Con un parere reso in riposta ad una istanza di interpello di un professionista, l’Agenzia delle Entrate affronta la tematica della tassazione delle somme corrispondenti ai crediti maturati dal professionista quando era fiscalmente residente in Italia, ma incassati solo successivamente al trasferimento della sua residenza fiscale all’estero.
1. Il professionista trasferitosi in Spagna che incassa vecchi compensi
L’Istanza di Interpello pervenuta all’Agenzia delle Entrate riguardava un professionista che fino all’anno 2018 era risultato fiscalmente residente in Italia, qui svolgendo la propria attività di lavoro autonomo, di consulenza nell’ambito delle tecnologie informatiche, utilizzando la propria partita IVA.
Per il periodo in cui aveva operato in Italia, il contribuente aveva maturato dei crediti relativi all’anno 2018 che non gli erano stati ancora pagati. In particolare, egli aveva fatturato nell’anno 2018 dei compensi per prestazioni che non gli erano stati pagati entro la fine dell’anno.
Successivamente, nell’anno 2019 l’interessato decideva di trasferirsi in Spagna, dove trovava un occupazione come lavoratore dipendente, trovandosi conseguentemente a trasferire nel Paese estero anche il proprio centro degli interessi vitali, a cui seguiva la sua iscrizione all’AIRE.
Proprio nell’anno 2019 il professionista percepiva finalmente i compensi per le prestazioni che aveva già provveduto a fatturare nell’anno 2018.
Da qui sorgeva il dubbio dell’istante circa il regime fiscale da riservare ai redditi di lavoro autonomo in questione, dovendo stabilire se il trattamento fiscale da applicarsi fosse quello relativo all’anno 2018, in cui l’attività era stata svolta, oppure il 2019, in cui il credito era stato effettivamente incassato.
A parere del contribuente, detti redditi percepiti nell’anno 2019 dovevano essere assoggettati, da parte del sostituto d’imposta italiano, ad una ritenuta a titolo d’acconto pari al 20%, in applicazione dell’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. Da ciò sarebbe disceso la possibilità di dedurre dai compensi percepiti le spese professionali sostenute in Italia per addivenire al reddito ivi imponibile.
Questo trattamento veniva giustificato sul rilievo che, pur non disponendo l’interessato, nell’anno dell’incasso dei compensi (vale a dire il 2019), di una base fissa in Italia, i redditi percepiti erano comunque riconducibili a prestazioni professionali eseguite nell’anno 2018 in cui egli svolgeva la propria attività abituale di lavoro autonomo in Italia.
D’altro canto, il professionista riteneva non potersi applicare nel caso in questione l’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, il quale dispone l’applicazione di una ritenuta definitiva a titolo d’imposta del 30%, atteso che, per quanto egli non fosse interessato dalle cause che ne escludessero l’applicazione – non essendo percettore di compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero o corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti – non sarebbe stato intercettato dallo scopo della norma, ovvero quello di evitare che i soggetti non residenti possano sottrarsi al potere impositivo del Fisco italiano.
2. La Risposta dell’Agenzia delle Entrate: ritenuta a titolo definivo del 30%
Nel fornire il proprio parere in risposta all’Interpello del contribuente, l’Amministrazione finanziaria muove da una nozione di fondo applicabile al caso di specie, vale a dire quella per cui, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, ad applicarsi è il principio di “cassa”.
Con ciò il Fisco ha inteso fare riferimento alla regola secondo cui i redditi di lavoro autonomo devono essere assoggettati a tassazione nel periodo d’imposta in cui i compensi vengono effettivamente incassati e le somme dedotte nell’anno in cui siano effettivamente sostenute, non avendosi riguardo, invece, ai periodi d’imposta in cui le predette componenti positive e negative di reddito, a loro volta, siano maturate.
Chiarito che, nel caso di specie, fosse il 2019 l’anno d’imposta da considerarsi ai fini della rilevanza dei redditi di lavoro autonomo del contribuente, essendo questo il periodo in cui l’interessato incassava le somme di fonte italiana, l’Agenzia delle Entrate ne desume le immediate conseguenze anche in relazione all’applicazione della ritenuta.
Ed, infatti, rilevato che per l’anno 2019 il professionista non fosse più fiscalmente residente in Italia, essendosi trasferito in Spagna con regolare iscrizione all’AIRE, le somme in questione dovevano essere considerate percepite da un soggetto “non residente” in Italia, con l’effetto che si erano avverati i presupposti per l’operatività dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, il quale giustificava l’applicazione della ritenuta definitiva a titolo d’imposta del 30%,
La posizione del Fisco viene ulteriormente supportata sulla base della disposizione di cui all’art. 14, par. 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Spagna (stipulata a Roma l’8 settembre 1977 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 663), secondo cui l’Italia mantiene la potestà impositiva sui compensi professionali del contribuente, per essere stati ivi “prodotti”, nonostante egli abbia successivamente trasferito la propria residenza fiscale nell’altro Paese.
In definitiva, l’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 512 dell’11 dicembre 2019, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, ha ritenuto che l’applicazione delle regole sulle ritenute debba avere a riferimento l’anno 2019, in cui i compensi professionali, attraverso il loro effettivo incasso, venivano ad assumere rilevanza ai fini delle imposte dirette, e non il 2018 in cui detti compensi erano solamente maturati attraverso l’emissione della relativa fattura.
Il chiarimento del Fisco appare utile a fare luce sulle numerose questioni che sorgono laddove si sia in presenza di uno sfasamento temporale tra il momento della maturazione di un credito professionale relativo ad una prestazione di lavoratore autonomo eseguita e quello in cui le somme vengono effettivamente incassate.
3. Consulenza fiscale internazionale per il caso concreto
Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.
La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.
Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.
Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.
Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.
D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.
Quindi la verifica da parte di un professionista specializzato in fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso caso concreto costituisce un passaggio essenziale.
Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza nell’analisi delle questioni di fiscalità internazionale.
Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale allo Studio ITAXA per il tuo preciso caso concreto, scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA