Società estera controllata: tassazione in Italia per la holding “agevolata”

I redditi della società estera controllata, che si limiti a detenere partecipazioni in un’altra società estera, sono tassati in Italia in capo al soggetto italiano controllante se all’estero subiscono una bassa pressione fiscale, operando il regime antielusivo in materia di CFC (Controlled Foreign Companies).

1. Società estera controllata con funzione di holding

Abbiamo già affrontato la nuova normativa in materia di CFC (Controlled Foreign Companies) e la nuova definizione di “paradiso fiscale” ai fini dell’operatività della disciplina CFC Black List.

In questa sede si svolgono alcune considerazioni in merito al caso di un soggetto, residente in Italia, che detenga una partecipazione di controllo in una società estera la quale non svolga direttamente attività commerciale o industriale nel Paese estero, ma detenga le partecipazioni in un’altra società estera.

In questa ipotesi, qualora la società estera controllata (holding) si limiti esclusivamente a detenere la partecipazione nell’altra società estera e venga assoggettata a tassazione agevolata, si applica il regime CFC (Controlled Foreign Companies), White List o Black List a seconda che la società estera sia localizzata o meno in un paradiso fiscale.

1.1. CFC Black List

Se la società estera (holding), controllata direttamente dal soggetto italiano, è ubicata in un paradiso fiscale, e se anche la società da essa partecipata è ubicata in un paradiso fiscale, i relativi redditi verranno tassati per trasparenza in capo al soggetto italiano, il quale difficilmente potrà fornire la prova, utile per la disapplicazione della normativa CFC, che dalla partecipazione non consegue l’effetto di localizzare i redditi in un paradiso fiscale, richiesta dall’art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR.

In questo caso, infatti, dal momento che la società estera controllata (holding) percepisce solo redditi derivanti dalla partecipazione nella società estera, il soggetto italiano non potrà nemmeno dimostrare la circostanza, di cui all’art. 167, comma 5, lett. a), del TUIR, che la società controllata (holding) svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o del territorio di insediamento (art. 167, comma 5-bis, del TUIR).

1.2. CFC White List

Qualora, invece, la società estera controllata (holding) non sia localizzata in uno dei paradisi fiscali (ad es. in uno Stato dell’Unione europea) la normativa CFC trova applicazione, se la società venga assoggettata a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella che sarebbe stata applicabile se avesse avuto sede in Italia e se la stessa non svolga alcuna attività dinamica e sia priva di contenuto sostanziale, limitandosi solo a percepire i dividendi della società estera partecipata.

2. Società estera controllata e la posizione della Corte di Cassazione

La esposta ricostruzione è condivisa dalla Corte di Cassazione, la quale con sentenza 16 dicembre 2015, n. 25281, pronunciandosi sul caso di una società italiana che deteneva il controllo di una società con sede in Cipro la quale, a sua volta, deteneva una partecipazione in un’altra società cipriota, ha stabilito l’applicabilità della normativa CFC e la conseguenziale tassazione, per trasparenza, in capo al soggetto italiano, dei redditi derivanti dalla società controllata estera.

La Suprema Corte, d’altra parte, ha negato l’esistenza di un potenziale conflitto tra l’art. 167 del TUIR, che disciplina il regime CFC, e gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che garantiscono la libertà di stabilimento nel territorio dell’Unione europea.

Infatti, il diritto di stabilimento non opererebbe in assenza dello svolgimento di un’attività economica effettiva all’estero, nel qual caso la stessa Unione europea consente ai Paesi membri di adottare delle misure antielusive, come quelle previste dall’art. 167 del TUIR in materia CFC.

Ancora, la stessa Corte di Cassazione nel caso di specie ha negato l’applicabilità, alla società estera controllata, delle norme della Convenzione contro le doppie imposizioni, le quali avrebbero altrimenti escluso la tassazione nel nostro Paese dei redditi di tale società, mancando una relativa stabile organizzazione in Italia.

Si è affermato, infatti, la presenza di una cd. clausola generale del beneficiario effettivo nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, la quale impedirebbe il riconoscimento dei benefici fiscali derivanti dai trattati a coloro che non hanno la disponibilità ultima, economica e giuridica, dei proventi percepiti, ostacolando le pianificazioni fiscali elusive basate sull’utilizzo dei trattati (cd. treaty shopping).

Con la richiamata pronuncia, quindi, la Suprema Corte assume una decisa posizione contro gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva realizzati attraverso la costituzione di società all’estero.

3. Il ruolo della pianificazione fiscale

La costituzione di una società all’estero e, in genere, le operazioni di investimento all’estero, non possono prescindere da un’analisi e da una oculata pianificazione delle relative conseguenze fiscali.

La mancata valutazione dei profili fiscali internazionali della costituzione di una società estera controllata può privare di convenienza anche le migliori strategie imprenditoriali, atteso il pericolo del recupero a tassazione in Italia dei redditi prodotti all’estero e dell’applicazione delle conseguenziali sanzioni sia fiscali che penali.

Ciò assume ancora più rilevanza alla luce del recente sviluppo dello  scambio di informazioni e della graduale fine del segreto bancario a livello internazionale, che consentono all’Amministrazione finanziaria di rintracciare gli investimenti detenuti all’estero e non dichiarati al Fisco da parte dei soggetti residenti.

Al contrario, una corretta pianificazione fiscale dell’operazione estera consente di focalizzare le opportunità di risparmio fiscale e di fugare i pericoli di contestazioni fiscali.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.