Riscossione all’estero delle imposte dovute in Italia

In un’economia globalizzata, in cui i contribuenti dispongono di interessi economici diffusi tra i diversi Paesi, assume particolare importanza, per le Amministrazioni finanziarie degli Stati coinvolti, oltre all’attività di accertamento delle imposte evase, anche la loro riscossione ed esecuzione forzata a livello transnazionale, per garantire l’attuazione della pretesa tributaria.

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1. Collaborazione internazionale per la riscossione all’estero delle imposte

Nell’ambito della fiscalità internazionale, l’accertamento delle imposte da parte dello Stato può riguardare sia la posizione di contribuenti residenti che producono redditi all’estero sia quella dei contribuenti non residenti che percepiscono redditi che hanno fonte nel proprio territorio.

Tuttavia, l’accertamento delle imposte non completa il procedimento di attuazione della pretesa tributaria, se ad esso non segue l’adempimento spontaneo all’obbligo di pagamento del dovuto da parte del contribuente, ben potendo quest’ultimo opporsi al credito vantato dall’Amministrazione finanziaria.

Quando la riscossione delle imposte deve avvenire all’estero, perché il contribuente è fiscalmente residente all’estero oppure perché il patrimonio da aggredire del contribuente residente sia localizzato all’estero, l’Agenzia delle Entrate è costretta a collaborare con lo Stato estero per soddisfare la propria pretesa.

Da questo punto di vista, la propensione degli Stati a collaborare tra di loro per garantire la riscossione delle imposte all’estero ha subito dei forti mutamenti negli anni.

Infatti, in un primo momento nella comunità internazionale è stato affermato il principio della “non collaborazione” fiscale tra gli Stati nell’attuazione, all’interno del proprio territorio, della pretesa tributaria vantata dagli altri Stati. Ciò accadeva perché l’esecuzione dei provvedimenti del Paese straniero nel territorio di un altro Stato era vista come un’azione di ingerenza nella sovranità altrui.

Negli ultimi anni, però, l’intensificarsi dei traffici economici internazionali ha permesso ai contribuenti con interessi transnazionali di sottrarsi agli obblighi fiscali rispetto ai redditi prodotti all’estero, danneggiando le finanze degli Stati coinvolti.

Proprio la diffusione, sempre più capillare, dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale internazionale ha spinto gli Stati ad attribuire primaria importanza alla riscossione delle proprie imposte sul territorio degli altri Stati, quale strumento di tutela delle relative economie internazionali, giungendo alla conclusione che la “collaborazione” fiscale nelle procedure di riscossione all’estero delle imposte costituisce preciso interesse di tutti, anche al fine di garantire l’uguaglianza dei cittadini dinanzi agli obblighi tributari previsti dai diversi Paesi.

La “collaborazione” tra gli Stati per garantire la riscossione all’estero delle imposte è stata attuata con diversi strumenti giuridici di carattere internazionale, i quali, pur avendo ciascuno le proprie peculiarità, hanno come comune obiettivo quello di permettere che all’accertamento delle imposte possa seguire la relativa riscossione anche all’estero, per garantire l’attuazione delle norme tributarie dei singoli Stati anche al di fuori dei rispettivi territori.

I principali strumenti utilizzati dagli Stati per la riscossione all’estero delle imposte sono i seguenti:

  • Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni;
  • Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia tributaria;
  • Direttiva UE n. 2010/24/UE.

2. Riscossione all’estero delle imposte con il Modello OCSE

Nell’anno 2013 l’OCSE ha modificato il relativo Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, introducendo il nuovo art. 27, il quale fornisce agli Stati lo strumento per collaborare al fine di riscuotere all’estero le imposte nei rispettivi rapporti.

In particolare, il nuovo art. 27 del Modello OCSE offre diverse opzioni agli Stati per regolare le procedure di riscossione all’estero delle rispettive imposte, riconoscendo loro anche la possibilità di modellarne il contenuto in base alle esigenze specifiche del caso.

L’art. 27, tuttavia, prevede anche diversi limiti all’azione di riscossione all’estero degli Stati, stabilendo che la pretesa tributaria deve comunque essere fondata su un titolo esecutivo valido secondo le disposizioni dello Stato richiedente e che il contribuente non abbia strumenti per opporsi alla riscossione forzata del credito.

Ancora, sono specificate determinate ipotesi in cui lo Stato interpellato non debba collaborare alla riscossione delle imposte dell’altro Stato, come appunto nel caso in cui gli venga chiesto di adottare delle misure amministrative non previste dal proprio ordinamento o di agire in contrasto con il proprio ordine pubblico oppure se lo Stato richiedente non abbia espletato tutti i tentativi possibili per la riscossione delle imposte dovute.

D’altra parte, quando non sussistono ancora i requisiti per procedere alla riscossione all’estero delle imposte, lo Stato richiedente può ottenere dallo Stato interpellato l’adozione di misure cautelari per preservare i propri diritti di riscossione, come ad esempio il sequestro conservativo dei beni del contribuente.

3. Riscossione all’estero delle imposte con la Convenzione MAAT

Altro strumento utilizzabile dagli Stati per garantirsi la riscossione all’estero delle imposte è costituito dalla Convenzione multilaterale stipulata, nell’anno 1988, tra l’OCSE e il Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia tributaria, la quale, ai sensi degli artt. da 11 a 16, permette la “collaborazione” tra gli Stati qualora il titolo esecutivo, sulla base del quale deve avvenire la riscossione all’estero, non è “contestato” e, quando concerne un soggetto non residente nello Stato interpellato, se non è “contestabile” da parte dell’interessato.

Altresì la Convenzione prevede una serie di procedure di riconoscimento del titolo esecutivo dello Stato richiedente e delle tempistiche che devono essere rispettate per procedere all’esecuzione all’estero del credito.

Anche in questo caso viene prevista la possibilità per lo Stato interpellato di adottare delle misure cautelari a tutela del buon esito della riscossione delle imposte dovute allo Stato richiedente.

4. Riscossione all’estero delle imposte in UE

Nell’ambito dei Paesi dell’Unione europea la “collaborazione” per la riscossione all’estero delle imposte dovute a ciascuno Stato è stata da ultimo disciplinata dalla Direttiva del Consiglio n. 2010/24/UE del 16 marzo 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2012.

La Direttiva trova applicazione per tutti i tipi di imposte e dazi e nei confronti di qualsiasi contribuente, persona fisica o giuridica, che possiede o gestisce beni, ivi incluso il relativo reddito, rientranti nel relativo ambito di applicazione.

Per cui, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato interpellato procede al recupero delle imposte che formano oggetto del titolo esecutivo che consente l’esecuzione del credito nel primo Stato.

Viene previsto anche un c.d. titolo uniforme, che permette una più spedita esecuzione nello Stato interpellato, evitando le lungaggini del riconoscimento del titolo esecutivo straniero.

Ai fini della riscossione all’estero, è sufficiente che il titolo esecutivo non sia stato “contestato” e che nello Stato richiedente non vi siano beni da sottoporre ad esecuzione forzata oppure che la loro esecuzione darebbe adito a difficoltà eccessive.

D’altra parte, la Direttiva non preclude agli Stati dell’Unione europea l’applicazione di altre Convenzioni bilaterali o multilaterali da questi stipulate che possano assicurare la più agevole riscossione all’estero delle imposte.

Per richiedere una consulenza fiscale internazionale in materia di riscossione all’estero delle imposte  scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.