili per la restante parte del 90%.

A ciò si aggiunge che la tassazione si applica sul 10% dei redditi prodotti anche per i lavoratori che trasferiscano la residenza fiscale nelle Regioni del Sud d’Italia (quali Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).

Quanto al requisito della residenza fiscale estera, da rispettare precedentemente al rientro in Italia, il Decreto Crescita ha mutato il quadro normativo precedente, disponendo che l’iscrizione all’AIRE non sia più condizione necessaria per accedere all’agevolazione per il “rientro dei cervelli”, bastando che il precedente trasferimento all’estero della residenza fiscale sia dimostrato in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato estero in questione.

Detta regola ha effetto retroattivo, intervenendo a sanare anche la posizione di quei lavoratori che precedentemente, non essendo stati iscritti all’AIRE per il periodo trascorso all’estero, non avevano avuto la possibilità di accedere agli incentivi in commento al loro rientro in Italia.

Nuovi incentivi fiscali con effetto retroattivo

Il citato Decreto Crescita, pur avendo incrementato gli incentivi per il rientro dei cervelli, non ha mancato di scontentare alcuni contribuenti, dal momento che le nuove agevolazioni fiscali venivano previste solo per coloro che trasferivano la propria residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2020, con esclusione, quindi, di coloro che erano rientrati precedentemente.

In particolare, paradossalmente, i lavoratori che erano rientrati subito dopo la pubblicazione del Decreto Crescita in Gazzetta Ufficiale, vale a dire subito dopo il 30 aprile 2019, non potevano accedere alle nuove agevolazioni, avendovi diritto, invece, solo coloro che rientravano in Italia a fine anno.

Detta disparità di trattamento tra finanche i contribuenti che sceglievano di rientrare in Italia in diversi periodi dello stesso anno 2019, ha spinto il Governo ad intervenire con il c.d. Decreto Fiscale (n. 124/2019, convertito con Legge n. 157/2019), con il quale le posizioni dei diversi contribuenti sono state riequilibrate.

Più precisamente, il Decreto Fiscale ha disposto che le nuove agevolazioni operano anche per i contribuenti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile 2019, ai quali pertanto si applicano le nuove percentuali di agevolazione e le opzioni di proroga degli incentivi sicuramente più “attraenti” di quelli previsti dal vecchio sistema.

Dal momento che i benefici per il rientro dei cervelli sono legati al precedente trasferimento all’estero della residenza fiscale e al suo nuovo trasferimento in Italia, l’aspetto della residenza fiscale merita di essere accuratamente valutato, onde evitare che, a seguito di un controllo dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente non sia in grado di fornire la prova della regolarità della fruizione degli incentivi per il rientro dei cervelli.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.