L’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi della tematica degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. Questa volta il Fisco ha risposto ad una Istanza di Interpello con la quale una contribuente (cittadina italiana), lavoratrice rientrata in Italia nell’anno 2017, aveva richiesto come potesse recuperare l’incentivo fiscale per i “lavoratori impatriati” una volta scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui andava esercitata l’opzione per l’agevolazione fiscale in questione.
Il caso: l’opzione per l’agevolazione fiscale non esercitata in tempo
L’Istanza di Interpello sulla quale si è espressa l’Agenzia delle Entrate è quella di una contribuente, cittadina italiana, che dopo aver lavorato diversi anni in Francia decideva di tornare in Italia per ragioni lavorative.
Più precisamente, l’interessata, in possesso di un titolo di laurea, si trasferiva in Francia il 2 dicembre 2009 (con regolare iscrizione all’AIRE), e trasferiva nuovamente la sua residenza in Italia l’8 maggio 2017 per ivi lavorare alle dipendenze di una società francese, svolgendo le proprie mansioni prevalentemente sul suolo italiano.
Essendo presente e lavorando in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta 2017, la contribuente qui tassava tutti i redditi percepiti nell’anno d’imposta 2017, attraverso la presentazione del modello Redditi Persone Fisiche 2018.
L’istante era tornata a lavorare in Italia sulla base di un pre-contratto di lavoro con la suddetta società francese e proprio in considerazione di detta attività lavorativa si giustificava anche la sua decisione di tornare a vivere nonché ad essere fiscalmente residente in Italia.
In virtù di tali circostanze, quindi, la contribuente chiedeva all’Agenzia delle Entrate se vi fossero i presupposti per usufruire degli incentivi fiscali per i “lavoratori impatriati”, di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, nonostante il fatto che non ne avesse fatto richiesta al datore id lavoro e che nella dichiarazione fiscale per l’anno 2017 (modello Redditi Persone Fisiche 2018) non avesse esercitato la relativa opzione.
L’Agenzia delle Entrate: il recupero degli incentivi vale per il futuro
Il Fisco con la Risposta n. 59 del 13 febbraio 2020 fornisce il proprio punto di vista sulla questione proposta dalla contribuente, osservando, in via preliminare, come non possa procedersi in sede di interpello ad analizzare il profilo della residenza fiscale dell’interessata, valutazione che deve essere rimandata ad una eventuale successiva fase di accertamento fiscale.
L’Agenzia delle Entrate prosegue con la sua risposta analizzando i profili più strettamente interpretativi della normativa da applicarsi nel caso di specie.
Per cui è stato rilavato come l’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati“, successivamente modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 34/2019 (convertito dalla Legge n. 58/2019), in vigore dal 1° maggio 2019, nuovo regime che trova applicazione (ai sensi dell’articolo 13-ter, comma 1, del D.L. n. 124/2019, convertito dalla Legge n. 157/2019), a partire dal già 2019 per i soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.
Per coloro che sono rientrati in Italia prima di quella data, continua ad operare la vecchia formulazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, secondo cui l’agevolazione fiscale per cui i redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione della base imponibile solo nella misura del 50%, e non quindi di quella del 30% (o per alcuni casi 10%) attualmente prevista.
Sempre secondo la precedente formulazione della norma, osserva il Fisco, per quanto riguarda i soggetti “laureati”, i destinatari del beneficio fiscale erano i cittadini dell’Unione europea (o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale) che:
- avessero svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più ovvero avessero svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione postlauream;
- fossero risultati fiscalmente residenti all’estero per almeno 2 anni;
- si fossero impegnati a rimanere fiscalmente residenti in Italia per almeno 2 anni dal loro rientro.
Ebbene, a tutte queste condizioni il contribuente poteva fruire dell’agevolazione per i “lavoratori impatriati laureati” per un quinquennio, a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Il Fisco sottolinea che elemento fondamentale affinché possa applicarsi il beneficio in questione è quello del necessario collegamento tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e lo svolgimento ivi dell’attività lavorativa, non essendo, tra l’altro, richiesto che l’attività lavorativa debba essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni.
L’agevolazione fiscale, quindi, viene fruita dal lavoratore sotto forma di riduzione delle ritenute operate dal datore di lavoro (anche a conguaglio) su richiesta dell’interessato oppure, ove non possibile, direttamente in fase di dichiarazione dei redditi attraverso l’indicazione del redditi da lavoro dipendente in misura ridotta.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il fatto che la contribuente avesse sottoscritto con la società francese, in data 24 aprile 2017, un accordo precontrattuale, fosse idoneo a giustificare un collegamento tra il trasferimento della sua residenza fiscale in Italia e il futuro lavoro che sempre in Italia avrebbe svolto alle dipendenze della citata società estera.
E’ stato, quindi, ritenuto che se la contribuente riuscisse effettivamente a dimostrare la sua residenza fiscale estera per gli anni pregressi, nessun ostacolo, sul piano “astratto”, poteva frapporsi all’operatività dell’agevolazione fiscale in questione.
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha preso atto del fatto che, sebbene meritevole dell’agevolazione fiscale, la contribuente in “concreto” non aveva provveduto, per l’anno d’imposta 2017, né a farne richiesta al proprio datore di lavoro né ad esercitarne l’opzione nella propria dichiarazione dei redditi.
Da questi rilievi l’Agenzia delle Entrate ha fatto derivare due conseguenze, vale a dire che:
- per l’anno d’imposta 2017, la contribuente ha perso il diritto all’agevolazione fiscale per i “lavoratori impatriati”;
- per i successivi anni l’interessa può fruire dell’incentivo fiscale facendone richiesta al proprio datore di lavoro e esercitandone l’opzione nella propria dichiarazione dei redditi.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate appare di grande utilità perché, sebbene abbia negato la possibilità che un contribuente usufruisca dell’agevolazione fiscale per i “lavoratori impatriati” qualora se non ne ha fatto richiesta al datore di lavoro e nemmeno vi abbia “tempestivamente” optato nella dichiarazione fiscale, d’altro canto ha riconosciuto al lavoratore il diritto di continuare a fruire dell’incentivo fiscale quantomeno per i restanti periodi d’imposta per i quali esso risulti astrattamente applicabile.
Per richiedere la difesa tributaria o una consulenza fiscale internazionale scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA