La Legge di Bilancio 2020 ha indicato con maggiore precisione gli obblighi di verifica della clientela a carico degli intermediari finanziari ai fini dell’implementazione della normativa FATCA che, se non correttamente osservata, comporta considerevoli sanzioni per questi ultimi.
Che cos’è il FATCA
Il FATCA (Foreign Aaccount Tax Compliance Act) è la normativa implementata dagli Stati Uniti nell’anno 2010 con la quale è stato disposto l’obbligo degli altri Stati di inviare all’IRS americana i dati relativi ai conti finanziari intrattenuti dai cittadini americani presso gli intermediari finanziari esteri, al fine di permettere al Fisco americano di verificare la correttezza della posizione fiscale di questi ultimi soggetti.
In Italia detta normativa è stata fatta propria attraverso l’accordo intergovernativa Italia-Stati Uniti, raggiunto il 10 gennaio 2014 e ratificato con la legge 18 giungo 2015, n. 95, che ha previsto per gli intermediari finanziari presenti sul suolo italiano di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sui conti correnti intrattenuti da parte dei contribuenti “americani”, destinati ad essere automaticamente trasmessi all’IRS americana.
Bisogna notare come un contribuente è considerato fiscalmente residente negli Stati Uniti in presenza di questi requisiti tra loro alternativi:
- cittadinanza statunitense;
- residenza negli Stati Uniti;
- superamento del cd. “cumulative presence test”, per il quale rileva la presenza effettiva sul territorio americano per più di 183 giorni in un anno solare, che, però, non assume rilievo se si dimostra che il proprio centro degli interessi vitali è ubicato fuori dagli USA.
E’ facile notare come, a differenza della maggior parte degli altri ordinamenti fiscali, quello statunitense ritiene fiscalmente residenti nel relativo territorio anche le persone fisiche con la sola cittadinanza statunitense, ivi compresi coloro che, pur essendo nati negli Stati Uniti, hanno sempre vissuto altrove (es. in Italia).
Gli intermediari finanziari italiani tenuti agli obblighi FATCA
Gli obblighi FATCA devono essere adempiuti da tutti gli operatori del settore finanziario, detti “Reporting Italian Financial Institutions” o “RIFI”, incluse le società fiduciarie e le compagnie di assicurazione, purché siano fiscalmente residenti in Italia, escluse le relative stabili organizzazioni estere, e le stabili organizzazioni italiane degli intermediari finanziari residenti all’estero.
Sono altresì individuate una serie di istituzioni finanziarie italiane non tenute alle comunicazioni, definite come “Non-Reporting Italian Financial Institution” (organizzazioni governative, organizzazioni internazionali, Banca d’Italia ecc.).
In capo a detti RIFI sussiste l’obbligo di operare un’adeguata verifica sui conti finanziari per individuare sia i “conti statunitensi” sia i pagamenti effettuati a soggetti finanziari non aderenti al FATCA.
Operata questa verifica, gli intermediari finanziari italiani comunicano le seguenti informazioni all’Agenzia delle Entrate:
– i dati identificativi del soggetto titolare del conto e, in caso di conti intestati a un ente non finanziario passivo controllato da un soggetto statunitense, i dati relativi a quest’ultimo;
- numero del conto;
- denominazione e il codice fiscale del RIFI;
- il saldo o il valore del conto alla fine dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, oppure, il saldo o il valore del conto immediatamente prima della chiusura, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, compresi eventuali valori maturati o di riscatto;
- importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto;
- corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali.
Tali dati vengono, quindi, trasmessi dall’Agenzia delle Entrate all’IRS americana che procede al controllo delle posizioni fiscali degli interessati.
Aspetto particolarmente critico per gli intermediari finanziari è quello per cui, la loro inadempienza ai suddetti obblighi di verifica della clientela nonché l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione all’Agenzia dell’Entrate dei dati relativi ai “conti americani” e ai pagamenti effettuati agli intermediari non FATCA compliant, è punito con la sanzione da euro 2.065,82 a euro 20.658,28.
Novità della Legge di Bilancio 2020 in materia di verifica della clientela
La Legge di Bilancio 2020 – art. 1, commi 722 e 723, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – ha chiarito la portata degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari nell’adempimento alle misure FATCA, con il fine di indicare il giusto comportamento da adempiere per non incorrere nelle suddette sanzioni.
Più in particolare, viene stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli intermediari che non abbiano ancor provveduto ad acquisire il codice fiscale americano relativamente ai conti finanziari intestati a contribuenti “americani” (alla data del 30 giugno 2014), devono svolgere una serie di adempimenti, quali:
1) acquisire da detti titolari dei conti finanziari la rispettiva data di nascita, il cui dato andrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate;
2) richiedere ai medesimi soggetti, almeno una volta all’anno, il codice fiscale statunitense non ancora acquisito;
3) effettuare una verifica approfondita ai fini fiscali (“due diligence”) a carico dei clienti per cercare di individuare il relativo codice fiscale, prima di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate prevista dalla normativa FATCA.
Una volta indicata la precisa procedura di adeguata verifica della clientela a cui devono attenersi gli intermediari finanziari, la Legge di Bilancio 2020 aggiunge che il relativo rispetto, a decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, assicura alle istituzioni finanziarie obbligate di non subire le pesanti sanzioni sopra indicate, qualora non siano pervenute – non per loro colpa – ad acquisire e a comunicare all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale statunitense per i conti finanziari appartenenti ai contribuenti “americani”.
Le nuove disposizioni se, da un lato, agevolano gli intermediari finanziari nell’individuazione delle precise procedure di “due diligence” da mettere in campo per evitare di subire sanzioni fiscali per omesso ottemperamento agli obblighi di comunicazione in materia FATCA. Dall’altro lato, l’esposta disciplina sembra sottolineare che le istituzioni finanziarie debbano comunque porre particolare attenzione, non solo a quanto riferito dal cliente, ma anche a tutti gli altri dati che possano essere reperiti per diversi canali, i quali permettano di identificare il soggetto come “contribuente americano” e di individuarne il codice fiscale americano.
Alla luce di tutto quanto esposto, considerata la maggiore attenzione di cui saranno destinatari i cittadini americani residenti in Italia, questi sono tenuti a considerare seriamente la scelta di sanare la propria posizione fiscale con il Fisco americano attraverso la Streamlined Foreign Offshore Procedure, facendo una valutazione concreta della situazione finanziaria da regolarizzare, al fine di evitare di incorrere negli Stati Uniti in violazioni di natura sia fiscale sia penale.
Per richiedere ulteriori informazioni o una consulenza fiscale internazionale in materia FATCA su cosa fare per regolarizzare la posizione fiscale attraverso la Streamlined Foreign Offshore Procedure, anche con l’intervento di professionisti specializzati statunitensi, scrivici all’indirizzo info@itaxa.it oppure compila il Modulo di contatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA