Ritenuta sui dividendi percepiti da società estere: attenzione al rimborso!

Le società estere (“madri”) che detengono partecipazioni di controllo in società italiane (“figlie”) devono prestare particolare attenzione alla verifica dei presupposti per ottenere il rimborso (totale o parziale) della ritenuta operata dal Fisco italiano sui dividendi percepiti, onde evitare di essere tassate in relazione a questi ultimi sia in Italia sia nel Paese estero di residenza, la cui imposizione, d’altra parte, si sommerebbe a quella già subita dalla società controllata italiana.

L’attenzione alla possibilità di ottenere il rimborso della ritenuta italiana deve essere ancora più elevata, in considerazione della recente sentenza della Corte di Cassazione 25 ottobre 2017, n. 25264, con la quale il rimborso della ritenuta è stato negato ad una società estera per non avere questa dimostrato di essere assoggettata a tassazione nel Paese straniero (UE), nonostante ciò venisse giustificato dal regime di partecipation exemption previsto dal relativo sistema fiscale.

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1. L’importanza del rimborso delle ritenute operate dall’Italia sui dividendi in uscita

Nelle logiche di operatività dei gruppi di imprese a livello internazionale assume un’importanza fondamentale il tema della tassazione dei dividendi distribuiti dalla società figlia alla società madre (con partecipazione “qualificata”). Infatti quando, ad esempio, una società figlia italiana distribuisce i dividendi alla relativa società madre straniera, bisogna prestare particolare attenzione affinché quest’ultima società ottenga l'”esenzione” dall’applicazione della ritenuta (con il conseguente diritto al rimborso) o la relativa limitazione – in applicazione della Direttiva Madre-Figlia oppure della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il Paese estero – onde evitare di rimanere (doppiamente) assoggettata a tassazione sia in Italia sia nel Paese di residenza con riferimento ai dividendi percepiti.

Tale tassazione, oltretutto, sotto il profilo economico si aggiungerebbe a quella già subita dalla società figlia per gli utili prodotti in Italia.

In pratica, qualora non operasse l’”esenzione” (o riduzione) dalla ritenuta, la società madre si troverebbe a subire, in relazione agli utili distribuiti dalla società figlia italiana, da un lato, la ritenuta del 26% operata dall’Italia e, dall’altro, dalla normale tassazione che sconta nel proprio Paese, oltre a vedere non attuato il meccanismo di eliminazione della doppia imposizione economica dei redditi prodotti dalla società figlia.

La questione appare ancora più delicata alla luce della sentenza della Corte di Cassazione 25 ottobre 2017, n. 25264, con la quale è stato confermato il recupero della ritenuta (all’epoca dei fatti, del 27,4%) operata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società madre estera (UE) che deteneva una partecipazione “qualificata” in una società italiana, per il fatto di non aver dimostrato di essere assoggettata a tassazione nel Paese straniero di riferimento, giustificato dal regime di partecipation exemption previsto dall’ordinamento straniero.

2. Il caso: la richiesta di rimborso delle ritenute operate dall’Italia sui dividendi in uscita

La vicenda portata all’attenzione della Corte di Cassazione trae origine dal provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva, da un lato, negato ad una società olandese (c.d. “società madre”), che deteneva una partecipazione “qualificata” in una società italiana (c.d. “società figlia”) il rimborso della ritenuta del 5% subita rispetto agli utili percepiti e, dall’altro, recuperato a tassazione la ritenuta ordinaria, pari al 27,4%, che riteneva applicabile nel caso di specie.

L’Ufficio motivava il proprio operato sul rilievo che la società madre non potesse beneficiare, con riferimento agli utili distribuiti dalla società figlia italiana, né della ritenuta in misura ridotta del 5%, prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizione Italia-Olanda, né della “esenzione” da ritenuta, prevista dalla Direttiva Madre-Figlia (recepita dall’art. 27 bis del D.P.R. n. 600/1973), atteso che non risultava che la società madre fosse stata tassata in Olanda.

La società madre olandese impugnava l’atto impositivo con ricorso che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale con sentenza che veniva impugnata dalla società dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Ebbene, anche quest’ultima Corte riteneva opportuno rigettare le motivazioni della contribuente, asserendo che, dal momento che la società madre olandese non aveva dimostrato di essere effettivamente tassata in Olanda, il riconoscimento della “esenzione” (o riduzione) dalla ritenuta avrebbe configurato un abuso del diritto, nella forma del c.d. treaty shopping.

La sentenza d’appello veniva così impugnata davanti alla Corte di Cassazione, laddove la società olandese, tra gli altri motivi, lamentava:

  • la violazione della Direttiva Madre Figlia (direttiva n. 940/435, trasfusa nella direttiva n. 2011/1996), la quale prevede che i dividendi distribuiti nell’ambito dell’Unione europea, da una società figlia alla società madre non debbano subire alcuna ritenuta;
  • la violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e i Paesi Bassi, dell’8 maggio 1990, ratificata con legge n. 305/1993, la quale dispone che la ritenuta sui dividendi in uscita dall’Italia nella misura massima del 5%.

3. La Corte di Cassazione: la ritenuta si applica se la società estera non è tassata

La Suprema Corte, rigettando i motivi di ricorso della società, ha ritenuto legittima la sentenza di appello, confermando la validità dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate con il quale veniva recuperata la ritenuta non operata nei riguardi della contribuente.

In particolare la Corte ha ritenuto che, per ottenere l “esenzione” dall’applicazione della ritenuta, la società estera avrebbe dovuto dimostrare, ai sensi dell’art. 27 bis, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973, di essere assoggettata a tassazione in Olanda con riferimento agli utili conseguiti (ivi inclusi quelli di fonte italiana).

Nemmeno è stata censurata la sentenza di secondo grado sul punto in cui veniva ritenuto che non fosse applicabile nemmeno il limite della ritenuta del 5%, prevista dalla Convenzione Italia-Olanda, anche in questo caso in considerazione della mancata dimostrazione del pagamento di imposte nel Paese estero.

A parere dello scrivente la sentenza si presta a forti critiche, dal momento che la Corte di Cassazione nega alle società madri estere di fruire del beneficio dell’”esenzione” da ritenuta in Italia, ogni qual volta esse non vengano assoggettate a tassazione nel rispettivo Paese estero, in applicazione della regola della c.d. partecipation exemption, prevista proprio in esecuzione delle previsioni contenute nella Direttiva Madre Figlia al fine di eliminare la doppia imposizione economica sugli utili delle società nel mercato dell’Unione europea.

Pur essendo la sentenza in commento frutto di una palese contraddizione, le sue conclusioni potrebbero costituire un problema per le società estere, le quali si vedrebbero applicare in Italia la ritenuta per il solo fatto di beneficiare (nel Paese UE straniero) del regime di c.d. partecipation exemption previsto dalla stessa normativa dell’Unione europea.

Di fronte a tale evenienza le società estere che non volessero correre il rischio di subire in Italia la ritenuta sui dividendi distribuiti dalle società figlie italiane, dovrebbero adottare gli opportuni accorgimenti affinché, in ipotesi di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, possano disporre di validi elementi per difendere, sia in punto di diritto sia sotto il profilo probatorio, il proprio operato, cosicché da salvaguardare i propri interessi economici.

4. Consulenza fiscale internazionale per il caso concreto

Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.

La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.

Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.

Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.

Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.

D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.

Quindi la verifica da parte di un professionista specializzato in fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso caso concreto costituisce un passaggio essenziale.

Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza nell’analisi delle questioni di fiscalità internazionale.

Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale allo Studio ITAXA per il tuo preciso caso concreto, scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.