Sempre più utilizzata, da parte dell’Amministrazione finanziaria, è la presunzione di evasione fiscale riferita agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti nei paradisi fiscali in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, per la quale vale la regola del raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento.
La soluzione è stata condivisa, da ultimo, dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, perfino con riferimento ad un contribuente ritrovato al confine con la Svizzera con una valigetta contenente un contratto di cessione di credito in favore di una società svizzera.
Leggi anche: Fiscalità internazionale: errori da evitare per tutelarsi.
1. Soldi nei paradisi fiscali: la presunzione di evasione fiscale
L’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 prevede una precisa presunzione legale contro coloro che detengono investimenti e attività finanziarie in paradisi fiscali e che non hanno provveduto a dichiararli in Italia nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Tra i paradisi fiscali, ai fini della presunzione, rientrano Paesi come ad esempio:
- Emirati Arabi Uniti;
- Hong Kong;
- Jersey;
- Panama;
- Principato di Monaco;
- Svizzera;
- Taiwan.
In particolare, la norma dispone che detti investimenti e attività finanziarie estere si presumono derivanti da redditi frutto di evasione fiscale i quali, quindi, possono essere recuperati a tassazione in Italia da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Spetta al contribuente, ove ne abbia la possibilità, fornire la prova contraria che gli investimenti e le attività finanziarie estere non dichiarati nel Quadro RW, in realtà, sono stati costituiti attraverso dei redditi già correttamente assoggettati a tassazione oppure non imponibili.
2. Soldi nei paradisi fiscali: il raddoppio delle sanzioni
Oltre alla presunzione di evasione fiscale per gli investimenti e le attività finanziarie detenute nei paradisi fiscali, la citata norma penalizza ulteriormente la posizione del contribuente, laddove prevede che, nell’ipotesi di recupero a tassazione dei redditi ritenuti evasi, l’Agenzia delle Entrate applica il doppio delle sanzioni che avrebbe applicato qualora l’evasione contestata si fosse verificata all’interno dei confini nazionali.
Leggi anche: Fiscalità internazionale: errori da evitare per tutelarsi.
3. Soldi nei paradisi fiscali: il raddoppio dei termini di accertamento
Ad aggravare la posizione del contribuente che detenga investimenti e attività finanziarie in paradisi fiscali non indicati nel Quadro RW, si aggiunge anche la previsione del raddoppio dei termini, a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, per procedere all’accertamento dell’evasione fiscale.
Infatti, proprio per il fatto che le disponibilità estere, essendo localizzate in un paradiso fiscale, sono più difficili da scovare da parte dell’Amministrazione finanziaria, è stato previsto all’art. 12, comma 2-bis, del citato D.L. n. 78/2009, che quest’ultima ha a disposizione il doppio del tempo ordinario per concludere la procedura di accertamento, nei confronti del contribuente, delle imposte evase e delle sanzioni consequenziali (come anzidetto, raddoppiate).
Ciò significa, ad esempio, che se il contribuente ha presentato una dichiarazione dei redditi in Italia (pur senza indicare i redditi esteri) per gli anni oggetto di accertamento, l’Agenzia delle Entrate, allo stato attuale, ha a disposizione 10 anni (pari al raddoppio del termine ordinario di 5 anni) per la notifica dell’avviso di accertamento (a decorrere dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione). Diversamente, qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi, il Fisco ha a disposizione 14 anni (pari al raddoppio del termine ordinario di 7 anni) per la notifica del provvedimento impositivo (a decorrere dall’anno in cui andava presentata la dichiarazione omessa).
Leggi anche: Fiscalità internazionale: errori da evitare per tutelarsi.
4. Il caso del contribuente sorpreso con una “valigetta” al confine con la Svizzera
La decritta presunzione di evasione fiscale può essere utilizzata ad ampio raggio da parte dell’Agenzia delle Entrate, fino a ricomprendere le ipotesi in cui il contribuente risulti avere la disponibilità di somme di denaro di cui è formalmente titolare una società estera.
E’quanto il caso, su cui si è pronunciata la Commissione Tributaria Regionale di Milano, di un contribuente al quale era stato rinvenuto, da parte dei funzionari doganali di Ponte Chiasso (confine con la Svizzera), una valigetta contente un contratto di cessione di un credito di € 185.000,00 in favore di una società svizzera.
Ebbene, sulla base di questo contratto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il contribuente fosse divenuto socio di diritto e di fatto della società svizzera, acquisendo la disponibilità all’estero della predetta somma di € 185.000,00, la quale doveva essere, quindi, indicata nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi italiana.
Per cui i funzionari procedevano ad applicare la descritta normativa:
- recuperando a tassazione in Italia la somma di € 185.000,00;
- applicando il raddoppio delle sanzioni;
- beneficiando del raddoppio dei termini per l’accertamento delle violazioni.
Il contribuente si difendeva, sia in primo grado di giudizio sia in appello, affermando l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio, sul presupposto che la spettanza del citato credito fosse subordinata al verificarsi di determinate condizioni mai avveratesi e che, in ogni caso, mancava la prova circa l’esistenza delle disponibilità all’estero nonché dei suoi eventuali investimenti nella società svizzera.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano rigettava l’appello del contribuente, affermando con sentenza 13 novembre 2017, n. 4563, che egli non era riuscito a fornire la prova contraria in merito al fatto che gli investimenti esteri non derivassero da redditi sottratti a tassazione in Italia.
Veniva, pertanto, confermata la legittimità dell’operato dell’Ufficio e, quindi, il recupero a tassazione in Italia della somma di € 185.000,00, oltre sanzioni raddoppiate e interessi.
Alla luce di quest’ultima pronuncia della giurisprudenza di merito, bisogna notare come le operazioni intrattenute con società estere, soprattutto se localizzate in paradisi fiscali (es. Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Jersey, Panama, Principato di Monaco, Svizzera e Taiwan), devono essere valutate con cautela, potendo dar spazio alle citate presunzioni che, in particolari casi, autorizzano l’Agenzia delle Entrate finanche ad imputare al contribuente le disponibilità formalmente intestate alle società estere e a recuperare le relative imposte ritenute evase.
Con l’implementazione dello scambio di informazioni a livello internazionale, dette tipologie di accertamenti sono operate sempre più frequentemente da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per richiedere una consulenza fiscale internazionale scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA