Con l’approssimarsi della scadenza del 31 luglio 2017 per la presentazione della domanda di adesione alla Voluntary Disclosure, l’Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare n. 19/E del 12 giugno 2017, fornisce dei nuovi chiarimenti in merito agli adempimenti e agli effetti della procedura.
Gli anni oggetto della Voluntary Disclosure e il raddoppio dei termini
Tra i numerosi chiarimenti forniti, l’Amministrazione finanziaria conferma che la nuova Voluntary Disclosure riguarda gli stessi anni d’imposta che avevano formato oggetto della precedente edizione della procedura, con l’aggiunta delle annualità 2014 e 2015, comprendendo, quindi, anche i periodi d’imposta per i quali sono già scaduti i termini di decadenza per le attività di verifica e di accertamento da parte del Fisco.
In sostanza, la Voluntary Disclosure riguarda i seguenti anni d’imposta:
- dal 2009 al 2015, per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero nonché per i casi di omessa presentazione della dichiarazione fiscale;
- dal 2010 al 2015, per le ipotesi di presentazione di dichiarazione fiscale infedele.
Invece, qualora gli investimenti e le attività finanziarie siano detenuti in giurisdizioni a regime fiscale privilegiato, i termini di accertamento delle violazioni, ai sensi dell’art. 12, comma 2-ter, del D.L. n. 78/2009, risultano raddoppiati, con l’effetto che la Voluntary Disclosure ha ad oggetto i seguenti anni d’imposta:
- dal 2004 al 2015, per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero nonché per i casi di omessa presentazione della dichiarazione fiscale;
- dal 2006 al 2015, per le ipotesi di presentazione di dichiarazione fiscale infedele.
L’Agenzia delle Entrate, d’altra parte, specifica che, per effetto del perfezionamento dei recenti accordi internazionali stipulati dall’Italia in materia di scambio delle informazioni fiscali, non sono più considerati Paesi black list, ai fini del predetto raddoppio dei termini, i seguenti Stati: Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra.
Con riferimento alla Svizzera, inoltre, dal momento che la Confederazione Elvetica è stata espunta dalla black list dei paradisi fiscali (individuata dal D.M. 4 settembre 1996), viene chiarito che, a differenza di quanto previsto per la precedente edizione della Voluntary Disclosure, per la disapplicazione del raddoppio dei termini di accertamento, non è più necessario produrre il c.d. waiver (l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria).
Voluntary Disclosure e raddoppio delle sanzioni
L’Agenzia delle Entrate conferma il dato per cui la riapertura dei termini della Voluntary Disclosure è destinata a suscitare l’interesse dei contribuenti che non hanno aderito alla precedente versione della procedura perché detenevano capitali in Paesi considerati come paradisi fiscali e che non avevano stipulato alcun accordo con l’Italia per lo scambio di informazioni fiscali, per i quali era previsto il raddoppio delle sanzioni, sia per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale sia ai fini reddituali, rispetto a quelle previste per i Paesi white list.
Infatti, dopo la prima edizione della Voluntary Disclosure ( e prima del 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 che ha riaperto i termini della procedura), molti degli Stati black list, quali: Hong Kong, Isole Cayman, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Cook e Gibilterra, hanno sottoscritto con l’Italia degli accordi per lo scambio di informazioni fiscali, permettendo ai contribuenti, che aderiscono alla nuova Voluntary Disclosure, di beneficiare con riferimento a tali Paesi delle stesse riduzioni di sanzioni previste per i Paesi white list.
Voluntary Disclosure e autoliquidazione delle somme dovute
A differenza della precedente edizione della Voluntary Disclosure, quella in scadenza prevede che il contribuente, oltre alla procedura che prevede la determinazione delle imposte e delle sanzioni da versare da parte dell’Agenzia delle Entrate, può scegliere di determinare e versare autonomamente tali importi, attraverso la c.d. autoliquidazione delle somme dovute, con maggiori vantaggi in termini di abbattimento delle sanzioni rispetto al primo procedimento.
In tale ultimo caso, il versamento può essere effettuato sia in un’unica soluzione, entro la scadenza del 30 settembre 2017 o, in alternativa, in tre rate mensili, di eguale importo, con il pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2017.
Se in un primo momento vi erano dubbi sulla determinazione delle sanzioni da versare per il caso di c.d. autoliquidazione delle somme dovute, con l’intervento dell’Agenzia delle Entrate viene stabilito, che in questo caso, le sanzioni devono determinarsi con le medesime regole, previste per la prima versione della Voluntary Disclosure, ai fini del calcolo delle somme dovute da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Le ragioni di tale scelta stanno nel fatto che con la nuova edizione della Voluntary Disclosure si è inteso porre il contribuente, che opti per la c.d. autoliquidazione delle somme dovute, nella medesima situazione dei contribuenti che hanno aderito alla prima edizione della procedura.
In concreto, mentre nella edizione precedente, era solo il Fisco a determinare gli importi da versare, nell’attuale versione della Voluntary Disclosure il contribuente può anche scegliere di determinare e versare le somme dovute prima ancora che l’Agenzia delle Entrate esamini la relativa posizione.
In questi casi, l’Amministrazione finanziaria interviene, solo successivamente, per verificare che i calcoli e i versamenti eseguiti dal contribuente siano esatti.
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