Scambio automatico delle informazioni fiscali: “trasparenza” sul conto estero

Con l’implementazione della trasparenza fiscale a livello internazionale, che ha trovato la sua massima espressione nello scambio automatico obbligatorio tra gli Stati delle informazioni finanziarie, il conto detenuto all’estero da un contribuente fiscalmente residente in Italia non può più essere nascosto al Fisco italiano.

1. Lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni finanziarie: gli accordi internazionali e i dati scambiati

Negli ultimi anni è andato intensificandosi l’impegno della comunità internazionale per la lotta all’evasione fiscale, fenomeno che distorce il meccanismo della libera concorrenza nel mercato globale e crea situazioni di forte iniquità sociale, oltre ad aggravare la grave crisi delle finanze degli Stati.

Tale impegno ha avuto massima espressione nell’attività dell’OCSE che, a partire dal 2009, ha intrapreso un costante monitoraggio circa il rispetto, da parte degli Stati, degli standard di trasparenza e scambio di informazioni fiscali, attraverso i lavori del “Global Forum on Transparency and Exchange of Information” costituito al suo interno, e invitando gli Stati a stipulare o rinegoziare accordi per lo scambio di informazioni utili alla lotta contro l’evasione fiscale internazionale.

L’Italia ha preso parte a questo processo di trasparenza fiscale internazionale impegnandosi, sia direttamente sia in qualità di membro dell’Unione europea, a stipulare accordi internazionali e all’adozione di misure per lo scambio automatico delle informazioni finanziarie di rilevanza fiscale, quali:

  • l’Accordo tra Italia e Stati Uniti d’America (FATCA), siglato il 10 gennaio 2014, e gli accordi stipulati con altri Stati (es. Singapore);
  • la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, che ha modificato la direttiva 2011/16/UE concernente lo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali nell’ambito dell’Unione europea, recepita nell’ordinamento interno con l’art. 31-bis del D.P.R. n. 600/1973, il quale stabilisce che l’Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte;
  • la Convenzione multilaterale tra l’OCSE e il Consiglio d’Europa, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e modificata con il Protocollo del 27 maggio 2010, a cui ha aderito il nostro Paese;
  • l’Accordo    multilaterale    tra    i    Paesi membri dell’OCSE in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, finalizzato ad implementare il nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), sottoscritto a Berlino il 29 ottobre 2014.

Per quanto riguarda, invece, le informazioni che formano oggetto di scambio automatico tra i Paesi, esse sono costituite dai dati relativi ai “conti finanziari” intrattenuti dai contribuenti, quali:

  • il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il numero di identificazione fiscale (NIF), la data e il luogo di nascita (in caso di persona fisica) del titolare del conto e, nel caso in cui questo sia una entità non finanziaria passiva, delle persone che su queste esercitano il controllo;
  • il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;
  • il saldo o il valore del conto, con ulteriori dati per il caso in cui si tratti di “conti di custodia” o “conti di deposito”.

2. La lista dei Paesi che garantiscono lo scambio automatico delle informazioni fiscali

Con decreto 28 dicembre 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla luce degli impegni assunti dall’Italia a livello internazionale, individuava gli Stati che si impegnano allo scambio automatico delle informazioni fiscali.

Detto elenco è stato da ultimo aggiornato con il Decreto ministeriale del 17 gennaio 2017, il quale vi ha incluso anche alcuni Paesi precedentemente considerati “poco collaborativi”, come: Arabia Saudita, Brasile, Groenlandia, Israele, Kuwait, Malesia, Saint Kitts, Nevis, Russia, Singapore, Uruguay.

Il nuovo decreto ministeriale, modificando gli allegati C) e D) del precedente provvedimento, individua le due nuove liste riguardanti:

  • le n. 81 “giurisdizioni oggetto di comunicazione”, intese come qualsiasi Stato  membro  dell’Unione europea diverso dall’Italia nonché qualsiasi  giurisdizione  con  la quale l’Italia o l’Unione europea ha sottoscritto un accordo in  base al quale tale giurisdizione riceverà le predette informazioni, quali: ALBANIA, ANDORRA, ANTIGUA E BARBUDA, ARABIA SAUDITA, ARGENTINA, ARUBA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BARBADOS, BELGIO, BELIZE, BRASILE, BULGARIA, CANADA, CILE, CIPRO, COLOMBIA, COREA, COSTA RICA, CROAZIA, CURAÇAO, DANIMARCA, ESTONIA, FEDERAZIONE RUSSIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GHANA, GIAPPONE, GIBILTERRA, GRECIA, GRENADA, GROENLANDIA, GUERNSEY, INDIA, INDONESIA, IRLANDA, ISLANDA, ISOLA DI MAN, ISOLE COOK, ISOLE FAROE, ISOLE MARSHALL, ISRAELE, JERSEY, KUWAIT, LATVIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALESIA, MALTA, MAURITIUS, MESSICO, MONACO, MONSERRAT, NIUE, NORVEGIA, NUOVA ZELANDA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO,  REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA POPOLARE CINESE, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SAINT KITTS E NEVIS, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT E GRENADINES, SAMOA, SAN MARINO, SEYCHELLES, SINGAPORE, SINT MAARTEN, SLOVENIA, SPAGNA, SUDAFRICA, SVEZIA, SVIZZERA, UNGHERIA, URUGUAY;
  • le n. 87 “giurisdizioni partecipanti”, ovvero qualsiasi Stato  membro   dell’Unione   europea   diverso dall’Italia nonché qualsiasi giurisdizione con la quale  l’Italia  o l’Unione europea ha sottoscritto un accordo in  base  al  quale  tale giurisdizione fornirà le suddette informazioni, quali: ALBANIA, ANDORRA, ANGUILLA, ANTIGUA E BARBUDA, ARABIA SAUDITA, ARGENTINA, ARUBA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BARBADOS, BELGIO, BELIZE, BERMUDA, BRASILE, BULGARIA, CANADA, CILE CIPRO, COLOMBIA, COREA, COSTA RICA, CROAZIA, CURAÇAO, DANIMARCA, ESTONIA, FEDERAZIONE RUSSA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GHANA, GIAPPONE, GIBILTERRA, GRECIA, GRENADA, GROENLANDIA, GUERNSEY, INDIA, INDONESIA, IRLANDA, ISLANDA, ISOLA DI MAN, ISOLE CAYMAN, ISOLE COOK, ISOLE FAROE, ISOLE MARSHALL, ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE, ISRAELE, JERSEY, KUWAIT, LATVIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALESIA, MALTA, MAURITIUS, MESSICO, MONACO, MONSERRAT, NAURU, NIUE, NORVEGIA, NUOVA ZELANDA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA POPOLARE CINESE, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SAINT KITTS E NEVIS, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT E GRENADINES, SAMOA, SAN MARINO, SEYCHELLES, SINGAPORE, SINT MAARTEN, SLOVENIA, SPAGNA, SUDAFRICA, SVEZIA, SVIZZERA, UNGHERIA, URUGUAY.

In pratica, secondo i nuovi standard di scambio automatico delle informazioni, ogni anno l’Agenzia delle Entrate riceve le informazioni raccolte dagli altri Stati “collaborativi” con riferimento ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono dei conti in tali Paesi, dati che vengono utilizzati dal Fisco italiano per verificare la regolarità della posizione fiscale degli interessati e, in caso di violazione della normativa tributaria, per il recupero delle imposte evase e l’applicazione delle sanzioni conseguenziali.

Per richiedere una consulenza fiscale internazionale in materia di scambio automatico di informazioni scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.