Il
mercato delle opere d’arte sta registrando uno sviluppo sempre più considerevole
a livello internazionale, specialmente con riferimento alle opere d’arte di provenienza italiana
vendute in Paesi come Stati Uniti, Emirati Arabi e Cina. Complici di questo andamento positivo sono sicuramente le
nuove tecnologie informatiche, attraverso le quali la domanda e l’offerta di opere d’arte possono agevolmente incontrarsi, creando un mercato internazionale di vendite in costante aumento. Oltre ai collezionisti, che acquistano le opere d’arte per mero godimento personale, si moltiplicano le figure dei mercanti d’arte che acquistano le opere d’arte a fini speculativi, essendosi
specializzati nel relativo commercio internazionale. L’appetibilità del mercato delle opere d’arte è anche legata alla opportunità offerta ai
soggetti facoltosi di impiegare i propri capitali con una buona possibilità che il relativo valore cresca con il passare del tempo. Ciò che si rivela
poco chiaro in relazione alla vendita di opere d’arte, a livello sia nazionale sia internazionale,
è il preciso regime fiscale da applicare alle plusvalenze maturate dal venditore, in relazione alle diverse modalità con le quali possono perfezionarsi le compravendite. Infatti, da un lato, l’art. 76 del D.P.R. n. 597/1973, che
in passato disciplinava la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla compravendita di opere d’arte ai fini speculativi, al di fuori del regime d’impresa, non è più vigente. Più di recente, inoltre, si è assistito al
fallimento del tentativo di regolare con la Legge di Stabilità 2018 il regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalle vendite di opere d’arte compiute anch’esse al di fuori del regime d’impresa. La questione non è di scarsa importanza, dal momento che
l’Agenzia delle Entrate ha già notificato diversi avvisi di accertamento a carico di contribuenti che si occupano della compravendita di opere d’arte a livello internazionale e che non hanno mai provveduto a tassare le relative plusvalenze.
1. Vendita internazionale di opere d’arte: tipologie di operatori
Nonostante permangano nel nostro ordinamento diverse lacune in merito alla tassazione delle vendite di opere d’arte, l’individuazione del regime fiscale applicabile a tali operazioni deve necessariamente partire dalla
qualifica dell’operatore che le pone in essere. Da questo punto di vista, infatti, è possibile distinguere diverse tipologie di operatori, a seconda che essi facciano o meno della compravendita di opere d’arte una vera e propria professione più o meno abituale.
Il mercante d’arte
Il “mercante d’arte” è colui che
compra le opere d’arte con il fine di rivenderle, facendo della compravendita di opere d’arte la propria attività. A prescindere da una vera e propria organizzazione, tale attività del “mercante d’arte”, ai sensi dell’art. 55 del TUIR, quando viene svolta in maniera abituale, produce
reddito d’impresa. In tale caso, alle compravendite di opere d’arte andrà
applicata anche l’IVA.
Lo speculatore occasionale di opere d’arte
Lo “speculatore occasionale”, al contrario del “mercante d’arte”, è colui che non svolge come professione abituale l’attività di compravendita di opere d’arte, bensì compie
solo saltuariamente tali operazioni, nonostante abbia anch’egli come obiettivo principale quello di trarre profitto dalla vendita, più che godere in proprio delle opere d’arte che acquista. Dal momento che lo “speculatore occasionale”, a differenza del “mercante d’arte”, non svolge un’attività commerciale di tipo abituale, egli non produce reddito d’impresa, bensì i relativi redditi potranno, tutt’al più, rientrare nella categoria dei
“redditi diversi”. Quest’ultima categoria reddituale include, infatti, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR, anche “
i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.
Il collezionista privato di opere d’arte
Ultima tipologia di operatore può essere identificata nel “collezionista privato” il quale, allo stesso modo dello “speculatore occasionale”, non esercita l’attività di compravendita di opere d’arte in maniera abituale, però a differenza di quest’ultimo
non agisce con il solo scopo di trarre profitto dalla relativa vendita. E’ possibile identificare, quindi, il “collezionista privato” con colui che acquista le opere d’arte per arricchire la propria collezione e, quindi, con il fine di godere in prima persona della bellezza dei capolavori accumulati nel corso degli anni. Sotto il profilo fiscale, atteso che il “collezionista privato” non si occupa della compravendita di opere d’arte con l’intendo speculativo o, comunque, non con il solo intento di trarne dei benefici economici, i relativi redditi non dovrebbero essere ritenuti imponibili e, quindi, le plusvalenze realizzate attraverso la vendita delle proprie opere d’arte dovrebbero andare esenti da imposta.
2. Tassazione delle vendite di opere d’arte a livello internazionale: rischi e opportunità
Le incertezze sussistenti in merito alla corretta qualifica e alla imponibilità dei redditi derivanti dalla vendita di opere d’arte non possono essere sottovalutate dagli operatori del settore, perché spesso si verifica che la
mancata considerazione di alcuni aspetti della compravendita conducano a penalizzare gli interessati sotto il profilo fiscale, rendendoli finanche destinatari degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Per cui, assume fondamentale importanza, sia ai fini della
pianificazione fiscale delle operazioni di compravendita sia per
preservarsi da possibili verifiche fiscali dell’Agenzia delle Entrate,
comprendere perfettamente, alla luce dei precisi dettagli del caso concreto, i limiti oltre i quali la propria attività possa configurare quella di un “mercante d’arte”, di uno “speculatore occasionale” o di un “collezionista privato”.
Le
informazioni sopra indicate hanno
carattere meramente generale, perché all’atto pratico la
normativa fiscale internazionale è costellata di
eccezioni e
deroghe da applicarsi a seconda dei
dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi,
non possono essere sottovalutate. La
fiscalità internazionale è la materia dei
dettagli. Spesso accade che, anche un
singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una
soluzione della problematica
completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione. Inoltre, l’
approfondimento della situazione concreta spesso
esclude delle
irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in
luce delle
problematiche che il contribuente
nemmeno pensava di avere. Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una
sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria
analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una
diversa norma. Quindi, l’
analisi fiscale internazionale è necessaria per
inquadrare tutti i
dettagli sostanziali del
caso in esame ed
evitare errori di valutazione da cui possano scaturire
violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle
imposte evase e all’applicazione delle
sanzioni da parte dell’
Agenzia delle Entrate, tali da
erodere il
reddito prodotto dal contribuente e
causargli un grave
danno economico. D’altra parte, la
difesa da un
avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere
efficace quanto la
prevenzione delle
violazioni fiscali attuata con una strategia di
analisi preventiva. Quindi la
verifica da parte di un
professionista specializzato in
fiscalità internazionale circa le problematiche del preciso
caso concreto costituisce un
passaggio essenziale. Lo
Studio ITAXA ha maturato una
lunga esperienza nell’analisi delle questioni di
fiscalità internazionale.
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consulenza fiscale internazionale allo
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preciso caso concreto,
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