Tassazione Stock Option estere: l’Agenzia delle Entrate risponde

L’Agenzia delle Entrate con una interessante risposta ad interpello prende posizione sulla questione della tassazione delle Stock Option estere, qualora sulle azioni assegnate al lavoratore, a seguito dell’esercizio dell’opzione, gravino dei vincoli di trasferibilità a danno del contribuente.

1. La questione: l’attribuzione al lavoratore di Stock Option estere con vincoli di disponibilità

L’Istanza di Interpello pervenuta all’Agenzia delle Entrate riguardava una società di diritto inglese (non quotata) che aveva emesso delle azioni, nella fattispecie “C shares”, la cui sottoscrizione veniva riservata ai Manager che si fossero distinti per le loro performance.

Il piano di incentivo veniva implementato con l’attribuzione ai Manager di “Unvested C Ordinary Shares”, titoli di un diritto ad ottenere delle rispettive “Vested C Ordinary Shares” al verificarsi di precise condizioni.

Le “Vested C Ordinary Shares” erano caratterizzate da vincoli di trasferibilità, secondo cui la loro cessione non poteva avvenire prima di 5 anni e, in ogni caso, poteva avvenire solo nei confronti del coniuge e dei figli dell’interessato (anche nella loro eventuale qualità di beneficiari di trust o di eredi).

Inoltre dei vincoli di disponibilità erano previsti rispetto alle “Vested C Ordinary Shares”, per il caso in cui il Manager assegnatario decidesse di uscire dalla società emittente, prima del decorso di un determinato periodo di tempo, per cause diverse da morte, inabilità sopraggiunte o raggiungimento dell’età pensionabile rivelasse, rivelandosi quindi un “Bad Leaver

Più precisamente, qualora il Manager si fosse rilevato un “Bad Leaver“, a suo carico venivano previste le seguenti conseguenze:

  • la perdita del diritto di convertire le “Unvested C Ordinary Shares” in “Vested C Ordinary Shares”;
  • l’obbligo di garantire agli altri soci, in possesso di azioni A e B della società emittente, l’opzione di acquistare le azioni del Manager al minore importo tra il prezzo di mercato delle azioni e quello da questi pagato per la sottoscrizione delle “Vested C Ordinary Shares”.

Per cui, al momento del cambio delle “Unvested C Ordinary Shares” con le “Vested C Oridnary Shares” il Manager non entrava nella piena disponibilità delle azioni, atteso che queste ultime potevano comunque uscire nuovamente dalla sua disponibilità, per essere vedute ad un prezzo di favore, qualora costui si rivelasse un “Bad Leaver” prima del decorso di un determinato termine.

Pertanto, veniva richiesto all’Agenzia delle Entrate se, in considerazione del periodo di momentanea indisponibilità delle “Vested C Ordinary Shares“, la tassazione delle Stock Option in capo al Manager potesse avvenire solo nel successivo momento in cui il Manager non potesse più qualificarsi come “Bad Leaver”, acquisendo il pieno diritto sulle azioni.

2. L’Agenzia delle Entrate: tassazione delle Stock Option al momento dell’esercizio dell’opzione

Riscontrando l’Istanza di Interpello, con Risposta n. 23 del 5 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate premette che il reddito derivante dall’esercizio del diritto di opzione in relazione ai piani di stock option deve essere ricondotto ai redditi di lavoro dipendente, definiti dall’art. 49 del TUIR e disciplinata dal successivo art. 51 che vi ricomprende anche i valori in genere, a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro.

Viene aggiunto che, in base al principio di cassa, i redditi vanno tassati nell’anno in cui, usciti dalla sfera patrimoniale dell’erogante, siano stati effettivamente percepiti dal lavoratore, sia che si tratti di denaro sia che trattasi di assegnazione di beni o servizi.

 Con particolare riferimento ai piani di Stock Option in favore dei dipendenti, il Fisco osserva l’importanza di distinguere tre momenti fondamentali del loro funzionamento, vale a dire:

  • il Granting, c.d. diritto di opzione, quale momento in cui il beneficiario riceve un diritto a divenire azionista della società datrice di lavoro o ad essa collegata, in cui viene fissato il prezzo di esercizio (c.d. strikeprice);
  • il Vesting Period, vale a dire il periodo di maturazione intercorrente dall’offerta dell’opzione al termine iniziale per il suo esercizio;
  • l’Exercising, ovvero la data in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione e quindi l’azione viene effettivamente acquisita alle condizioni fissate nella fase del Granting.

Regola generale, afferma l’Agenzia delle Entrate, è quella per cui, se il diritto di opzione non è liberamente cedibile a terzi, il momento della tassazione è quello in cui lo stesso diritto di opzione viene esercitato, a prescindere dal momento in cui i titoli vengano consegnati.

Resta, quindi, irrilevante il fatto che la successiva cessione delle azioni acquistate (con l’esercizio diritto di opzione) sia limitato in relazione al comportamento che terrà il Manager nei riguardi dell’azienda.

Ne deriva che al momento dell’esercizio di opzione le azioni andranno tassate su una base imponibile corrispondente alla differenza tra il loro attuale valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, e quanto pagato dal Manager a fronte dell’assegnazione dei titoli.

Sebbene la Risposta dell’Agenzia delle Entrate non risolva le problematiche fiscali relative a tutte le possibili tipologie di piani di Stock Option, essa appare utile a chiarire che la regola generale della tassazione delle Stock Option continua ad operare anche in presenza di vincoli imposti al lavoratore sulla disposizione delle azioni ricevute a seguito dell’esercizio del diritto di opzione.

3. Consulenza fiscale internazionale per il caso concreto

Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.

La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.

Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.

Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.

Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.

D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.

Quindi la verifica da parte di un professionista specializzato in fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso caso concreto costituisce un passaggio essenziale.

Lo Studio ITAXA ha maturato una lunga esperienza nell’analisi delle questioni di fiscalità internazionale.  

Se desideri richiedere una consulenza fiscale internazionale allo Studio ITAXA per il tuo preciso caso concreto, scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.

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Avv. Antonio Merola

Avvocato tributarista specializzatosi in Fiscalità Internazionale in Olanda presso l’International Tax Center (ITC Leiden) dell’Università di Leiden con LL.M. (Master of Laws) in International Tax Law (dopo un Master Universitario in Pianificazione Tributaria Internazionale e un Master Universitario in Diritto Tributario in Italia), Partner dello Studio ITAXA specializzato in Consulenza Fiscale Internazionale, da diversi anni si occupa di Consulenza Fiscale e Contenzioso Tributario a favore di Persone Fisiche e Società.